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AS 2004 3313

Ordinanza del Consiglio dei PF concernente i beni immateriali nel settore dei PF e le partecipazioni ad imprese (Ordinanza sui beni immateriali e le partecipazioni nel settore dei PF; OBIP-PF)

Ordinanza del Consiglio dei PF concernente i beni immateriali nel settore dei PF e le partecipazioni ad imprese (Ordinanza sui beni immateriali e le partecipazioni nel settore dei PF; OBIP-PF)

del 24 marzo 2004 Approvata dal Consiglio federale il 23 giugno 2004

Il Consiglio dei PF, visti gli articoli 3a e 36 capoverso 4 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:

Capitolo 1: Beni immateriali Sezione 1: Obblighi degli autori di beni immateriali

Art. 1 Obbligo di notifica Le persone legate da un rapporto di lavoro a un PF o a un istituto di ricerca del settore dei PF e che hanno contribuito a produrre beni immateriali ai sensi dell’articolo 36 capoversi 1 e 2 della legge sui PF (autori di beni immateriali) devo- no notificare immediatamente al PF o all’istituto di ricerca la produzione di tali beni immateriali.

Art. 2 Partecipazione alla tutela e allo sfruttamento Gli autori di beni immateriali sono obbligati a partecipare alla procedura di tutela e al processo di sfruttamento dei beni immateriali.

Art. 3 Differimento della pubblicazione 1 Gli autori di beni immateriali non possono compromettere la tutela dei beni imma- teriali mediante una pubblicazione anticipata o in un altro modo. 2 Se le ricerche sono condotte in collaborazione con terzi, gli aspetti relativi alla confidenzialità devono essere definiti contrattualmente fino al momento in cui il bene immateriale è tutelato. Una successiva pubblicazione da parte degli autori del bene immateriale deve essere garantita. 3 La tutela del bene immateriale non deve ritardare inutilmente la sua pubblicazione.

RS 414.172 1 RS 414.110

2003-1277 3313

Beni immateriali e partecipazioni nel settore dei PF. O RU 2004

Sezione 2: Sfruttamento

Art. 4 Valutazione delle possibilità di sfruttamento; cessione agli autori 1 Il PF o l’istituto di ricerca valuta se un bene immateriale prodotto al suo interno può essere sfruttato economicamente e se lo sfruttamento è auspicabile. 2 Se il PF o l’istituto di ricerca rinuncia allo sfruttamento, l’autore può chiedere che gli sia ceduto il bene immateriale o il diritto esclusivo di utilizzazione del program- ma informatico. Le condizioni di cessione sono definite di comune accordo. La cessione di programmi informatici può essere chiesta unicamente dagli autori che hanno contribuito in modo determinante al loro sviluppo.

Art. 5 Modalità di sfruttamento 1 Il PF o l’istituto di ricerca procede allo sfruttamento di beni immateriali prodotti al suo interno nel limite delle risorse di cui dispone.

2 Lo sfruttamento può essere affidato a terzi.

Sezione 3: Partecipazione agli utili

Art. 6 Principi 1 Gli utili realizzati con lo sfruttamento di beni immateriali sono di norma ripartiti nel modo seguente: a. un terzo all’autore. Se il bene è un programma informatico, tale terzo va all’autore che ha contribuito in modo determinante al suo sviluppo; b. due terzi al PF o all’istituto di ricerca. Il PF o l’istituto di ricerca cede una quota parte alle unità organizzative che hanno contribuito alla produzione.

2 È possibile derogare alle disposizioni di cui al capoverso 1 se:

a. il PF o l’istituto di ricerca ha effettuato investimenti preliminari particolar- mente elevati in vista della produzione del bene immateriale; b. terzi hanno diritti sugli utili realizzati con lo sfruttamento del bene immate- riale; c. gli utili conseguiti sono particolarmente elevati; d. l’applicazione delle disposizioni appare inadeguata per altri motivi.

Art. 7 Calcolo degli utili determinanti 1 Gli utili determinanti per il calcolo della partecipazione si ottengono sottraendo dagli introiti lordi le spese complessive. 2 Per introiti lordi s’intendono tutti gli introiti in denaro e tutte le altre prestazioni valutabili in denaro e utilizzabili, ottenute in contropartita per la concessione di diritti su un bene immateriale.

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3 Sono considerate spese tutte le spese esterni, sostenute o ancora previste, del PF o dell’istituto di ricerca per la tutela e lo sfruttamento del bene immateriale come pure per eventuali tasse. Il PF o l’istituto di ricerca può inoltre mettere in conto una percentuale adeguata dei costi interni per la tutela o lo sfruttamento di tale bene.

Sezione 4: Persone non legate da un rapporto di lavoro a un PF o un istituto di ricerca

Art. 8 I PF e gli istituti di ricerca possono concordare per scritto con persone a loro non legate da un rapporto di lavoro la cessione di diritti su beni immateriali e l’applicazione di disposizioni della presente ordinanza.

Capitolo 2: Partecipazioni a imprese Sezione 1: Principi

Art. 9 Genere di imprese Sono possibili partecipazioni ai sensi dell’articolo 3a della legge sui PF a persone giuridiche svizzere o estere che: a. sfruttano le conoscenze acquisite dal PF o dall’istituto di ricerca per svilup- pare e commercializzare beni o servizi; oppure b. assicurano o sostengono in generale il trasferimento di conoscenze o tecno- logie.

Art. 10 Forme di partecipazione È possibile la partecipazione: a. diretta al capitale dell’impresa; b. indiretta sotto forma di diritti d’opzione su quote del capitale dell’impresa; c. mediante la concessione di un prestito.

Sezione 2: Finanziamento e limitazione della partecipazione

Art. 11 Finanziamento Il PF o l’istituto di ricerca partecipa all’impresa apportando beni immateriali. Se i mezzi finanziari necessari non possono essere acquisiti altrimenti o se l’apporto di beni immateriali risultasse insufficiente, il PF o l’istituto di ricerca può completare il

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il finanziamento della propria partecipazione con mezzi provenienti dal contributo finanziario della Confederazione e mezzi di terzi a destinazione non vincolata.

Art. 12 Limitazione dell’ammontare della partecipazione La partecipazione a imprese di cui all’articolo 9 lettera a non può superare né il 49 per cento del capitale proprio dell’impresa né il 49 per cento dei voti; la parteci- pazione a imprese di cui all’articolo 9 lettera b non è subordinata ad alcuna limita- zione.

Sezione 3: Gestione e durata della partecipazione

Art. 13 Gestione della partecipazione I PF e gli istituti di ricerca affidano la gestione dei titoli di partecipazione a una persona naturale o giuridica interna o esterna; essa deve essere indipendente dall’impresa.

Art. 14 Durata della partecipazione I titoli di partecipazione a imprese di cui all’articolo 9 lettera a devono essere vendu- ti appena la situazione finanziaria dell’impresa lo permette e se è consentito dal diritto.

Sezione 4: Natura e impiego dei proventi della partecipazione

Art. 15 Natura I proventi della partecipazione sono mezzi di terzi ai sensi dell’articolo 34c della legge sui PF.

Art. 16 Impiego I PF o gli istituti di ricerca possono disporre liberamente dei proventi della parteci- pazione nel quadro dell’adempimento dei loro compiti e dopo aver versato agli autori di beni immateriali eventuali partecipazioni agli utili loro dovute.

Sezione 5: Relazioni con l’impresa

Art. 17 Funzioni dirigenziali in seno all’impresa 1 Funzioni in seno ad organi dell’impresa, quali il consiglio d’amministrazione o la direzione, possono essere assunte a nome del PF o dell’istituto di ricerca solamente se la direzione del PF o dell’istituto di ricerca ha deciso in questo senso.

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2 I rischi di responsabilità civile del PF o dell’istituto di ricerca devono essere coper- ti dall’impresa mediante la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile.

Art. 18 Contratti scritti Il PF o l’istituto di ricerca e l’impresa concordano in un contratto scritto le modalità di partecipazione, in particolare le prestazioni connesse.

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 19 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il segretario generale, Sebastian Brändli

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