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AS 2003 4767

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 5 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. b Nella presente ordinanza s’intende per: b. linee affittate: la fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collega- menti punto–punto;

Art. 14 cpv. 1 e 2

1 Se, nonostante una domanda sufficiente, in una determinata regione non sono

disponibili i tipi di linee affittate descritti nell’Allegato della decisione del 24 luglio

20032 della Commissione delle Comunità europee o se lo sono solo in parte,

l’autorità concedente obbliga il concessionario a offrirle nella sua regione, aggiun- gendo a posteriori quest’obbligo nella concessione. A tale proposito, essa tiene conto dell’infrastruttura esistente nella regione in questione e impone quest’obbligo al concessionario più adatto.

2 Abrogato

Art. 29 cpv. 2

2 L’iscrizione nell’elenco degli utenti comprende almeno:

a. il nome e il cognome dell’utente o il nome della ditta; b. l’indirizzo completo; c. la rubrica nella quale ha deciso di figurare; d. il suo numero E.164;

1 RS 784.101.1

2 GU L 186/43 del 25.7.2003, p. 43

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU 2003

e. eventualmente il simbolo che gli permette di segnalare che non desidera ricevere messaggi pubblicitari e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 65 cpv. 1); f. nel caso di un numero di un servizio a valore aggiunto a pagamento: l’indicazione del prezzo conformemente all’articolo 13 capoverso 1bis dell’ordinanza dell’11 dicembre 19783 sull’indicazione dei prezzi.

Art. 31 cpv. 2 2 I blocchi installati devono poter essere attivati o disattivati dagli utenti in modo semplice e gratuito.

Art. 72 cpv. 1 1 Gli organi per il coordinamento della telematica designati dal Consiglio federale preparano i provvedimenti secondo l’articolo 71 capoverso 1 insieme ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 86 Indicazione negli elenchi dei prezzi per servizi a valore aggiunto L’indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto secondo l’articolo 29 capover- so 2 lettera f deve essere garantita dal 1° gennaio 2005.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

5 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 942.211

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