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AS 2003 4061

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del 20 giugno 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20021, decreta:

I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Art. 53 Cooperazione internazionale per la protezione dell’ambiente

1 La Confederazione può accordare contributi:

a. a organizzazioni internazionali o programmi nell’ambito della protezione ambientale internazionale; b. per attuare accordi internazionali in materia ambientale; c. per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera; d. a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell’ambito dell’attuazione di accordi internazionali in materia ambientale. 2 I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali. 3 Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all’Assemblea federale.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz