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AS 2004 5109

Ordinanza sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

Ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

Modifica del 1° dicembre 2004

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19961 (LBDI) sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina:

I Gli allegati 1–4 dell’ordinanza del 25 giugno 19972 sul controllo dei beni a duplice impiego sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

1° dicembre 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

Allegato 1–33 (art. 3 cpv. 1)

3 Il testo degli allegati 1–3 non è pubblicato nella RU. Gli allegati sono disponibili al se- guente indirizzo Internet (www.seco.admin.ch [Politica economica esterna/Controlli delle esportazioni/Beni a duplice impiego]). Le pubblicazioni in estratto degli allegati possono essere richieste al seco, Settore controlli all’esportazione/beni a duplice impiego. L’ordi- nanza, compresi gli allegati pubblicati, può essere richiesta all’UFCL, Vendita di pubbli- cazioni federali, 3003 Berna.

2004-2331 5110

Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2004

Allegato 4 (art. 8 e 13)

Elenco degli Stati di cui agli articoli 8 e 13 Argentina Australia Austria Belgio Bulgaria Canada Corea (Sud) Danimarca Finlandia Francia Germania Giappone Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Polonia Portogallo Repùbblica ceca Spagna Svezia Turchia Ungheria Stati Uniti d’America

2004-2331 5111

Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2004

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