AS 2004 689
Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Slovenia (con Prot., allegati, prot. d'intesa, Acc. amministrativo)
Traduzione1
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Slovenia
Concluso a Bergen il 13 giugno 1995 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19962 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 3 luglio 1996 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° settembre 1998
Preambolo La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (in seguito designati Stati dell’AELS) e la Repubblica di Slovenia (in seguito Slovenia), richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d’integrazione economica in Europa e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo; considerata l’importanza dei legami esistenti tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata a Reykjavik nel maggio del 1992, e riconosciuto il desiderio comune delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire tra di esse relazioni strette e durevoli; richiamati gli impegni che li legano in virtù dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, della Carta di Parigi per una Nuova Europa e in particolare dei principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn della CSCE sulla cooperazione economica in Europa; ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo e delle minoranze nonché sulle libertà fondamentali, e richiamata la loro qualità di membri del Consiglio d’Europa; animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli per sviluppare e diversificare il commercio reciproco nonché rafforzare la cooperazione commerciale ed economi- ca nei settori di interesse comune sulla base della parità di diritti, dell’utilità recipro- ca, del principio della nazione più favorita e del diritto internazionale; risoluti a contribuire al rafforzamento del sistema commerciale multilaterale e a sviluppare le loro relazioni nel settore del commercio in sintonia con i principi
RS 0.632.316.911
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2004 687
2003-2044 689
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3 e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4; constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri accordi internazionali e segnatamente dal GATT e dall’OMC; decisi a porre in vigore il presente Accordo di libero scambio con l’obiettivo di salvaguardare e proteggere l’ambiente e di garantire uno sfruttamento ottimale delle risorse naturali in sintonia con il principio dello sviluppo sostenibile; fermamente convinti che il presente Accordo favorirà la creazione in Europa di una vasta ed equilibrata zona di libero scambio, concorrendo quindi in maniera notevole all’integrazione europea; disposti ad esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni allo scopo di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo; hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e la Slovenia instaureranno progressivamente, nel corso di un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 2001, una zona di libero scambio conformemente ai disposti del presente Accordo.
2. Gli obiettivi del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra
economie di mercato nonché sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, sono i seguenti: a) promuovere, mediante l’espansione degli scambi commerciali, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia e, in tal modo, favorire in questi Paesi il progresso economico, il miglioramen- to delle condizioni di vita e dell’occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria; b) garantire agli scambi tra gli Stati parte al presente Accordo condizioni per una concorrenza leale; c) contribuire allo sviluppo armonico e all’espansione del commercio mondiale mediante l’abbattimento degli ostacoli agli scambi.
3 RS 0.632.21 4 RS 0.632.20
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Art. 2 Campo d’applicazione L’Accordo si applica: a) ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di desi- gnazione e codificazione delle merci5, eccettuati i prodotti elencati nell’alle- b) ai prodotti menzionati nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale Protocollo; c) al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell’allegato II; originari di uno Stato dell’AELS o della Slovenia.
Art. 3 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale 1. Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione ammini- strativa.
2. Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i
controlli periodici da parte del Comitato misto e gli accordi in materia di coopera- zione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e armonica dei disposti degli articoli 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente), 5 (Dazi di base), 6 (Dazi fiscali), 7 (Dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente), 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente), 13 (Dazi interni) e 22 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del Protocollo B e a ridurre per quanto possibile le forma- lità che ostacolano gli scambi al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfa- centi a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti. 3. I controlli menzionati nel paragrafo 2 si svolgono ogni due anni; il primo control- lo sarà effettuato entro il 1° luglio 1996. Gli Stati parte adottano i provvedimenti adeguati sulla base dei relativi risultati.
Art. 4 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente
1. Nessun nuovo dazio d’importazione e nessun gravame con effetto equivalente
saranno introdotti negli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia.
2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS
aboliscono, per i prodotti in provenienza dalla Slovenia, tutti i dazi d’importazione e tutti i gravami con effetto equivalente, ad eccezione dei dazi d’importazione e dei gravami con effetto equivalente riguardanti i prodotti elencati nell’allegato III, i quali saranno aboliti progressivamente, secondo i disposti di tale allegato. 3. Per i prodotti originari di uno Stato dell’AELS, la Slovenia abolisce tutti i dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente, conformemente ai disposti dell’al- legato IV.
5 RS 0.632.11 6 Gli allegati e i Protocolli non sono pubblicati nella RU. Possono essere richiesti presso l’UFCL, Diffusione pubblicazioni, 3003 Berna.
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Art. 5 Dazi di base 1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è la tassa della nazione più favorita, esigibile il 1° gennaio 1995. 2. Se, dopo il 1° gennaio 1995, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata in tutti i casi e, in particolare, se si tratta di riduzioni stabilite nell’ambito dei negoziati com- merciali multilaterali (Uruguay-Round), i dazi ridotti sostituiranno il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 a partire da tale momento o al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, se quest’ultima avviene successivamente. 3. I dazi ridotti calcolati giusta l’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente) sono arrotondati alla cifra decimale o, nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.
Art. 6 Dazi fiscali 1. Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equi- valente) sono pure applicabili ai dazi fiscali, eccettuati i casi previsti nel Proto- collo C. 2. Gli Stati parte al presente Accordo possono sostituire un dazio fiscale o la com- ponente fiscale di un dazio con una tassa interna.
Art. 7 Dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente
1. Nessun nuovo dazio d’esportazione e nessun nuovo gravame con effetto equiva-
lente saranno introdotti negli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia.
2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS
aboliscono tutti i dazi d’esportazione e i gravami con effetto equivalente. 3. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, la Slovenia abolisce tutti i dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente conformemente ai disposti dell’allegato V.
Art. 8 Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente 1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente saranno introdotti negli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia. 2. Le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedi- menti con effetto equivalente sono aboliti dagli Stati dell’AELS e dalla Slovenia al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, ad eccezione dei casi previsti nell’allegato VI.
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Art. 9 Eccezioni generali II presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esporta- zione o di transito di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell’oro o dell’argento nonché di conservazione delle risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti si accom- pagnino a restrizioni della produzione o del consumo interni. Tali divieti o restrizio- ni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restri- zione mascherata nel commercio tra gli Stati parte al presente Accordo.
Art. 10 Monopoli di Stato 1. Gli Stati parte al presente Accordo si adoperano affinché i monopoli di Stato con carattere commerciale siano strutturati, fatte salve le disposizioni enunciate nel Protocollo D, in modo da escludere, nelle condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra cittadini degli Stati dell’AELS e cittadini della Slovenia. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati parte al presente Accordo, de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indiretta- mente, le importazioni o le esportazioni tra Stati parte al presente Accordo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.
Art. 11 Regolamenti tecnici Nel Comitato misto, gli Stati parte al presente Accordo possono convenire di: a) tenere consultazioni immediate se uno Stato parte ritiene che un altro Stato parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare o hanno già creato un ostacolo al commercio; b) cercare le possibilità di una stretta cooperazione al fine di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. Tale cooperazione può aver luogo nei settori dei rego- lamenti tecnici, della normalizzazione tecnica come pure nei verbali di prova e nella certificazione.
Art. 12 Scambio di prodotti agricoli 1. Gli Stati parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agri- coli. 2. A tale scopo, ciascuno Stato dell’AELS e la Slovenia hanno stipulato un accordo bilaterale che prevede adeguati provvedimenti al fine di facilitare gli scambi di prodotti agricoli.
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3. Nel settore sanitario e fitosanitario, gli Stati parte al presente Accordo applicano la loro normativa in modo non discriminatorio ed evitano l’introduzione di nuovi provvedimenti che potrebbero ostacolare inopportunamente gli scambi.
Art. 13 Dazi interni 1. Gli Stati parte al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi provvedimento o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discrimi- nazione tra i prodotti originari di uno Stato dell’AELS e i prodotti simili provenienti dalla Slovenia. 2. I prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati parte al presente Accordo non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore ai dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.
Art. 14 Pagamenti 1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e la Slovenia, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio dello Stato parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna. 2. Gli Stati parte al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa per quanto concerne la concessione, il rimborso o l’ac- cettazione di crediti a breve e medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.
Art. 15 Appalti pubblici 1. Gli Stati parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici rispettivi come parte integrante dell’Accordo conformemente all’articolo 1 (Obiettivi). 2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS consentono alle imprese della Slovenia di accedere alle procedure di partecipazione dei loro appalti pubblici rispettivi, conformemente all’Accordo del 12 aprile 19797 relativo agli appalti pubblici, modificato dal Protocollo del 2 febbraio 1987 negoziato sotto l’egida dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. Tenendo conto del processo di ristrutturazione e di sviluppo della sua economia, la Slovenia consen- te alle imprese degli Stati dell’AELS di accedere progressivamente e secondo le stesse condizioni alle procedure di partecipazione dei propri appalti pubblici. 3. Appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati parte adeguano e istituiscono progressivamente principi, condizioni e prassi intesi a disci- plinare la partecipazione agli appalti offerti dalle autorità o dalle imprese pubbliche e da imprese private che beneficiano di privilegi esclusivi o speciali, in modo da garantire il libero accesso, la trasparenza e la non discriminazione tra i fornitori potenziali provenienti da Stati parte al presente Accordo. Un equilibrio rigoroso tra
7 RS 0.632.231.422
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diritti ed obblighi è stabilito tra le Parti al presente Accordo al più tardi al termine del periodo transitorio conformemente all’articolo 1 paragrafo 1 (Obiettivi).
4. Il Comitato misto determina le modalità pratiche del processo, segnatamente
l’estensione, il calendario e le regole applicabili. 5. Gli Stati interessati, parte al presente Accordo, si sforzano di aderire agli accordi stipulati in questo settore nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio durante il Tokio-Round nonché all’Accordo sugli appalti pubblici, contenuto nell’Allegato IV dell’Accordo di Marrakesch che istituisce l’Orga- nizzazione mondiale del commercio.
Art. 16 Protezione della proprietà intellettuale 1. Gli Stati parte al presente Accordo assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale, mediante l’adozione di provvedimenti per tutelare tali diritti e preservarli da ogni violazione e in partico- lare dalla contraffazione e dalla pirateria. Gli obblighi specifici degli Stati parte al presente Accordo sono enunciati nell’allegato VII.
2. In materia di proprietà intellettuale gli Stati parte al presente Accordo non
impongono ai cittadini degli altri Stati parte un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai cittadini di Stati terzi. Per ogni vantaggio o privilegio, favore o immunità accordato in virtù di: a) accordi bilaterali in vigore in uno Stato parte al presente Accordo al momen- to della sua entrata in vigore e notificati agli altri Stati parte entro il 31 dicembre 1995, b) accordi multilaterali attuali e futuri e accordi con la Comunità europea, che non tutti gli Stati parte al presente Accordo hanno stipulato, si può derogare a tale obbligo, sempre che detti accordi non rappresentino una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini di altri Stati parte. Le disposizioni della lettera b) possono essere oggetto di consultazioni e, ove occor- ra, essere riesaminate su richiesta di ogni Stato parte al presente Accordo sulla base degli sviluppi futuri. 3. Due o più Stati parte al presente Accordo possono stipulare altri accordi intesi ad assicurare una protezione più estesa di quella del presente Accordo, sempre che tutti gli altri Stati parte possano aderire a tali accordi a condizioni equivalenti a quelle ivi contenute e gli Stati parte siano disposti ad intavolare in buona fede negoziati a tal fine. 4. Gli Stati parte al presente Accordo concordano, su richiesta di uno di loro, il controllo delle disposizioni di cui nel presente articolo e nell’Allegato VII sulla protezione dei diritti della proprietà intellettuale, per migliorare il livello di prote- zione e per evitare o correggere le distorsioni del mercato risultanti dal livello attuale di protezione della proprietà intellettuale.
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Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto
suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Slovenia: a) gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono a ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o parecchie aziende, di una posizio- ne dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio degli Stati parte al presente Accordo. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pub- bliche e delle aziende alle quali gli Stati parte al presente Accordo hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti d’ordine pubblico. 3. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, esso può adottare provvedimenti adeguati conformemente alle condizioni e alla procedura definite nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguar- dia).
Art. 18 Aiuti governativi 1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato parte al presente Accordo o prele- vata sulle risorse di questo Stato, che falsi o rischi di falsare la concorrenza favoren- do talune aziende o talune produzioni, è ritenuta incompatibile con il buon funzio- namento del presente Accordo, qualora rappresenti un ostacolo agli scambi tra uno Stato dell’AELS e la Slovenia. 2. Le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell’allegato VIII. 3. Gli Stati parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d’aiuto governativo mediante lo scambio di informazioni secondo le condizioni previste nell’allegato IX. 4. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, esso può adottare adeguati provvedimenti, secondo le condizioni e le procedure previste nel- l’articolo 25 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 19 Dumping Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Slove- nia pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, oppure qualora la Slovenia constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, lo Stato parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche adeguati provvedimenti, conformemente all’Accordo che disciplina l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale
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sulle tariffe doganali e il commercio (1994)8 e secondo le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 20 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti Qualora l’aumento delle importazioni di un determinato prodotto avvenga in propor- zioni e in condizioni che causano o rischiano di causare: a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o in diretta concorrenza con lo Stato importatore parte al presente Accordo, o b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi vicino all’economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, lo Stato parte implicato può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 21 Aggiustamento strutturale 1. In deroga ai disposti dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente), la Slovenia può adottare eccezionalmente e per una durata limitata provvedimenti intesi a introdurre dazi doganali. 2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà che sono all’origine, in particolare, di importanti problemi sociali. 3. I dazi all’importazione introdotti mediante questi provvedimenti e applicabili, in Slovenia, ai prodotti in provenienza da Stati dell’AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei con- fronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. Non possono superare i dazi prelevati dalla Slovenia sulle importazioni di prodotti simili provenienti da altri Paesi. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti soggetti a tali provvedi- menti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell’AELS, quali definiti nell’articolo 2, il cui volume determinante è dato dalle importazioni realizzate durante l’ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici. 4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Essi cessano di avere validità al più tardi allo scadere del periodo transitorio conformemente all’articolo 1 paragrafo 1 (Obiettivi).
5. Simili provvedimenti non possono essere applicati a un prodotto qualora siano
trascorsi più di tre anni dall’abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitati- ve, delle tasse o dei provvedimenti con effetto equivalente, riguardanti detto pro- dotto.
8 RS 0.632.20, Allegato 1A.8
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6. La Slovenia informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, su richiesta degli Stati dell’AELS si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e per stabilire i settori nei quali saranno introdotti. Quando adotta tali provvedimenti, la Slovenia comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo scadenzario deve prevedere l’abolizione progressiva di detti dazi a un tasso annuo decrescente, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso.
Art. 22 Riesportazione e penuria grave Qualora l’applicazione dei disposti degli articoli 7 (Dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente) e 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente) renda possibile: 1. la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato espor- tatore parte al presente Accordo mantiene, per tale prodotto, restrizioni quantitative, dazi all’esportazione o provvedimenti e gravami con effetto equivalente, o 2. una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore, parte al presente Accordo, o il rischio di una simile penuria, e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest’ultimo può adottare provvedimen- ti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). I provvedimenti adottati hanno carattere non discriminatorio e sono revocati non appena la situazione non ne giusti- fica più il mantenimento.
Art. 23 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti 1. Qualora uno Stato dell’AELS o la Slovenia incontri o rischi di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS o la Slovenia, a seconda dei casi, può adottare secondo le condizioni previste dall’Ac- cordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 provvedimenti restrittivi per gli scambi, di durata limitata, non discriminatori e strettamente necessari al fine di rimediare alla situazione della bilancia dei pagamenti. È data la preferenza ai provvedimenti fondati sui prezzi che sono resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e sono revocati non appena la situazione non ne giustifica più il mantenimento. Lo Stato dell’AELS o la Slovenia, a seconda dei casi, informa senza indugio gli altri Stati parte al presente Accordo nonché il Comitato misto sull’introduzione di tali provvedimenti e, se possibile, sul calendario della loro soppressione. 2. Gli Stati parte al presente Accordo si impegnano tuttavia, ai fini dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti, a non adottare provvedimenti restrittivi.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
Art. 24 Procedura d’arbitrato 1. Le controversie tra gli Stati parti al presente Accordo relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo, che non è stato possibile appianare mediante nego- ziati o in seno al Comitato misto entro un termine utile, possono essere sottoposte da
ogni Parte in causa a un tribunale arbitrale, previa notifica all’altra Parte. Una copia di tale notifica è inviata a tutte le Parti all’Accordo. 2. L’allegato X determina l’istituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale.
Art. 25 Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia 1. Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consulta- zioni dirette e ne informano gli altri Stati parte. 2. Impregiudicati i disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio agli altri Stati parte e al Comitato misto, unitamente a ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati parte hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. 3. a) In riferimento all’articolo 17 (Regole di concorrenza tra aziende) e 18 (Aiuti governativi), gli Stati parte implicati offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora lo Stato parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non giunga a un accordo al termine delle consultazioni o dopo 30 giorni dal deposito della domanda di tali consultazioni, lo Stato parte implicato può adottare adeguati provve- dimenti al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica di cui si tratta. b) In riferimento agli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato parte implicato. In mancanza di tale decisione nei 30 giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, lo Stato parte implicato può adottare i provvedimenti atti a rimediare alla situazione. c) In riferimento all’articolo 31 (Adempimento degli obblighi), lo Stato parte implicato fornisce al Comitato misto le informazioni pertinenti necessarie per procedere a un esame approfondito della situazione allo scopo di trovare una soluzione mutuamente accettabile. Qualora il Comitato misto non giun- ga ad alcuna soluzione o siano trascorsi tre mesi dalla data di notifica del caso, lo Stato parte interessato può adottare i provvedimenti appropriati.
4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati parte al presente Accordo e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e in nessun modo possono superare il pregiudizio causato dalla prati- ca o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudi- cano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Slovenia nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con questo Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione della Slovenia possono essere adottati unica- mente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione. 5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutarne le possibilità d’alleviamento, di sostituzione o di soppres- sione nei termini più brevi se la situazione non ne giustifica più il mantenimento. 6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato parte implicato può, nelle situazioni considerate negli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave) nonché nel caso di aiuti governativi aventi un’incidenza diretta e immediata sugli scambi tra gli Stati parte, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.
Art. 26 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessun disposto del presente Accordo impedisce a uno Stato parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) proteggere i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali, i) relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concor- renza fra prodotti non destinati a usi specificatamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per l’approvvigionamento di uno stabilimento militare; o ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche o chimiche, di arma- menti nucleari o altri ordigni esplosivi atomici; o iii) in tempo di guerra o in altra situazione di grave tensione internazionale.
Art. 27 II Comitato misto 1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto operante simultaneamente in virtù della Dichiarazione di Reykjavik.
2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati parte si
scambiano reciprocamente informazioni e, su richiesta di uno di essi, si consultano
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
nell’ambito del Comitato misto. Quest’ultimo veglia in merito alla possibilità di continuare nell’abbattimento degli ostacoli agli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia. 3. Il Comitato misto può decidere in merito ai casi previsti nel presente Accordo. Sugli altri problemi il Comitato misto può presentare raccomandazioni.
Art. 28 Procedure del Comitato misto 1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni Stato parte all’Accordo può chiederne la convocazione.
2. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di uno Stato parte al pre- sente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità a disposizioni costituzionali, la decisione stessa entra in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva. 4. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno che deve disciplinare in particolare la convocazione delle sue riunioni, la designazione e la durata del mandato del presidente. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.
Art. 29 Clausola evolutiva
1. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga opportuno, nell’interesse
delle economie degli Stati parte, incrementare ed approfondire le relazioni sancite dal presente Accordo estendendole ad ambiti non coperti dallo stesso, esso sottopone una domanda motivata agli altri Stati parte al presente Accordo. Gli Stati parte al presente Accordo possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale domanda e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’aper- tura di negoziati. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottopo- sti a ratifica o ad approvazione degli Stati parte al presente Accordo secondo le procedure corrispondenti.
Art. 30 Servizi e investimenti 1. Gli Stati parte al presente Accordo riconoscono l’importanza crescente di taluni settori, come i servizi e gli investimenti. Nei loro sforzi volti a sviluppare ed esten- dere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nel contesto dell’integra- zione europea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di giungere a una liberaliz- zazione graduale e all’apertura reciproca dei mercati nei settori degli investimenti e degli scambi di servizi, tenendo conto dei risultati dell’Uruguay-Round e dei lavori pertinenti che saranno svolti in futuro sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
2. Gli Stati dell’AELS e la Slovenia discutono in seno al Comitato misto in merito a tale cooperazione al fine di estendere e approfondire le loro relazioni ai sensi del presente Accordo.
Art. 31 Adempimento degli obblighi 1. Gli Stati parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla realiz- zazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incombo- no loro in virtù dello stesso. 2. Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che la Slovenia, o se la Slovenia ritiene che uno Stato dell’AELS non abbia adempiuto un obbligo che gli incombe in virtù dell’Accordo, lo Stato interessato può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni previste nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 32 Allegati e Protocolli Gli allegati e i Protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i Protocolli.
Art. 33 Relazioni commerciali rette da altri Accordi II presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno Stato del- l’AELS, da un lato, e la Slovenia, dall’altro, ma non alle relazioni commerciali reciproche fra Stati dell’AELS, salvo disposizione contraria del presente Accordo.
Art. 34 Applicazione territoriale II presente Accordo si applica sul territorio degli Stati parte.
Art. 35 Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero II presente Accordo non ostacola il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al commercio frontaliero, sempre che gli stessi non abbiano conseguenze negative per il regime delle relazioni commerciali e, in particolare, per le disposizioni riguardanti le regole d’origine contenute nel presente Accordo.
Art. 36 Emendamenti Ad eccezione di quelli menzionati nell’articolo 32 (Allegati e Protocolli), gli emen- damenti al presente Accordo, approvati dal Comitato misto, sono sottoposti per accettazione agli Stati parte, dopodiché entrano in vigore se sono stati accettati da tutte le Parti al presente Accordo. Gli strumenti d’accettazione sono consegnati al Governo depositario.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
Art. 37 Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione, che dev’essere negoziata tra lo Stato candidato e gli Stati parte interessati, nei termini e alle condizioni esposte nella decisione. Lo strumento d’adesione è consegnato al Governo depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, l’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
Art. 38 Ritiro e scadenza
1. Ogni Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta
indirizzata al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di conse- gna della notifica al Governo depositario. 2. Se la Slovenia si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se tutti gli Stati dell’AELS si ritirano, scade al termine del periodo dell’ultimo preavviso. 3. Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva del- l’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.
Art. 39 Entrata in vigore 1. Per quanto concerne gli Stati firmatari che hanno trasmesso al Governo deposita- rio il loro strumento di ratifica o d’accettazione, il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 1995, purché fra i predetti Stati figuri pure la Slovenia. 2. Per uno Stato firmatario che deposita il proprio strumento di ratifica o d’accet- tazione dopo il 1° luglio 1995, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale strumento presso il Governo deposi- tario, a condizione che, per la Slovenia, l’Accordo entri in vigore al più tardi alla stessa data. 3. Già all’atto della firma dell’Accordo, ciascuno Stato firmatario può dichiarare che, nel corso di una fase iniziale, applicherà l’Accordo in modo provvisorio se quest’ultimo non può entrare in vigore per il suddetto Stato il 1° luglio 1995. Per uno Stato dell’AELS l’applicazione provvisoria è possibile soltanto se l’Accordo è entrato in vigore per la Slovenia o se quest’ultima lo applica provvisoriamente.
Art. 40 Governo depositario II Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, l’applicazione provvi- soria, il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione, nonché l’entrata in vigore del presente Accordo, la sua scadenza o qualsiasi ritiro dallo stesso.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bergen il 13 giugno 1995, in un solo esemplare in lingua inglese (la versione inglese facente fede) depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo deposita- rio ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari o aderenti al presente Accordo.
(Seguono le firme)
Traduzione9
Protocollo d’intesa relativo all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Slovenia
Parallelismo 1. Gli Stati dell’AELS e la Slovenia hanno convenuto che quest’ultima, adempiendo i suoi impegni nei confronti della Comunità europea non discriminerà gli Stati dell’AELS, in particolare per quanto concerne i dazi doganali, le restrizioni quantita- tive nonché i gravami e i provvedimenti con effetto equivalente.
Protocollo B 2. Gli Stati dell’AELS e la Slovenia hanno convenuto di coordinare strettamente i loro sforzi allo scopo di formare le persone che saranno chiamate ad applicare la procedura semplificata enunciata nel Protocollo B per quanto riguarda la produzio- ne, il controllo e la verifica del certificato d’origine affinché possano essere autoriz- zate ad applicare questa procedura. Gli Stati dell’AELS continueranno ad applicare detta procedura semplificata in modo restrittivo come nel passato. La Slovenia la applicherà in modo restrittivo e la sua applicazione sarà oggetto di deliberazioni in seno al sotto-comitato per le questioni d’origine e doganali. 3. Gli Stati dell’AELS e la Slovenia hanno convenuto che le disposizioni dell’ar- ticolo 15 del Protocollo B non sono applicabili prima del 1° luglio 1996, a condizio- ne che non siano introdotte prassi corrispondenti tra la Slovenia e la Comunità europea. Il Comitato misto può decidere di prorogare questa deroga, tenendo conto della prassi in uso tra la Slovenia e la Comunità europea. Qualora si constati che, a seguito della deroga all’applicazione dell’articolo 15 del Protocollo B, un prodotto è importato sul territorio di uno Stato dell’AELS o della Slovenia in quantità maggiori o in condizioni che danneggiano o rischiano di danneggiare gravemente i produttori di prodotti simili o direttamente concorrenziali nello Stato parte interessato, le disposizioni dell’articolo 15 del Protocollo B saranno rimesse in vigore per il pro- dotto in questione. 4. Gli Stati dell’AELS e la Slovenia si impegnano a perseguire un’estensione e un miglioramento delle regole d’origine, incluso il cumulo paneuropeo, al fine di svi- luppare e promuovere la produzione e il commercio in Europa.
Eccezioni generali 5. L’Accordo tra l’AELS e la Slovenia non ostacola i divieti o le restrizioni d’im- portazione o di transito di merci adottati per motivi di protezione dell’ambiente sulla base dei disposti dell’articolo 9, a condizione che tali divieti o restrizioni siano applicati unitamente a provvedimenti interni equivalenti o in adempimento di obbli- ghi derivanti da un accordo intergovernativo sull’ambiente. Le difficoltà d’inter-
9 Dal testo originale inglese.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
pretazione del termine «protezione dell’ambiente» in relazione all’articolo 9 del presente Accordo sono esaminate dal Comitato misto. Appalti pubblici 6. Gli Stati dell’AELS e la Slovenia considerano l’effettiva liberalizzazione dei loro rispettivi appalti pubblici come parte integrante dell’Accordo tra l’AELS e la Slove- nia. Al fine di effettuare tale liberalizzazione, gli Stati dell’AELS e la Slovenia hanno convenuto di elaborare regole complementari nell’ambito del Comitato misto. La prima riunione di periti avrà luogo entro il 31 dicembre 1995. Gli Stati parte interessati si sforzano di aderire all’Accordo sugli appalti pubblici10 che figura nell’allegato IV dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, entro la scadenza del periodo transitorio il 31 dicembre 2001.
Aiuti governativi
7. Gli Stati dell’AELS e la Slovenia hanno convenuto di tenere consultazioni in
seno al Comitato misto per esaminare la possibilità di completare i criteri enunciati nell’allegato VIII dell’articolo 18 con criteri scaturiti dall’Accordo tra gli Stati del- l’AELS, la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla creazione di uno Spazio economico europeo.
Aggiustamento strutturale 8. Per quanto concerne l’articolo 21 paragrafo 3, in caso di disaccordo sul valore reale delle importazioni di prodotti industriali, ci si riferirà alle statistiche del commercio internazionale allestite da organismi quali la CEE/ONU, il GATT e la CE.
OMC 9. Quando tutti gli Stati parte all’Accordo tra l’AELS e la Slovenia avranno aderito all’Organizzazione mondiale del commercio e agli accordi conclusi sotto la sua egida, alcuni articoli del presente Accordo e/o alcuni Allegati e Protocolli dovranno eventualmente essere modificati. Gli Stati dell’AELS e la Slovenia hanno convenuto che il Comitato misto proseguirà tale esame in tempo utile.
(Seguono le firme)
10 RS 0.632.231.422
Accordo amministrativo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia relativo al commercio di prodotti agricoli
Concluso il 13 giugno 1995 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 199611 Entrato in vigore il 1° settembre 1998
Traduzione12 Janko Dezelak Capo della Delegazione slovena
J.-P. Delamuraz Capo della Delegazione svizzera Bergen, 13 giugno 1995
Eccellenza, In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore:
«Mi pregio riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili al commercio dei prodot- ti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera) e la Repubblica di Slovenia (dappresso: la Slovenia) svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia e aventi per oggetto segnatamente l’applicazione dell’articolo 12 di questo Accordo. Con la presente Le comunico i risultati delle trattative: I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Slovenia alle condizioni enunciate nell’Allegato I alla presente lettera; II. ai fini dell’applicazione dei disposti dell’Allegato I, l’Allegato II alla presen- te lettera definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione ammini- strativa; III. concessioni tariffali accordate dalla Slovenia alla Svizzera conformemente all’Allegato III della presente lettera; IV. inclusione dei predetti Allegati I–III quali parti integranti del presente Accordo. Inoltre, la Svizzera e la Slovenia esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero sorgere in merito agli scambi di prodotti agricoli e si sforzeranno di trovare adeguate soluzioni.
11 RU 2004 687
12 Dal testo originale inglese.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
Il presente Accordo amministrativo si applica parimenti al Principato del Liechten- stein fintanto che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera da un Trattato di unione doganale13. Il presente Accordo amministrativo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia. Il presente Accordo rimarrà in vigore finché le sue Parti contraenti rimarranno Parti contraenti dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia. II ritiro, da parte della Slovenia o della Svizzera, dall’Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo amministrativo; esso non sarà più valido a contare dalla stessa data applicabile all’Accordo di libero scambio. Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Governo della Slovenia in merito al contenuto della presente lettera.» Mi pregio confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto della presente.
Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.
Per la Repubblica di Slovenia: Janko Dezelak Ministro delle Relazioni economiche e dello Sviluppo
13 RS 0.631.112.514
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
Allegato I
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica di Slovenia
A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Slovenia, la Svizzera14 accorderà a quest’ultima le seguenti concessioni tariffali autonome15 per i prodotti originari della Repubblica di Slovenia.
A. Soppressione del dazio Voce della tariffa Designazione delle merci doganale svizzera
Carni della specie bovina, fresche o refrigerate diverse dalle carcasse o mezzerie:
0201.2000 – altri pezzi non disossati
0201.3000 – disossate
0206.4900 Frattaglie commestibili della specie suina, congelate, diverse dai fegati 0511.9900 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti del capitolo 1, non atti all’alimentazione umana, esclusi lo sperma di toro o i prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici o gli animali morti del capitolo 3
0709.5100 Funghi commestibili, freschi o refrigerati
0712.3000 Funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0808.1010 Mele, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto
0808.2010 Pere e cotogne, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto
0909.5000 Semi di finocchio; bacche di ginepro
1209.9100 Altri semi, frutti e spore, da semente esclusi i semi di barbabietole, gli altri semi da foraggio o i semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori 1210.1000 Coni di luppolo, freschi o secchi, non tritati né macinati né in forma di pellets 1210.2000 Coni di luppolo, tritati o macinati, anche in forma di pellets; luppolina
14 Le concessioni verranno pure applicate alle importazioni dalla Slovenia verso il Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein. 15 Per le voci assoggettate a provvedimenti non tariffali, compresi i tributi e le imposte, la Svizzera si riserva il diritto, dopo aver consultato la Slovenia, di adeguare le concessioni allo scopo di tener conto di eventuali modifiche del regime svizzero d’importazione per i prodotti agricoli e, in particolare, di quelle stabilite nel corso di negoziati commerciali multilaterali del GATT. Qualora sia introdotto un nuovo regime, i margini d’azione risultanti dall’allegato I del presente Accordo saranno valevoli alle condizioni d’accesso allora stipulate. Questo principio verrà pure applicato per quelle voci assoggettate unicamente ad aliquote doganali e laddove la Svizzera ridurrà parzialmente l’aliquota MFN stabilita nel corso dei negoziati dell’Uruguay Round del GATT.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
Voce della tariffa Designazione delle merci doganale svizzera
1211.9090 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati, diversi dalle radici di liquirizia e di ginseng
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
B. Riduzione tariffale del 50% Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota di dazio per 100 kg doganale svizzera peso lordo
normale concessione
0207.4100 Pezzi e frattaglie di galli o galline, diversi dai
fegati, congelati 30.00 15.00 ex 0208.9000 Carni e frattaglie commestibili di caprioli (capreolus capreolus) o daini fresche, refrigerate o congelate 30.00 15.00 ex 0409.0000 Miele naturale di acacia 60.00 30.00 ex 0712.9010 Miscele di ortaggi o legumi, secche, non contenenti patate, in recipienti eccedenti 5 kg 20.00 10.00 ex 0712.9090 Miscele di ortaggi o legumi, secche, non contenenti patate, in recipienti non eccedenti
0808.1090 Mele, fresche, in imballaggio diverso da quello
alla rinfusa o aperto 5.00 2.50
0808.2090 Pere e cotogne, fresche, diverse da quelle alla
rinfusa o in imballaggio aperto 5.00 2.50 Frutta, non cotte in acqua o al vapore, congelate:
0811.9010 – mirtilli, anche con aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti 40.00 20.00 – altre, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non condizionate per la vendita al minuto, per la lavorazione a scopi industriali: ex 0811.1000 – – fragole 45.00 22.50 ex 0811.2090 – – lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina 45.00 22.50 ex 0811.9090 – – altre 45.00 22.50
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
C. Riduzione tariffale del 20% Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota di dazio per 100 kg doganale svizzera peso lordo
normale concessione
0207.1000 Volatili interi, freschi o refrigerati 30.00 24.00
0407.0000 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o
cotte 15.00 12.00 ex 0409.0000 Miele naturale diverso da quello di acacia 60.00 48.00 Frutta, non cotte in acqua o al vapore, congelate, non destinate alla lavorazione a scopi industriali ex 0811.1000 – fragole, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 45.00 36.00 ex 0811.2090 – lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 45.00 36.00 ex 0811.9090 – altre, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 45.00 36.00
1601.0090 Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne,
di frattaglie o di sangue, diversi dai cotechini, mortadelle, salami, salamini e zamponi; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 75.00 60.00
1602.4110 Prosciutto in scatola 65.00 52.00
Miscugli di succhi, diversi da quelli di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol esclusi quelli a base di succhi di uva o di frutta a granelli: ex 2009.9092 – – senza aggiunta di zuccheri odi altri dolcificanti 28.00 22.40 ex 2009.9093 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 70.00 56.00
2204.1000 Vino spumante, di uve fresche 130.00 104.00
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
Allegato II
Regole d’origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo
1. (1) Per l’applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato origina- rio della Slovenia qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese. (2) Sono considerati interamente ottenuti in Slovenia: a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; b) gli animali viventi ivi nati e allevati; c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati; d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere a)–c). (3) I materiali da imballaggio e i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest’ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d’imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari. 2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell’elenco che figura nell’appendice al presente Allegato, ottenuti in Slovenia e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relative alle lavorazioni e trasformazioni. 3. (1) II trattamentro previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai pro- dotti che dalla Slovenia sono trasportati direttamente in Svizzera senza pas- sare attraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari della Slovenia che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Slovenia, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sem- preché il transito sia giustificato da ragioni geografiche e i prodotti in que- stione rimangano sono la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione. (2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere fornita la prova dell’avvenuta osservanza delle condizioni di cui al paragrafo (1) qui innanzi in conformità delle disposizioni dell’articolo 12 paragrafo 6 del Protocollo B all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia. 4. Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono impor-
tati in Svizzera su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell’esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia relativo al ristorno o all’esenzione dai dazi, ai certificati d’origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell’esenzione dai dazi, oggetto di queste disposi- zioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli cui si applica l’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
Appendice dell’Allegato II Elenco dei prodotti citati nel paragrafo 2 dell’allegato II per i quali sono applicabili altre condizioni diverse dal criterio dell’ottenimento integrale
Voce di Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione di materiali non originari tariffa che conferisce il carattere di prodotti originari 1 2 3
0407 Uova di volatili, in guscio, fresche, Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati conservate o cotte del capitolo 4 devono essere già prodotti originari ex 0511 Prodotti di origine animale, non Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati nominati né compresi altrove, del capitolo 1 devono essere già prodotti animali morti del capitolo 1, originari non atti all’alimentazione umana, esclusi lo sperma di toro oppure i prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici ex 0811 Frutta (esclusi i mirtilli), non cotte Fabbricazione in cui tutte le frutta utilizzate o cotte in acqua o al vapore, devono essere già prodotti originari congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1210 Coni di luppolo, freschi o secchi, Fabbricazione in cui tutti i coni di luppolo anche tritati, macinati o in forma utilizzati devono essere già prodotti originari di pellets; (luppolina) ex 1601 Salsicce, salsicciotti e prodotti Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati simili, di carne, di frattaglie o di del capitolo 2 devono essere già prodotti sangue, diversi dai cotechini, originari mortadelle, salami, salamini e zamponi; preparazioni alimentari a base di tali prodotti ex 1602 Prosciutto in scatola Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 2 devono essere già prodotti originari ex 2009 Miscugli di succhi (esclusi quelli Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati di ortaggi o legumi e quelli a base dei capitoli 7 e 8 devono essere già prodotti di uve e di frutta a granelli), non originari fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di succhi o di altri dolcificanti ex 2204 Vino spumante, di uve fresche Fabbricazione in cui tutte le uve utilizzate devono essere già prodotti originari
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
Allegato III
Concessioni tariffali accordate dalla Repubblica di Slovenia alla Confederazione Svizzera
A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Slovenia, la Slovenia accorderà alla Confederazione Svizzera le seguenti concessioni tariffali16 per i prodotti originari della Svizzera17.
Voce della Designazione delle merci Aliquota di dazio applicabile Contingente tariffa doga- doganale nale slovena
normale Concessione NPF % % kg
2101.10 Estratti, essenze e concentrati di 10 5 20 000
caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè
2101.20 Estratti, essenze e concentrati di tè 10 5 4 000
o di matè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di matè
16 Le concessioni verranno pure applicate alle importazioni dal Principato del Liechtenstein alla Slovenia finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. 17 Le regole d’origine contenute nel Protocollo B dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia sono applicabili mutatis mutandis.
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004
Campo d’applicazione dell’Accordo del 28 ottobre 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Islanda 29 febbraio 1996 1° settembre 1998 Liechtenstein 21 agosto 1996 1° settembre 1998 Norvegia 23 giugno 1995 1° settembre 1998 Slovenia 13 luglio 1998 1° settembre 1998 Svizzera 3 luglio 1996 1° settembre 1998
Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Slovenia RU 2004