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AS 2004 3653

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del visto (con allegato)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto

Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 febbraio 2004

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania, detti in seguito «Parti contraenti», nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione, animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori e determinati a sviluppare e migliorare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia nella lotta contro la migrazione illegale, visto l’accordo del 9 febbraio 19962 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati a entrare sul suolo dell’altra Parte contraente senza visto, a soggiornarvi e a lasciarne il territorio senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.

Art. 2 I cittadini delle due Parti contraenti che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni sul territorio dell’altra Parte contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto presso una competente rappresentanza diplomatica o consolare di tale Parte contraente.

Art. 3 1. I cittadini delle due Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido, rilasciato dal Ministero degli affari esteri della Romania o dal Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione Svizzera, che si

RS 0.142.116.632.1

1 Dal testo originale francese (RO 2004 3653)

2 RS 0.142.116.639

2003-2607 3653

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto. Accordo con la Romania RU 2004

recano in veste ufficiale sul territorio dell’altra Parte contraente in qualità di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Paese o in qualità di collabo- ratori presso un’organizzazione internazionale, sono esentati dall’obbligo del visto per la durata delle loro funzioni. 2. L’invio in missione e la funzione di queste persone sono notificati preliminar- mente all’altra Parte contraente per via diplomatica. Detta Parte contraente rilascerà loro una carta d’identità. 3. La presente disposizione si applica anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica degli interessati e che possiedono un passaporto ordinario, di servizio, speciale o diplomatico valido, giusta la Convenzione di Vienna del 18 apri- le 19613 sulle relazioni diplomatiche.

Art. 4 I cittadini delle due Parti contraenti con domicilio regolare sul territorio dell’altra Parte contraente possono farvi ritorno senza visto purché possiedano ivi un permesso di residenza valido.

Art. 5 In caso d’introduzione di nuovi passaporti, le Parti contraenti si informano a vicen- da, per via diplomatica, almeno 30 giorni prima dell’introduzione dei documenti. Ogni Parte contraente fornisce all’altra esemplari facsimile dei nuovi passaporti.

Art. 6 Il presente Accordo non esonera i cittadini delle due Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi e ad altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggior- no nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 7 Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte che potrebbe- ro mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici o la cui presenza sul proprio territorio fosse illegale.

Art. 8 1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, nel rispetto delle relative legisla- zioni, nell’ambito della lotta contro la migrazione illegale, segnatamente informan- dosi a vicenda, spontaneamente o su richiesta, su: a) le prescrizioni legali per l’entrata, il soggiorno e la partenza dal rispettivo territorio;

3 RS 0.191.01

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto. Accordo con la Romania RU 2004

b) la migrazione illegale e l’attività dei passatori, comprese le informazioni relative all’importazione, alla fabbricazione o alla vendita di documenta- zione fraudolenta relativa all’immigrazione o all’identità, nonché agli orga- nizzatori di reti di migrazione illegale e alle persone che accompagnano i migranti clandestini. 2. La cooperazione perseguita dal presente articolo non pregiudica gli altri accordi bilaterali che vincolano le Parti contraenti. Essa concerne esclusivamente la coope- razione in materia di diritto degli stranieri.

Art. 9 I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti contraenti nonché delle disposizioni di convenzioni internazionali appli- cabili in materia, cui le Parti contraenti sono vincolate. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti: a) la Parte contraente richiedente utilizza i dati trasmessi unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni poste dalla Parte contraente che li ha trasmessi; b) la Parte contraente richiedente informa, su richiesta, l’altra Parte contraente che ha trasmesso i dati personali in merito all’utilizzo di questi ultimi; c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati; d) la Parte contraente richiesta deve accertarsi dell’esattezza dei dati da tra- smettere, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo sco- po perseguito con la comunicazione. All’uopo deve tener conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto. Se risulta che sono stati tra- smessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve es- serne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione necessaria; e) la persona interessata che ne faccia richiesta va informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e alle modalità d’utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto della Parte contraente interpellata; f) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quanto lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto di ciascuna del- le Parti contraenti; g) le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati per- sonali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto della Parte contraente richiedente.

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto. Accordo con la Romania RU 2004

Art. 10 1. Le questioni relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Accordo sono oggetto di consultazioni tra le autorità competenti delle due Parti contraenti.

2. Le eventuali divergenze sono risolte per via diplomatica.

Art. 11 1. Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, di salute e di ordine pubblici o per altre ragioni importanti, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore vanno notificate immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.

2. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni del presente Accordo

entreranno in vigore entro un termine di 24 ore dalla consegna di una notifica scritta all’altra Parte contraente.

Art. 12 Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

Art. 13 Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si informano reciprocamente che sono adempiute le prescrizioni interne per l’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 14

1. Il presente Accordo è di durata indeterminata. Ciascuna Parte contraente può

denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica all’altra Parte contraente.

2. L’Accordo cessa di avere effetto tre mesi dopo la data di ricezione della

denuncia.

Art. 15 L’entrata in vigore del presente Accordo sospende l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo del 9 febbraio 19964 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

4 RS 0.142.116.632

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto. Accordo con la Romania RU 2004

Fatto a Berna il 15 dicembre 2003 in due esemplari conformi, ciascuno in lingua romena e in lingua francese. Fa fede il testo francese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Romania: Pascal Couchepin Ion Iliescu

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto. Accordo con la Romania RU 2004

Allegato

Elenchi dei passaporti riconosciuti ai sensi del presente Accordo:

Documenti svizzeri Documenti romeni – Passaporto (ordinario) – Passaporto ordinario – Passaporto di servizio – Passaporto di servizio – Passaporto speciale – Passaporto diplomatico – Passaporto diplomatico

Documenti del Liechtenstein – Passaporto (ordinario) – Passaporto di servizio – Passaporto diplomatico

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