AS 2004 1653
Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 24 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa a questioni procedurali è modificata come segue:
Art. 16 Soggiorno nel centro di registrazione (art. 26) 1 Nel centro di registrazione, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità. 2 La durata del soggiorno nei centri di registrazione non supera di norma i 30 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.
Art. 21 rubrica e cpv. 3 Ripartizione fra i Cantoni (art. 27 cpv. 2–4) 3 Le persone il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione sono attri- buite al Cantone d’ubicazione del centro di registrazione.
Art. 22 rubrica Ripartizione da parte dell’Ufficio federale (art. 27 cpv. 3 e 4)
Art. 23 rubrica Annuncio nel Cantone (art. 27 cpv. 3 e 4)
Art. 29 rubrica Indizi di persecuzione (art. 32 cpv. 2 lett. a e f, 33 cpv. 3 lett. b, 34 cpv. 2, 35)
1 RS 142.311
2003-1892 1653
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2004
Art. 32 lett. c L’allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l’asilo: c. è colpito da una decisione d’allontanamento secondo l’articolo 121 della Costituzione federale2.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber Hotz
2 RS 101
1654