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AS 2003 863

Ordinanza sulle bandite federali

Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)

Modifica del 24 marzo 2003

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 30 settembre 19911 sulle bandite federali; d’intesa con il Consiglio di Stato del Cantone di Uri, ordina:

I L’oggetto n. 6, Urirotstock, Cantone di Uri, di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali, ha subito una modifica del perimetro conformemente alla nuova rappresentazione cartografica riportata nella relativa scheda2.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2003.

24 marzo 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Moritz Leuenberger

1 RS 922.31 2 Il testo dell’allegato 2 non è pubblicato nella RU. Questo vale anche per la presente modifica. Il testo può essere richiesto separatamente presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2003-0555 863