AS 2004 3611
Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e nello scalo merci ferroviario «Domo II» di Beura-Cardezza nonché al controllo in corso di viaggio sulla tratta BrigaDomodossola e viceversa della linea ferroviaria del Sempione
Testo originale
Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e nello scalo merci ferroviario «Domo II» di Beura-Cardezza nonché al controllo in corso di viaggio sulla tratta Briga–Domodossola e viceversa della linea ferroviaria del Sempione
Concluso il 3 febbraio 1999 Entrato in vigore il 3 febbraio 1999
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, vista la Convenzione conclusa a Berna l’11 marzo 19611 (di seguito denominata «Convenzione quadro») relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al control- lo in corso di viaggio; visto l’Accordo stipulato a Ginevra il 15 dicembre 19752, con il quale, in base all’ar- ticolo 2, commi 2 e 3, della Convenzione quadro, sono state disciplinate l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria internazionale di Domodossola e l’esecuzione del controllo in corso di viaggio sulla tratta Briga– Domodossola e viceversa; considerata la necessità di dover apportare a tale Accordo gli adeguamenti e le modifiche conseguenti al trasferimento del traffico merci dalla stazione ferroviaria di Domodossola allo scalo merci ferroviario «Domo II» ubicato nel territorio del Comune di Beura-Cardezza (Italia); hanno concluso il seguente nuovo Accordo:
Art. 1 Oggetto dell’Accordo Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito alla stazione di Domodossola per l’esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico viaggiatori. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito allo scalo merci «Domo II» per l’esecuzione dei controlli italiani e svizzeri nel traffico merci.
Art. 2 Zona per il traffico viaggiatori
1. La zona per il traffico viaggiatori comprende:
a) la tratta di linea fra la frontiera sotto la galleria del Sempione e la stazione di Domodossola include pure il pendio del terrapieno o della trincea ove è trac- ciata la linea ferroviaria. Se il terreno è pianeggiante, la zona si estende fino
RS 0.631.252.945.461.8 1 RS 0.631.252.945.460 2 RU 1976 1149
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a cinque metri parallelamente alla rotaia esterna. Restano in ogni caso esclu- se dalla zona le proprietà private, le pubbliche vie che costeggiano la zona e i passaggi aperti al pubblico che passano sopra, sotto o attraverso la zona; b) i binari della stazione di Domodossola contraddistinti con i numeri da I a VI, gli eventuali altri binari occupati da treni viaggiatori da e per la Svizzera e i relativi interbinari, ricompresi nell’area idealmente delimitata dai seguenti punti: da sud a partire dall’ago di scambio n° 6-B fino a nord all’ago di scambio n° 41-A/41-B; c) i marciapiedi che costeggiano i binari menzionati al punto b), il sotto- passaggio che dà accesso ai predetti binari e il sottopassaggio che conduce alla stazione della Ferrovia Società Subalpina Imprese Ferroviarie; d) i locali dei fabbricati menzionati al seguente paragrafo 2.
2. Nella stazione ferroviaria di Domodossola la zona è divisa in due settori:
a) un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati comprendente: – i binari, i marciapiedi e i sottopassaggi enumerati al precedente paragra- fo 1, lettere b), c); – la sala comune di controllo del bagaglio a mano o registrato, sita al pianterreno del fabbricato viaggiatori; b) un settore riservato agli agenti svizzeri comprendente: – gli uffici della Dogana svizzera e della Polizia svizzera siti nel fabbrica- to viaggiatori, rispettivamente, al pianterreno e al primo piano.
Art. 3 Controlli ai viaggiatori 1. Nel traffico viaggiatori i controlli svizzeri e italiani in entrata e in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Briga–Domodossola e viceversa. I controlli riguardano le persone, i bagagli, nonché i beni di uso personale, i campioni, le piccole quantità di merci commerciabili, la valuta e le cartevalori che essi portano seco. 2. Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni stabiliti a norma del successivo articolo 11, paragrafo 2, sulla parte dei percorsi menzionati nel paragrafo precedente, sita nello Stato di soggiorno. 3. A Briga, gli agenti italiani hanno, nei casi consentiti dalla legge italiana, il diritto di trattenere sui marciapiedi o nei loro locali, siti nel fabbricato di servizio nella stazione FFS, le persone che abbiano violato le norme dello Stato italiano, le merci o altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure ufficiali, i marcia- piedi e i locali indicati, nonché i percorsi che sia necessario seguire, sono considerati zona. 4. Nei casi consentiti dalla Convenzione quadro, le persone arrestate e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso indicato nel presente articolo, paragrafo 1.
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5. Gli agenti in servizio dei due Stati fruiranno del trasporto gratuito sul percorso Briga–Domodossola e viceversa.
Art. 4 Sequenza dei controlli Per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione quadro, le opera- zioni di controllo ai viaggiatori di cui all’articolo 3, comma 1, eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d’uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato il compartimento.
Art. 5 Zona per il traffico merci
1. La zona per il traffico merci comprende:
a) la tratta della linea ferroviaria indicata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del presente Accordo; b) il passante ferroviario di comunicazione fra la Stazione di Domodossola e lo Scalo «Domo II»; c) la parte dello Scalo «Domo II» descritta qui di seguito.
2. Nello scalo ferroviario «Domo II» la zona è divisa in due settori:
– un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati; – un settore riservato agli agenti svizzeri. Il settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati comprende: a) i binari, e relativi marciapiedi, interbinari e scambi ricompresi nell’area delimitata dai seguenti confini: – a SUD (lato Bivio Valle): dall’asse ideale trasversale che unisce il «Fabbricato Movimento» progressiva kilometrica 0.000 con l’«Asta Dogana»; – a NORD (lato Bivio Toce): dall’asse ideale trasversale che unisce il «Posto Movimento Nord» con il deviatoio n° 435-433/353 b; – a EST (lato Beura): dal I binario del «Fascio appoggio arrivi e partenze da e per i bivi Valle e Toce»; – a OVEST (lato fiume Toce): dal VI binario del «Fascio Dogana» all’«Asta Dogana», inclusa la rampa coperta parallela a detto binario, fino alla prima fila delle colonne di sostegno della copertura; b) le porzioni, come da planimetrie, del magazzino ferro-doganale sito nel capannone denominato «Merci in entrata», eccetto: – la parte di uso esclusivo della Dogana italiana; – la parte riservata alla Dogana svizzera e agli altri servizi confinari sviz- zeri; c) la porzione della rampa coperta antistante il magazzino menzionato nella let- tera b), fino alla seconda fila delle colonne di sostegno della copertura.
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Il settore riservato agli agenti svizzeri comprende: – gli uffici della Dogana e degli altri servizi confinari svizzeri siti al secondo piano lato Sud-Ovest del Fabbricato Uffici; – la parte del magazzino menzionata nella lettera b) del presente articolo desti- nata alla Dogana e agli altri servizi confinari svizzeri.
Art. 6 Territorialità convenzionale zone e uffici Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione quadro, gli uffici e le zone previsti per gli agenti svizzeri sul territorio italiano sono aggregati al Comune di Briga e le zone e gli uffici per gli agenti italiani sul territorio svizzero sono aggregati al Comune di Domodossola.
Art. 7 Planimetrie ufficiali delle zone 1. Le zone descritte nei precedenti articoli 2 e 5 sono dettagliatamente evidenziate nelle planimetrie ufficiali allegate al presente Accordo. Un esemplare di dette plani- metrie sarà affisso negli uffici italiani e negli uffici svizzeri menzionati nel presente Accordo. 2. Se per esigenze del traffico ferroviario, i treni o parte di essi dovessero oltrepas- sare la zona oppure sostare fuori di essa, detti treni o le loro parti e l’interbinario contiguo corrispondente alla loro lunghezza nonché i percorsi che sia necessario seguire sono considerati zona ai sensi degli articoli 2 e 5. 3. All’esterno delle zone sopra menzionate le autorità dello Stato di soggiorno sono le sole competenti.
Art. 8 Facoltà degli agenti svizzeri nella zona 1. Ai sensi dell’articolo 3, ultimo capoverso, della Convenzione quadro, per l’esecu- zione dei controlli di loro competenza, gli agenti svizzeri possono trasferire le per- sone o chiedere il trasferimento delle merci e dei veicoli da una parte all’altra della zona, anche attraversando spazi ubicati fuori della zona. 2. Eventuali controlli al di fuori della zona, resi necessari da cause di forza maggio- re, saranno di volta in volta richiesti dagli agenti svizzeri alla Dogana italiana.
Art. 9 Limiti delle facoltà degli agenti svizzeri nella zona 1. Gli agenti svizzeri non hanno nella zona il diritto di controllo sul traffico interno italiano e in quello internazionale italiano che non tocca il territorio svizzero (perso- ne, merci o altri beni e veicoli). 2. L’attività di persone che non interessa il traffico proveniente o a destinazione della Svizzera può essere controllata soltanto qualora esse violino palesemente, nella zona, le norme di legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.
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Art. 10 Fornitura dei locali alle Amministrazioni contraenti 1. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 17, lettera a), della Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i servizi svolti negli uffici a controllo nazionali abbinati delle stazioni di Domodossola e «Domo II» sono forniti gratuita- mente alle Amministrazioni doganale e di polizia svizzere. 2. Analogamente a quanto disposto dal capoverso precedente, nella stazione di Bri- ga i locali citati all’articolo 3 sono dati in uso gratuito agli agenti italiani.
Art. 11 Regolamento esecutivo del presente Accordo
1. La Direzione delle Dogane del III Circondario a Ginevra e il Comando della
Polizia del Canton Vallese a Sion, da una parte, e la Direzione Compartimentale delle Dogane e II.II. di Torino e l’Ufficio della I Zona di Polizia di frontiera di Torino, dall’altra parte, regolano di comune accordo le questioni di dettaglio d’intesa con le autorità ferroviarie, ed in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all’utilizzo delle zone. 2. Dette Amministrazioni designano, secondo le necessità e le opportunità, i treni sui quali sono effettuati i controlli in corso di viaggio. 3. Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare di comune accordo, nell’osservanza delle rispettive norme, le misure ritenute neces- sarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.
Art. 12 Entrata in vigore – Facoltà di disdetta
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.
2. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo, con l’osservanza di un termine di preavviso di sei mesi. La denuncia avrà effetto due mesi dopo la sua notifica all’altra parte contraente.
3. Il presente Accordo abroga l’Accordo concluso il 15 dicembre 19753.
Fatto in due esemplari originali in lingua italiana, a Como, il 3 febbraio 1999.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Italiana: Rudolf Dietrich M. del Giudice
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