AS 2004 2747
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen,
Conclusa il 5 marzo 2002 Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 20022 Ratificata con strumenti scambiati il 4 marzo 2004 Entrata in vigore il 4 aprile 2004
La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, animate dal desiderio di semplificare il tracciato del confine fra i due Stati nei settori di Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/ Hohentengen e Wasterkingen/Hohentengen mediante lo scambio di porzioni di territorio di superficie equivalente, e di adeguarlo in tal modo alla situazione natura- le e agli interessi di entrambe le parti, hanno deciso di concludere la presente Convenzione:
Art. 1
1. La Confederazione Svizzera cede alla Repubblica federale di Germania:
a) nel Comune di Bargen, Cantone di Sciaffusa, una superficie di 46 m2 com- presa tra i termini di confine 603 e 604 (piano n. 1); b) nel Comune di Barzheim, Cantone di Sciaffusa, superfici di 2616 m2 in tota- le comprese tra i termini di confine 858 e 865 (piano n. 2); c) nel Comune di Barzheim, Cantone di Sciaffusa, superfici di 2051 m2 in tota- le comprese tra i termini di confine 869 e 879 (piano n. 3 ); d) nel Comune di Dörflingen, Cantone di Sciaffusa, superfici di 1332 m2 in to- tale comprese tra i termini di confine 13 e 18 (piano n. 4); e) nel Comune di Hüntwangen, Cantone di Zurigo, una superficie di 165 m2 in totale compresa tra i termini di confine 3 e 4b (piano n. 5); f) nel Comune di Wasterkingen, Cantone di Zurigo, una superficie di 152 m2 in totale compresa tra i termini di confine 4b e 6 (piano n. 5).
RS 0.132.136.6
1 Dal testo originale tedesco (AS 2004 2747).
2 RU 2004 2745
2002-0799 2747
Tracciato del confine. Convenzione con la Germania RU 2004
2. La Repubblica federale di Germania cede alla Confederazione Svizzera:
a) nella Città di Blumberg, circoscrizione di Schwarzwald-Baar, una superficie di 46 m2 compresa tra i termini di confine 603 e 604 (piano n. 1); b) nel Comune di Hilzingen, circoscrizione di Costanza, superfici di 2616 m2 in totale comprese tra i termini di confine 858 e 865 (piano n. 2); c) nel Comune di Hilzingen, circoscrizione di Costanza, superfici di 2051 m2 in totale comprese tra i termini di confine 869 e 879 (piano n. 3); d) nel Comune di Büsingen am Hochrhein, circoscrizione di Costanza, superfi- ci di 1332 m2 in totale comprese tra i termini di confine 13 e 18 (piano n. 4); e) nel Comune di Hohentengen am Hochrhein, circoscrizione di Waldshut, una superficie di 165 m2 in totale compresa tra i termini di confine 3 e 4b (piano n. 5); f) nel Comune di Hohentengen am Hochrhein, circoscrizione di Waldshut, una superficie di 152 m2 in totale compresa tra i termini di confine 4b e 6 (piano n. 5). 3. Le rettifiche dei confini sono indicate in dettaglio nei piani numerati da 1 a 5 allegati alla presente Convenzione di cui costituiscono parte integrante3. Sono fatte salve le modifiche di esigua entità che dovessero risultare dalla picchettazione, dall’apposizione dei termini e dalla misurazione del confine rettificato.
Art. 2 1. Non appena la presente Convenzione entra in vigore, le autorità competenti degli Stati contraenti sono incaricate dei compiti seguenti: a) picchettazione, apposizione dei termini e misurazione del confine; b) compilazione dei piani e delle tavole di misurazione della frontiera. 2. Ultimati detti lavori, è allestito un protocollo, corredato dai piani e dalle descri- zioni del nuovo tracciato di confine, comprovante l’esecuzione della presente Con- venzione. Dopo la sua accettazione da parte dei Governi mediante scambio di note, il protocollo è parte integrante della presente Convenzione. 3. I costi relativi alla modifica dell’apposizione dei termini di confine resa necessa- ria dalla presente Convenzione sono ripartiti per metà tra i due Stati contraenti.
Art. 3 1. I registri fondiari e i documenti catastali attenenti ai fondi che costituiscono le particelle permutate, di cui all’articolo 1 capoversi 1 e 2, sono trasmessi, corredati dai pertinenti giustificativi, atti e piani ed affrancati da ogni spesa, dai tribunali e dalle autorità di uno Stato ai tribunali e alle autorità competenti dell’altro Stato. Ove
3 Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18,
3003 Berna.
Tracciato del confine. Convenzione con la Germania RU 2004
sia possibile, gli inserti saranno trasmessi in originale e, altrimenti, in copia certifica- ta conforme. 2. La totalità degli atti è depositata, per la Repubblica federale di Germania presso il «Landesvermessungsamt Baden-Württemberg» come pure presso gli uffici catastali di Villingen-Schwenningen, Radolfzell e Waldshut-Tiengen (documentazione com- pleta), mentre per la Confederazione Svizzera presso l’Archivio federale svizzero e l’Ufficio federale di topografia (documentazione completa) come pure presso l’Uffi- cio del catasto del Cantone di Sciaffusa (piani n. 1–4) e l’Ufficio della pianificazione del territorio e del catasto del Cantone di Zurigo (piano n. 5).
Art. 4 1. La presente Convenzione sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berlino il più presto possibile. 2. La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumen- ti di ratifica.
Art. 5 Alla registrazione della presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite4 provvederà la Re- pubblica federale di Germania immediatamente dopo l’entrata in vigore della Con- venzione stessa. L’altro Stato contraente è informato a notifica avvenuta mediante la comunicazione del numero di registrazione subito dopo la conferma della stessa da parte del Segretariato delle Nazioni Unite.
Fatto a Berna, il 5 marzo 2002, in duplice esemplare in lingua tedesca.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania: Kurt Höchner Reinhard Hilger
4 RS 0.120
Tracciato del confine. Convenzione con la Germania RU 2004