AS 2003 4215
Legge federale sulla protezione dell'ambiente
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20021, decreta:
I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:
Art. 35bbis Tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio 1 Chi importa, fabbrica o estrae in territorio svizzero benzina o gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione. 2 Sono esenti dalla tassa la benzina e il gasolio con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) in transito o esportati. 3 L’importo della tassa è al massimo di 5 centesimi il litro, più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione. 4 Il Consiglio federale può fissare un importo diverso per la benzina e per il gasolio.
5 Il Consiglio federale fissa altresì l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare tiene conto: a. del carico che gli inquinamenti atmosferici costituiscono per l’ambiente; b. delle esigenze di protezione del clima; c. dei costi supplementari per la produzione o la distribuzione di benzina e di gasolio con un tenore di zolfo dello 0,001 per cento (% massa); d. dei bisogni relativi all’approvvigionamento del Paese. 6 Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’ese- cuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale discipli- na le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.
2001-2034 4215
Legge sulla protezione dell’ambiente RU 2003
Art. 35c cpv. 1 lett. b e 3bis
1 Sono soggetti alla tassa:
b. sull’olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, colo- ro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali, sono soggetti all’imposta. 3bis Per quanto riguarda l’importazione o l’esportazione, nonché la fabbricazione o l’estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzi- na e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla legge sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 61a cpv. 1 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa ai sensi degli arti- coli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l’ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppu- re del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l’ammontare della tassa viene stimato.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
15 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 641.61 4 FF 2003 3957