AS 2003 4237
Legge sulle epizoozie
Legge sulle epizoozie (LFE)
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta:
I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 31bis, 64bis e 69 della Costituzione federale3; ...
Art. 20 Commercio del 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epi- bestiame zoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell’esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.
2 Per commercio del bestiame s’intende qualsiasi compera, vendita,
permuta e mediazione di carattere professionale di cavalli, muli, asini, bestiame bovino, pecore, capre e maiali. Non sono considerati com- mercio di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un’azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.
3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esercizio della
professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del com- mercio del bestiame.
Art. 30 Controllo 1 I cani devono essere contrassegnati e registrati in una banca dati. dei cani
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno; i Canto-
ni provvedono alla registrazione.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95, 118 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
2002-0715 4237
Legge sulle epizoozie RU 2003
Art. 38 Riduzione, 1 I contributi posso essere ridotti o negati qualora l’avente diritto violi diniego e restituzione di la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione emana- contributi ta in virtù delle stesse.
2 Se i presupposti per l’assegnazione di contributi non sono più adem-
piuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.
3 I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati
indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni penali.
Art. 56 cpv. 3
3 I Cantoni riscuotono tasse per i controlli ai fini della sorveglianza
dell’effettivo del bestiame svizzero (art. 57 cpv. 3 lett. c), i quali abbiano dato adito a contestazioni.
Art. 56a Tassa per la 1 Chi esercita il commercio del bestiame ai sensi dell’articolo 20 prevenzione e la lotta contro le capoverso 2 deve, per ogni animale negoziato, pagare una tassa desti- epizoozie nata a coprire le spese per la prevenzione delle epizoozie e la lotta contro le epizoozie.
2 Il Consiglio federale determina gli importi della tassa, graduandoli
secondo le categorie di animali.
3 Il Consiglio federale disciplina inoltre la riscossione della tassa e
l’impiego dei proventi.
Art. 57 cpv. 2 e 3 lett. c
2 Esso può in caso di urgenza:
a. emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un’epizoozia che, fino a quel momento, non era og- getto di un disciplinamento; b. ordinare provvedimenti temporanei secondo l’articolo 10 capoverso 1 numero 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se una epizoozia fortemente contagiosa minaccia di estendersi a tutta la Svizzera.
3 L’Ufficio federale di veterinaria:
c. designa ogni anno, d’intesa con i Cantoni, le aziende che devono essere da questi controllate nell’ambito della sorveglianza dell’effettivo del bestiame svizzero; fissa i criteri del controllo e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.
4238
Legge sulle epizoozie RU 2003
Art. 62 Disposizioni 1 In connessione alle misure ordinate per sradicare l’ESB, la Confede- transitorie della modifica del razione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per 20 giugno 2003 i costi di eliminazione degli scarti di carne.
2 I contributi sono versati ai detentori di animali della specie bovina,
ovina, caprina e suina, nonché ai macelli.
3 Il Consiglio federale definisce l’importo dei contributi per animale.
Tiene conto in proposito dell’evoluzione delle possibilità di riciclag- gio degli scarti di carne e adegua i contributi di conseguenza.
4 I contributi ai macelli sono versati se gli scarti di carne sono stati
smaltiti in apposite aziende riconosciute. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti e esibendo le fatture delle aziende di smalti- mento
5 La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti
dalla vendita all’asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell’articolo 48 della legge del 29 aprile
19984 sull’agricoltura.
6 L’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale di veterinaria e
l’Ufficio federale della sanità pubblica elaborano un piano di misure che consenta il riutilizzo degli scarti di origine animale.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
4 RS 910.1; RU 2003 4217
4239
Legge sulle epizoozie RU 2003
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.5
2 Fatto salvo gli articoli 30 et 56a, essa entra in vigore il 1° gennaio 2004.
3 Gli articoli 30 e 56a entrano in vigore ulteriormente.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 FF 2003 3930
4240