AS 2003 4743
Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori
Ordinanza del DFF concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori
Modifica del 22 luglio 2003
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 gennaio 20021 sul traffico viaggiatori, ordina:
I L’ordinanza del DFF del 1° febbraio 20022 concernente la tariffa doganale per il traffico viaggiatori è modificata come segue:
Allegato (art. 1 cpv. 1) Tariffa doganale per il traffico viaggiatori
Gruppo Designazione della merce Aliquota forfetaria tariffale Franchi
17 Manufatti di tabacco:
– sigari 15.55 al kg – sigarette 106.20 al kg – tabacco trinciato 9.90 al kg
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2003.
22 luglio 2003 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger