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AS 2003 4893

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)

del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina:

a. gli obiettivi e i compiti dei servizi e dei centri di consulenza agricola e in economia domestica rurale; b. i requisiti minimi per i consulenti; c. l’aiuto finanziario della Confederazione ai servizi e ai centri di consulenza.

2 Essa si applica:

a. ai servizi di consulenza dei Cantoni e agli organi incaricati dai Cantoni; b. ai servizi di consulenza attivi a livello sovraregionale o nazionale; c. ai centri di consulenza.

Sezione 2: Obiettivi e compiti dei servizi di consulenza e dei centri di consulenza

Art. 2 Obiettivi della consulenza 1 La consulenza è destinata alle persone occupate nell’agricoltura, nell’economia domestica rurale o nelle organizzazioni agricole. 2 Contribuisce a migliorare la gestione tecnica ed economica delle aziende nonché la posizione sociale delle famiglie contadine. Promuove la capacità di adattamento, le possibilità di produzione e di commercializzazione a lunga scadenza, la coscienza

RS 915.1 1 RS 910.1

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Ordinanza sulla consulenza agricola RU 2003

per l’ecologia e il benessere degli animali nonché la comprensione per lo sviluppo economico regionale. 3 Contribuisce alla plurifunzionalità e alla sostenibilità dell’agricoltura. Tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regio- nale.

4 Promuove segnatamente:

a. il perfezionamento professionale e lo sviluppo della personalità delle perso- ne di cui al capoverso 1; b. la diffusione di informazioni con largo spettro d’azione; c. lo scambio di conoscenze tra ricerca e prassi nonché in seno all’agricoltura e all’economia domestica rurale; d. la cooperazione dell’agricoltura con altri settori economici nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali, della sicurezza delle derrate alimentari e della sal- vaguardia delle basi esistenziali naturali.

Art. 3 Compiti dei servizi di consulenza

1 I servizi di consulenza sono attivi nei seguenti settori:

a. salvaguardia delle basi esistenziali naturali; b. sviluppo delle aree rurali; c. sostegno del mutamento strutturale; d. produzione sostenibile; e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola e orientamen- to al mercato; f. sviluppo della personalità dal profilo professionale e formazione in gestione aziendale.

2 Come consulenza sono riconosciute le seguenti categorie di prestazioni:

a. acquisizione di basi e dati; b. informazione e documentazione; c. manifestazioni di perfezionamento professionale e informative; d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi; e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi.

Art. 4 Compiti dei centri di consulenza Sono riconosciute le seguenti prestazioni dei centri di consulenza: a. la messa a punto di metodi per la consulenza e il perfezionamento profes- sionale nonché l’acquisizione di basi e dati; b. l’introduzione alla professione e il perfezionamento professionale dei consu- lenti;

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c. l’elaborazione di informazioni nonché lo sviluppo, la mediazione e la vendi- ta di documentazioni e di mezzi ausiliari; d. il sostegno offerto a servizi di consulenza e organizzazioni; e. il promovimento della cooperazione tra la ricerca, la formazione, la consu- lenza e la prassi attraverso l’assunzione di funzioni di rete.

Sezione 3: Requisiti minimi per i consulenti dei servizi di consulenza

Art. 5 1 I consulenti dei servizi di consulenza devono essere qualificati dal profilo profes- sionale e pedagogico ed essere in possesso di un diploma universitario, di un diplo- ma professionale superiore o di un diploma equivalente. 2 Entro la fine del secondo anno di impiego essi devono inoltre assolvere un’intro- duzione alla professione di una durata minima di 45 giorni. Questa è posta sotto la direzione e la sorveglianza dei centri di consulenza. I partecipanti devono, in un rapporto finale, fornire informazioni in merito al programma di formazione e alle competenze acquisite.

Sezione 4: Aiuti finanziari

Art. 6 Principio La Confederazione concede aiuti finanziari in base alle prestazioni di cui agli artico- li 3 e 4.

Art. 7 Domande per l’ottenimento di aiuti finanziari 1 Le domande per l’ottenimento di aiuti finanziari devono essere inoltrate all’Ufficio federale. 2 Le domande per l’ottenimento di un aiuto finanziario unico devono essere inoltrate all’Ufficio federale con almeno un mese di anticipo. La domanda dev’essere corre- data di un preventivo e di un piano di finanziamento. Se si tratta di una manifesta- zione, alla domanda va allegato un programma dettagliato.

3 Le domande per l’ottenimento di un aiuto finanziario per gli stipendi di nuovi

collaboratori devono essere corredate del capitolato d’oneri e della scheda personale dell’Ufficio federale, debitamente compilata.

Art. 8 Calcolo 1 L’aiuto finanziario è calcolato in percentuale delle spese computabili per le presta- zioni riconosciute. Esso non può superare i costi delle prestazioni, decurtati di even- tuali entrate.

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2 Le percentuali per il calcolo dell’aiuto finanziario ai Cantoni sono fissate secondo la legge federale del 19 giugno 19592 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni. Qualora un Cantone deleghi i suoi compiti a un’organizzazione cantonale, è applicabile l’aliquota valida per questo Cantone. 3 In casi particolari l’Ufficio federale può versare gli aiuti finanziari anche sotto forma di importi forfettari. 4 Gli stipendi, le indennità giornaliere, gli onorari e le indennità orarie sono compu- tabili fino a concorrenza delle aliquote massime stabilite dall’ordinanza del 6 dicem- bre 19943 sulle indennità nell’agricoltura.

Art. 9 Conteggio e pagamento 1 Il conteggio deve essere trasmesso all’Ufficio federale generalmente entro quattro mesi a decorrere dalla fine del periodo contabile o di una manifestazione. 2 Il conteggio dev’essere corredato dei documenti giustificativi, dei rapporti d’atti- vità e se del caso dell’elenco dei partecipanti. 3 Se un termine non è rispettato, il diritto agli aiuti finanziari decade. Su richiesta motivata l’Ufficio federale può prorogare i termini. 4 In caso di evidente necessità e a dipendenza del credito disponibile, l’Ufficio federale può concedere anticipi fino all’80 per cento dell’aiuto finanziario prospetta- to o garantito.

Art. 10 Revoca della decisione di concessione di un aiuto finanziario e rimborso L’Ufficio federale revoca la decisione di concessione di un aiuto finanziario e chiede il rimborso totale o parziale di aiuti finanziari già versati se: a. nonostante diffida, le prescrizioni federali non sono rispettate; b. le autorità federali sono state indotte in errore con false indicazioni o dissi- mulazione di fatti.

Art. 11 Competenza L’Ufficio federale decide in merito alle domande per l’ottenimento di aiuti finan- ziari.

2 RS 613.1 3 RS 916.013

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Sezione 5: Aliquote dei contributi e spese computabili

Art. 12 Servizi di consulenza 1 Per i servizi di consulenza l’aliquota del contributo espressa in percentuale delle spese computabili ammonta al: a. 22–38 per cento per le prestazioni dei servizi di consulenza cantonali nella regione di pianura; b. 40–65 per cento per le prestazioni dei servizi di consulenza cantonali nella regione di montagna giusta l’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle zone agricole; c. 23–43 per cento per le prestazioni dei servizi di consulenza cantonali in eco- nomia domestica rurale; d. 43 per cento per le prestazioni dei servizi di consulenza cantonali attivi a livello sovraregionale o nazionale. 2 Sono computabili gli stipendi e gli onorari delle persone che offrono consulenza, impartiscono corsi e tengono conferenze.

Art. 13 Centri di consulenza 1 Per i centri di consulenza l’aiuto finanziario è determinato in modo forfettario sulla base delle spese computabili per le prestazioni riconosciute e dei compiti disciplinati contrattualmente.

2 Sono computabili:

a. gli stipendi, gli oneri sociali, gli onorari e i rimborsi delle spese per le assen- ze di servizio del personale; b. la gestione e la manutenzione dei centri di consulenza, segnatamente l’acquisto di installazioni, materiale e forniture, la manutenzione degli stabi- li, gli interessi e gli ammortamenti.

Art. 14 Formazione e perfezionamento dei consulenti 1 Per la formazione e il perfezionamento dei consulenti l’aliquota di contribuzione ammonta in percentuale delle spese computabili al: a. 22–38 per cento per i Cantoni; b. 43 per cento per i servizi di consulenza attivi a livello sovraregionale o cantonale.

2 Sono computabili:

a. gli onorari delle persone che impartiscono corsi e tengono conferenze; b. il rimborso delle spese dei partecipanti;

4 RS 912.1

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c. le indennità giornaliere destinante ai partecipanti per gli stipendi dei quali la Confederazione non versa alcun contributo. 3 Qualora siffatti corsi siano dichiarati obbligatori dall’Ufficio federale, le spese computabili possono essere assunte totalmente.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 13 dicembre 19935 concernente la formazione professionale

agricola;

2. l’ordinanza del 27 novembre 19896 sulla formazione in economia domestica.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RU 1994 38, 1995 5519, 1999 303 6 RU 1989 2425, 1998 1822

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