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AS 2003 3733

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)

Modifica del 2 ottobre 2003

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 27 marzo 20021 sui giocattoli è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2003.

2 ottobre 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 817.044.1

2003-1053 3733

Ordinanza sui giocattoli RU 2003

Allegato 2 (art. 3 e 7 cpv. 1, 4 e 6)

Requisiti essenziali di sicurezza per giocattoli

I. Princìpi

1. Gli utilizzatori di giocattoli e i terzi devono essere tutelati dai pericoli:

a. connessi alla concezione, fabbricazione e composizione del giocattolo; b. inerenti all’utilizzazione del giocattolo e inevitabili se non alterando le caratteristiche essenziali del giocattolo. 2. Il rischio che implica l’utilizzazione di un giocattolo deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori e, se del caso, dei sorveglianti di farvi fronte. Questo vale in particolare per giocattoli che per le loro funzioni, misure e caratteristiche sono destinati a bambini di età non superiore ai 36 mesi. Se del caso deve essere fissato un limite minimo d’età per gli utilizzatori o assicurata la sorveglianza da parte di un adulto durante l’utilizzazione del giocattolo. 3. Le etichette apposte sui giocattoli o sui relativi imballaggi e le istruzioni per l’uso che li accompagnano devono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l’attenzione degli utilizzatori o di terzi sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.

II. Rischi particolari

1. Proprietà fisiche

a. I giocattoli, le loro parti e i loro ancoraggi devono possedere la resistenza meccanica ed eventualmente la stabilità necessaria per non rompersi o deformarsi durante l’uso con il rischio di provocare ferite. b. Gli spigoli, le sporgenze, le corde, i cavi, gli ancoraggi e le parti mobili dei giocattoli devono essere progettati in modo tale da ridurre per quanto possi- bile i rischi di ferite. c. I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti o inalati. d. I giocattoli, le loro parti e gli imballaggi non devono comportare rischi di strangolamento o soffocazione. e. I giocattoli destinati a reggere o a sostenere il bambino nell’acqua devono comportare il minor rischio possibile che la galleggiabilità e il sostegno dato al bambino vengano meno.

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f. I giocattoli che costituiscono uno spazio chiuso devono essere muniti di un’uscita facilmente apribile dall’interno. g. I giocattoli destinati a conferire mobilità devono essere muniti nella misura del possibile di un sistema di frenaggio sicuro e di facile utilizzazione, ade- guato all’energia cinetica sviluppata dal giocattolo. Tale sistema deve essere concepito in maniera tale da poter essere azionato facilmente e senza com- portare rischi di sbandamento. h. I giocattoli muniti di un dispositivo di lancio devono essere concepiti in ma- niera tale che il rischio per l’incolumità fisica dell’utilizzatore e dei terzi causato dai proiettili o dalla forza cinetica sviluppatasi con il loro lancio sia il minore possibile. i. I giocattoli muniti di elementi termici devono essere concepiti in maniera tale che: – la temperatura massima di tutte le superfici esterne accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto; – eventuali fuoriuscite di liquidi, vapori o gas non raggiungono una tem- peratura e una pressione tali da causare ustioni o altri danni corporali.

2. Infiammabilità

a. I giocattoli devono essere costituiti unicamente da materiali che: – non brucino sotto l’azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione; – siano difficilmente infiammabili, vale a dire che il fuoco si spenga non appena la sorgente di ignizione è soffocata; – una volta accesi brucino lentamente e permettano unicamente una lenta propagazione del fuoco; – rallentino il processo di combustione. Le sostanze infiammabili di cui al capoverso 1 non devono comportare alcun rischio di ignizione per altre sostanze impiegate per la confezione del gio- cattolo. b. I giocattoli che contengono sostanze o preparati pericolosi quali materiali per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non devono contenere sostanze o preparati che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili. c. I giocattoli non devono comportare rischi di esplosione né contenere ele- menti o sostanze che possano esplodere. Fanno eccezione gli inneschi a per- cussione destinati specialmente ai giocattoli. d. I giocattoli, ed in particolare i giocattoli chimici (scatole per esperimenti chimici e simili), non devono contenere sostanze o preparati che: – in caso di miscelazione possono esplodere per reazione chimica, per riscaldamento o per miscelazione con sostanze ossidanti; oppure

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– contengono componenti volatili e infiammabili a contatto con l’aria e tali da formare miscele di aria-vapore infiammabili o esplosive.

3. Proprietà chimiche

a. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo tale da non com- portare rischi per la salute o per l’incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi. b. La tolleranza biologica giornaliera delle sostanze qui di seguito elencate relativa all’utilizzazione di giocattoli non deve oltrepassare i seguenti limiti: – 0,2 µg di antimonio; – 0,1 µg di arsenico; – 25,0 µg di bario; – 0,6 µg di cadmio; – 0,3 µg di cromo; – 0,7 µg di piombo; – 0,5 µg di mercurio; – 5,0 µg di selenio. c. L’Ufficio federale può fornire istruzioni provvisorie alle autorità esecutive cantonali relativamente alle restrizioni applicabili alla tolleranza biologica di altre sostanze, fino alla modifica della presente ordinanza da parte del Dipartimento federale dell’interno. Tali istruzioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. d. I giocattoli o le parti di giocattolo non devono contenere più di 5 mg/kg di benzolo biodisponibile. e. I giocattoli non devono contenere le seguenti fibre d’amianto: – crocidolite, CAS2 n. 12001-28-4; – amosite, CAS n. 12172-73-5; – antofillite amianto, CAS n. 77536-67-5; – actinolite amianto, CAS n. 77536-66-4; – tremolite amianto, CAS n. 77536-68-6; – crisotilo, CAS n. 12001-9-5. f. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 19673 e

2 CAS = Chemical Abstract System Number.

3 GU L 196 del 16 agosto 1967, p. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2001/59/ CE del 6 agosto 2001 (GU L 225 del 21 agosto 2001, p. 1). Il testo di questa prescrizione può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, o richiesto all’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, o al Centro d’informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

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dell’articolo 3 della direttiva 99/45/CE del 31 maggio 19994 in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. L’Ufficio federale può autorizzare l’impiego di maggiori quantità di tali sostanze o preparati, qualo- ra ciò si renda indispensabile al funzionamento di un giocattolo. L’autoriz- zazione deve essere limitata nel tempo e pubblicata nel Foglio ufficiale sviz- zero di commercio. g. Sono fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 9 giugno 19865 sulle sostanze.

4. Proprietà elettriche e termiche

a. La tensione nominale di alimentazione dei giocattoli elettrici e di ogni parte di essi non deve superare i 24 volt. b. Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica devono essere ben iso- late e meccanicamente protette. La stessa regola si applica ai cavi e ad altri fili conduttori attraverso i quali l’elettricità perviene a tali parti. c. I giocattoli elettrici devono essere fabbricati in maniera tale da non causare ustioni in occasione di un contatto con le superfici esterne direttamente ac- cessibili. d. Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 9 aprile 19976 sui prodotti elettrici a bassa tensione.

5. Igiene

I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare pericoli di infezione, malattia e contagio.

6. Radioattività

I giocattoli non devono contenere nuclidi o sostanze radioattive sotto forme o pro- porzioni che possono nuocere alla salute del bambino. Oltre a ciò sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 22 giugno 19947 sulla radioprotezione.

4 GU L 200 del 30 luglio 1999, p. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2001/60/CE del 7 agosto 2001 (GU L 226 del 22 agosto 2001, p. 5). Il testo di questa prescrizione può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica o richiesto all’UFCL, Di- stribuzione pubblicazioni, 3003 Berna, rispettivamente al Centro d’informazione svizzero per norme tecniche della SNV (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. 5 RS 814.013 6 RS 734.26 7 RS 814.501

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