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AS 2003 4403

Ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC)

Ordinanza dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC)

del 10 ottobre 2003

L’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Autorità di controllo), visti gli articoli 18 capoverso 1 lettera e e 41 della legge federale del 10 ottobre 19971 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza definisce le modalità d’attuazione degli obblighi di cui agli articoli 3–11 LRD. 2 Essa si applica a tutti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla vigi- lanza dell’Autorità di controllo secondo l’articolo 13 lettera b LRD.

Art. 2 Definizioni generali Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. operazione di cassa: ogni operazione in contanti (segnatamente il cambio e la vendita di assegni di viaggio), la sottoscrizione a contanti di titoli al porta- tore, i trasferimenti di denaro e di valori nonché la compera e la vendita di metalli preziosi, sempre che queste operazioni non siano legate a una rela- zione d’affari permanente; b. trasferimento di denaro e di valori: il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l’accettazione di contante, assegni o al- tri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispon- dente in contanti o in altra forma all’estero attraverso il trasferimento scrittu- rale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio;

RS 955.16 1 RS 955.0

2003-0833 4403

Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro RU 2003

c. gruppo: società che, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riu- nisce sotto una direzione unica due o più società e allestisce un conto di gruppo; d. persone politicamente esposte:

1. le persone che occupano una funzione pubblica preminente all’estero,

quali: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello naziona- le, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale,

2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente vicine alle suddette

persone per motivi familiari, personali o d’affari.

Art. 3 Definizione di società di sede Per società di sede si intendono le unioni di persone e unità patrimoniali organizzate che: a. non esercitano un’attività commerciale o di fabbricazione o un’altra attività gestita in forma commerciale; o b. non dispongono di locali propri o non impiegano personale proprio oppure il cui personale si occupa esclusivamente di attività amministrative.

Art. 4 Relazioni d’affari proibite L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organiz- zate, salvo che tali banche facciano parte di un gruppo finanziario che è oggetto di una vigilanza consolidata adeguata.

Art. 5 Avvio della relazione d’affari ed effettuazione delle transazioni 1 La relazione d’affari è considerata avviata al momento della conclusione del con- tratto. 2 Prima di effettuare transazioni nell’ambito di una relazione d’affari, bisogna essere in possesso di tutti i documenti e di tutte le indicazioni necessarie per l’identifica- zione della controparte e per l’accertamento dell’avente economicamente diritto.

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Capitolo 2: Obblighi di diligenza (art. 3–8 LRD) Sezione 1: Identificazione della controparte (art. 3 LRD)

Art. 6 Indicazioni necessarie 1 Al momento dell’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario chiede alla controparte le seguenti indicazioni: a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza; b. per le persone giuridiche e le società di persone: ditta e indirizzo della sede. 2 Se la controparte proviene da un Paese nel quale non si richiedono data di nascita o indirizzo del domicilio, l’esigenza di queste indicazioni decade. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 7 Persone fisiche e titolari di imprese individuali 1 Al momento dell’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario identi- fica la controparte esaminando un documento d’identificazione della controparte. 2 Se la relazione d’affari è iniziata senza che i due contraenti si siano incontrati, l’intermediario finanziario verifica inoltre l’indirizzo del domicilio attraverso uno scambio di corrispondenza o con ogni altro mezzo pertinente.

3 Sono ammessi i seguenti documenti d’identificazione:

a. ogni documento rilasciato da un’autorità svizzera e provvisto di fotografia; b. passaporti stranieri e documenti di viaggio speciali che l’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione ammette nelle Istru- zioni Visti e controllo di confine (VCC)2 per il passaggio della frontiera. Art. 8 Persone giuridiche e società di persone 1 Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona giuridica o socie- tà di persone iscritta nel registro di commercio, l’intermediario finanziario identifica la controparte sulla base di uno dei seguenti documenti: a. estratto del registro di commercio rilasciato dall’ufficiale del registro di commercio; b. estratto scritto di una banca dati gestita dall’autorità preposta al registro di commercio; c. estratto scritto di liste e banche dati affidabili e amministrate privatamente.

2 Istruzioni Visti e controllo di confine (VCC) A-22; ottenibili presso l’’Ufficio federale dell’immigrazione, dell’’integrazione e dell’’emigrazione, Quellenweg 9/15, 3003 Berna- Wabern;

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2 L’identità delle persone giuridiche e società di persone non iscritte nel registro di commercio è accertata sulla base di uno dei seguenti documenti: a. statuto, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell’ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale di esercitare l’attività oppure documento equivalente; b. estratto scritto di liste e banche dati affidabili e amministrate privatamente. 3 L’estratto del registro di commercio, l’attestato dell’ufficio di revisione nonché l’estratto di liste o banche dati non devono risalire a più di dodici mesi e devono riflettere la situazione attuale. 4 L’intermediario finanziario si procura personalmente l’estratto di cui al capoverso

1 lettere b e c nonché al capoverso 2 lettera b.

5 In occasione dell’identificazione di associazioni, fondazioni e comunioni non

iscritte nel registro di commercio, devono essere identificate e documentate anche le persone che avviano la relazione d’affari, a condizione che siano autorizzate a firmare.

Art. 9 Forma e trattamento dei documenti 1 L’intermediario finanziario chiede i documenti d’identificazione in originale o in copia autentificata. 2 L’intermediario finanziario conserva la copia autentificata nell’incarto o fa una copia del documento presentatogli; sulla stessa attesta di avere esaminato l’originale o la copia autentificata ed appone la firma e la data.

Art. 10 Attestazione di autenticità 1 L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identificazione può essere rilasciata da: a. un notaio o un ente pubblico che rilascia abitualmente tali attestazioni di au- tenticità; b. un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD oppure un intermediario finanziario estero che esercita un’attività ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD, sempre che esso sia sottoposto a una vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il ri- ciclaggio di denaro.

2 L’attestazione di autenticità non deve risalire a più di dodici mesi.

Art. 11 Mancanza di documenti d’identificazione Se la controparte non dispone di documenti d’identificazione ai sensi della presente ordinanza, l’identità può essere eccezionalmente accertata sulla base di altri docu- menti probanti. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

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Art. 12 Operazioni di cassa 1 L’intermediario che effettua un’operazione di cassa deve identificare la controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l’importo di 25 000 franchi. 2 L’intermediario che effettua un’operazione di cambio deve identificare la contro- parte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o supera- no l’importo di 5000 franchi. 3 In caso di trasferimento di denaro e di valori la controparte ordinante deve sempre essere identificata. 4 Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 sussistono indizi di un eventuale riciclaggio di denaro, bisogna procedere all’identificazione anche se i valori soglia non vengono raggiunti.

Art. 13 Indicazioni sulla controparte ordinante negli ordini di pagamento 1 Per tutti gli ordini di bonifico effettuati verso l’estero, l’intermediario finanziario indica il nome, il numero di conto e il domicilio della controparte ordinante oppure il nome di quest’ultima e un numero di identificazione. 2 Per motivi legittimi, segnatamente in caso di ordini permanenti, l’intermediario finanziario può rinunciare a indicare tali dati. I motivi devono essere verificati e documentati.

Art. 14 Persone giuridiche quotate in borsa 1 L’intermediario finanziario può rinunciare a identificare una persona giuridica quotata in borsa.

2 Se l’intermediario rinuncia a identificare la controparte, ne indica i motivi

nell’incarto.

Art. 15 Insuccesso dell’identificazione della controparte Se la controparte non può essere identificata, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposi- zioni del capitolo 3.

Sezione 2: Accertamento relativo all’avente economicamente diritto (art. 4 LRD)

Art. 16 Principio Se la controparte non è l’avente economicamente diritto o vi sono dubbi in merito, l’intermediario finanziario deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l’avente economicamente diritto, segnatamente se:

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a. una persona che non ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura; b. esso deve presumere che i valori patrimoniali apportati dalla controparte sia- no superiori alla sua disponibilità finanziaria; c. dalle sue relazioni con la controparte emergono altre constatazioni insolite; d. la relazione d’affari è avviata senza contatti personali.

Art. 17 Società di sede e fondazioni di famiglia 1 Se la controparte è una società di sede, l’intermediario finanziario deve sempre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l’avente economi- camente diritto. Una società di sede non può essere l’avente economicamente diritto. 2 Se constata che una fondazione di famiglia o un’altra persona giuridica o società che ha come scopo la salvaguardia degli interessi dei suoi membri tramite un’azione comune o che persegue fini politici, religiosi, scientifici, artistici, benefici, ricreativi o analoghi non persegue unicamente questi fini statutari, l’intermediario finanziario deve pure chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l’avente economicamente diritto.

Art. 18 Operazioni di cassa L’intermediario finanziario che effettua un’operazione di cassa deve chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l’avente economicamente diritto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l’importo di 25 000 franchi.

2 L’intermediario finanziario che effettua un’operazione di cambio deve chiedere

alla controparte una dichiarazione scritta indicante chi è l’avente economicamente diritto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o supe- rano l’importo di 5000 franchi. 3 In caso di trasferimenti di denaro e di valori l’intermediario finanziario deve sem- pre chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l’avente economi- camente diritto.

Art. 19 Indicazioni richieste 1 Nella dichiarazione scritta relativa all’avente economicamente diritto, la contropar- te deve indicare le informazioni seguenti: a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza; b. per le persone giuridiche e le società di persone: ditta e indirizzo della sede. 2 La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona in possesso di procura. Nel caso delle persone giuridiche la dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata a firmare, designata nella documentazione della società.

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3 Se l’avente economicamente diritto proviene da una Paese nel quale non si richie- dono data di nascita o indirizzo del domicilio, l’esigenza di queste indicazioni deca- de. Questa situazione eccezionale deve essere motivata in una nota.

Art. 20 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali 1 Nel caso di unioni di persone, di trust o di unità patrimoniali al cui interno non vi è alcun avente economicamente diritto determinato, la dichiarazione della controparte deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 19 sulle seguenti persone: a. il fondatore effettivo; b. le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi; c. la cerchia di persone, divisa in categorie, che entra in linea di conto come beneficiaria. 2 Nel caso di strutture revocabili, la dichiarazione della controparte deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 19 sul fondatore effettivo.

Art. 21 Intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza in virtù di una legge specifica come controparte 1 Se la controparte è un intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza in virtù di una legge specifica oppure un istituto della previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettera b LRD, non è necessa- rio chiedere una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto. 2 Per intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza in virtù di una legge specifi- ca si intende: a. un intermediario finanziario svizzero ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LRD; b. un intermediario finanziario estero che esercita un’attività di cui all’artico- lo 2 capoverso 2 LRD, se è sottoposto a una vigilanza e regolamentazione equivalenti. 3 In caso di abusi o avvertimenti generali dell’Autorità di controllo relativamente a singoli istituti o istituti di un determinato Paese, anche la controparte di cui al capo- verso 1 deve fornire una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto.

Art. 22 Forma d’investimento collettivo o società di partecipazione come controparte Se la controparte è una forma d’investimento collettivo o una società di partecipa- zione con più di venti aventi economicamente diritto, l’intermediario finanziario deve chiedere una dichiarazione unicamente agli investitori che, da soli o di comune intesa, detengono almeno il cinque per cento dei valori patrimoniali depositati.

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Art. 23 Insuccesso dell’accertamento relativo all’avente economicamente diritto Se persistono dubbi in merito all’esattezza della dichiarazione della controparte ed essi non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari in virtù delle disposizioni del capitolo 3.

Sezione 3: Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 5 LRD)

Art. 24 Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’identificazione della controparte o all’accertamento relativo all’avente economicamente diritto se sorgono dubbi in ordine: a. all’esattezza delle indicazioni relative all’identità della controparte; b. al fatto che la controparte sia identica all’avente economicamente diritto; c. all’esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte riguardo all’avente economicamente diritto.

Sezione 4: Obbligo speciale di chiarimento (art. 6 LRD)

Art. 25 Casi d’applicazione L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari per i seguenti casi: a. una relazione d’affari che comporta un rischio elevato ai sensi dell’arti- colo 26; b. una transazione che comporta un rischio elevato ai sensi dell’articolo 27; c. un altro caso ai sensi dell’articolo 6 LRD.

Art. 26 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato 1 L’intermediario finanziario stabilisce criteri per individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato. 2 In funzione dell’attività commerciale dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. sede o domicilio della controparte e dell’avente economicamente diritto op- pure loro cittadinanza; b. tipo e luogo dell’attività commerciale della controparte e dell’avente econo- micamente diritto;

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c. assenza di un contatto personale con la controparte e con l’avente economi- camente diritto; d. tipo di prestazioni o di prodotti richiesti; e. ammontare dei valori patrimoniali depositati; f. ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; g. Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti. 3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio elevato.

4 L’intermediario finanziario determina le relazioni d’affari che comportano un

rischio elevato conformemente ai capoversi 2 e 3 e le designa come tali per l’uso interno. 5 La direzione generale o almeno uno dei suoi membri prende le decisioni riguardan- ti l’ammissione e il proseguimento di una relazione d’affari che comporta un rischio elevato.

Art. 27 Transazioni che comportano un rischio elevato 1 L’intermediariofinanziario stabilisce criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato. 2 In funzione dell’attività commerciale dell’intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; b. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa relazione d’affari; c. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari si- mili.

3 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio elevato:

a. le transazioni mediante le quali vengono fisicamente depositati o prelevati, in una volta o in modo scaglionato, denaro contante, titoli al portatore o me- talli preziosi per un controvalore pari o superiore a 100 000 franchi; b. i trasferimenti di denaro e di valori se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l’importo di 5000 franchi.

Art. 28 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni 1 L’intermediario finanziario provvede a un’efficace sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni. 2 L’Autorità di controllo può esigere dall’intermediario finanziario l’introduzione di un sistema di sorveglianza informatico, purché necessario per un’efficace sorve- glianza.

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Art. 29 Contenuto dei chiarimenti 1 Nei casi d’applicazione ai sensi dell’articolo 25, l’intermediario finanziario proce- de senza indugio a speciali chiarimenti.

2 A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:

a. la provenienza dei valori patrimoniali apportati; b. l’impiego dei valori patrimoniali prelevati; c. le circostanze economiche dei versamenti in entrata; d. la provenienza del patrimonio della controparte e dell’avente economica- mente diritto; e. l’attività professionale o commerciale svolta dalla controparte e dall’avente economicamente diritto; f. la situazione finanziaria della controparte e dell’avente economicamente di- ritto; g. per le persone giuridiche: chi le controlla; h. per i trasferimenti di denaro e di valori: cognome, nome e indirizzo del des- tinatorio.

Art. 30 Procedura

1 A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

a. la raccolta di informazioni scritte od orali presso la controparte o l’avente economicamente diritto; b. le visite nei luoghi in cui la controparte e l’avente economicamente diritto svolgono la loro attività; c. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili; d. ragguagli presso terzi. 2 L’intermediario finanziario esamina la plausibilità dei risultati dei chiarimenti e li documenta. 3I chiarimenti possono essere considerati conclusi non appena l’intermediario finanziario può giudicare in modo affidabile se le condizioni per una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LRD sono adempiute.

Sezione 5: Ricorso a terzi per l’adempimento degli obblighi di diligenza

Art. 31 Ricorso a terzi Per l’identificazione della controparte, per l’accertamento dell’avente economica- mente diritto, per il rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto e per l’effettuazione di speciali chiarimenti, l’intermediario

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finanziario può ricorrere a un altro intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. 2 Per l’adempimento degli obblighi di cui al capoverso 1 l’intermediario finanziario può ricorrere ad un altro terzo mediante accordo scritto se: a. sceglie diligentemente il terzo; b. istruisce il terzo sui suoi compiti; c. controlla l’adempimento degli obblighi da parte del terzo.

Art. 32 Identificazione della controparte e accertamento dell’avente economicamente diritto nell’ambito di un gruppo 1 L’identificazione della controparte può essere tralasciata se è già stata operata in modo equivalente nell’ambito del gruppo a cui appartiene l’intermediario finanzia- rio. Ciascun intermediario finanziario interessato deve disporre di una copia dei documenti serviti all’identificazione iniziale. 2 Lo stesso vale se nell’ambito del gruppo è già stata ottenuta una dichiarazione relativa all’avente economicamente diritto. Ciascun intermediario finanziario inte- ressato deve disporre di una copia della dichiarazione.

Art. 33 Modalità

1 L’intermediario finanziario rimane in ogni caso personalmente responsabile del

debito adempimento dei compiti affidati. 2 Egli deve allegare ai suoi atti una copia dei documenti di cui si è servito per l’adempimento degli obblighi di diligenza. La persona incaricata attesta per scritto all’intermediario finanziario che le copie sono conformi ai documenti originali.

3 La subdelegazione da parte della persona incaricata è esclusa.

Sezione 6: Obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7 LRD)

Art. 34 Allestimento e organizzazione della documentazione 1 L’intermediario finanziario allestisce e organizza la sua documentazione in modo da consentire all’Autorità di controllo o a un terzo da essa designato in virtù dell’articolo 18 capoverso 2 LRD di formarsi in ogni momento un giudizio attendi- bile sull’ottemperanza agli obblighi stabiliti negli articoli 3–11 LRD e nella presente ordinanza.

2 L’intermediario finanziario deve conservare segnatamente:

a. una copia dei documenti che sono serviti per l’identificazione della contro- parte; b. nei casi di cui alla sezione 2, la dichiarazione scritta consegnata dalla con- troparte relativa all’identità dell’avente economicamente diritto;

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c. una nota scritta relativa ai risultati dell’applicazione dei criteri secondo l’articolo 26; d. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l’articolo 30; e. i documenti relativi alle transazioni effettuate; f. una copia delle comunicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD; g. una lista delle sue relazioni d’affari sottoposte alla LRD.

3 I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

Art. 35 Conservazione dei documenti 1 I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento. 2 L’intermediario finanziario deve conservare i documenti e i giustificativi in modo da essere in grado di soddisfare entro un termine ragionevole le richieste di informa- zioni e di sequestro da parte delle autorità incaricate del perseguimento penale.

Sezione 7: Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD)

Art. 36 Formazione L’intermediario finanziario provvede affinché i suoi collaboratori ricevano una formazione e un aggiornamento continuo sugli aspetti della lotta contro il riciclaggio di denaro che sono essenziali per loro.

Art. 37 Direttive interne

1 L’intermediario finanziario con più di cinque collaboratori che esercitano

un’attività assoggettata alla LRD elabora direttive interne sulla lotta contro il rici- claggio di denaro. Esso vi stabilisce le modalità di attuazione, nella sua impresa, degli obblighi previsti negli articoli 3–11 LRD e nella presente ordinanza.

2 Egli disciplina segnatamente:

a. la ripartizione interna dei compiti e le competenze; b. l’identificazione della controparte; c. l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto; d. il rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto; e. l’obbligo speciale di chiarimento; f. l’obbligo di allestire e conservare documenti; g. i criteri per l’individuazione di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato;

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h. i criteri per l’individuazione di transazioni che comportano un rischio ele- vato; i. i principi di base per la sorveglianza delle transazioni; j. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi ai sensi dell’articolo 31 capo- verso 2.

3 Le direttive interne devono essere approvate dalla direzione generale.

4 Le direttive interne sono comunicate in debita forma ai collaboratori interessati.

Art. 38 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro 1 L’intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.

2 Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro:

a. prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e prov- vede alla loro applicazione; b. pianifica e sorveglia la formazione interna; c. presta consulenza per ogni questione relativa al riciclaggio di denaro.

Art. 39 Controllo interno 1 L’intermediario finanziario con più di cinque collaboratori che esercitano un’attivi- tà assoggettata alla LRD designa una o più persone qualificate che sorvegliano l’ottemperanza agli obblighi stabiliti negli articoli 3–11 LRD e nella presente ordi- nanza ed effettuano controlli all’interno dell’organizzazione.

2 Una persona interna incaricata della sorveglianza non può controllare nessuna

relazione d’affari nell’ambito della quale essa è intervenuta personalmente.

Art. 40 Ricorso a terzi 1 L’intermediario finanziario può ricorrere anche a specialisti esterni per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 38 e 39.

2 L’intermediario finanziario rimane in ogni caso personalmente responsabile del

debito adempimento dei compiti affidati.

Art. 41 Revisione 1 L’intermediario finanziario è tenuto a sottoporsi a una revisione periodica relativa all’osservanza degli obblighi previsti negli articoli 3–11 LRD e nella presente ordi- nanza. 2 La revisione è effettuata dall’Autorità di controllo o da un ufficio di revisione da essa accreditato. L’intermediario finanziario sceglie l’ufficio di revisione e sottopo- ne questa sua scelta all’approvazione dell’Autorità di controllo.

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3 L’Autorità di controllo può effetuare periodicamente essa stessa una revisione

presso un intermediario finanziario sottoposto alla revisione di un ufficio di revisio- ne accreditato.

Capitolo 3: Interruzione della relazione d’affari e obbligo di comunicazione (art. 9–10 LRD)

Art. 42 Interruzione della relazione d’affari L’intermediario finanziario deve interrompere la relazione d’affari qualora: a. sussistano dubbi in merito a indicazioni fornite dalla controparte anche dopo che è stata effettuata la procedura prevista dall’articolo 24; b. gli sorga il sospetto che gli siano state date scientemente indicazioni false sull’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto.

Art. 43 Divieto d’interrompere la relazione d’affari 1 Se le condizioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD sono adempiute, la relazione d’affari con la controparte non può essere inter- rotta. 2 L’intermediario finanziario non può interrompere una relazione d’affari o rifiutare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono segni concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità.

Art. 44 Comportamento in assenza di una decisione delle autorità Se, entro il termine legale di cinque giorni feriali dopo una comunicazione, non riceve dall’autorità incaricata del perseguimento penale una decisione che conferma il blocco dei valori patrimoniali, l’intermediario finanziario può decidere liberamen- te se e in quale misura mantenere la relazione d’affari.

Art. 45 Restituzione dei valori patrimoniali Se nei casi di cui agli articoli 15, 23, 42 o a causa dei chiarimenti di cui all’arti- colo 29 rifiuta di entrare in relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari, l’intermediario finanziario deve restituire i valori patrimoniali che superano l’importo di 25 000 franchi in una forma che permetta alle autorità di continuare a seguirne le tracce («paper trail»). Sono eccettuate le operazioni di cassa con denaro in contanti.

Art. 46 Blocco dei valori patrimoniali da parte di terzi Se non dispone dei poteri giuridici per bloccare i valori patrimoniali della contropar- te, l’intermediario finanziario informa senza indugio l’intermediario finanziario dotato di tali poteri.

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Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 47 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 25 novembre 19983 dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti è abrogata.

Art. 48 Disposizioni transitorie

1 L’intermediario finanziario deve conformarsi alle esigenze di cui agli arti-

coli 25–30 e 37 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2005. L’Autorità di controllo può prorogare questo termine su richiesta motivata. 2 L’intermediario finanziario deve suddividere le relazioni d’affari secondo i criteri dell’articolo 26 capoverso 4 entro il 31 dicembre 2004. A tale scopo può in genere basarsi sui dati attuali e rinunciare a un’analisi retroattiva delle transazioni. L’Autorità di controllo può prorogare questo termine su richiesta motivata. 3 Nel rapporto di revisione per l’esercizio 2004, l’ufficio di revisione esterno deve valutare l’adeguatezza dei criteri di cui agli articoli 26 capoverso 1 e 27 capoverso 1.

Art. 49 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2004.

10 ottobre 2003 Per l’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro: Amministrazione federale delle finanze Il direttore, Peter Siegenthaler

3 RU 1999 618

Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro RU 2003

Ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC) | Lexipedia | Lexipedia