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AS 2003 3521

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 27 agosto 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 1, lett. b 1 I carburanti acquisiti negli aerodromi doganali a tenore dell’articolo 12 dell’ordi- nanza doganale del 7 luglio 19502 sulla navigazione aerea destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati: b. per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall’estero o a destinazione dell’estero;

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1º luglio 2003.

27 agosto 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemaire Huber-Hotz

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