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AS 2003 3368

Ordinanza concernente l'entrata in vigore delle modifiche del 18 giugno 1999 e del 4 ottobre 2002 della legge sulla circolazione stradale

Ordinanza concernente l’entrata in vigore delle modifiche del 18 giugno 1999 e del 4 ottobre 2002 della legge sulla circolazione stradale

del 3 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti il numero II della modifica del 18 giugno 19991 e il numero II della modifica del 4 ottobre 20022 della legge del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale, ordina:

Articolo unico 1 Gli articoli 104 capoverso 2 e 104a della modifica del 18 giugno 1999 della legge sulla circolazione stradale (Registro dei veicoli e dei detentori nonché delle misure amministrative contro i conducenti dei veicoli) entrano in vigore il 1° ottobre 2003. 2 L’articolo 104a capoversi 2 lettera c, 3, 5 lettera c e 6 lettera f della modifica del 4 ottobre 2002 della legge sulla circolazione stradale entra in vigore il 1° ottobre 2003.

3 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RU 2000 2795 3111 2 RU 2003 222 3 RS 741.01

3368 2003-0024

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