AS 2004 813
Convenzione sui diritti del fanciullo
Correzione
Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
RS 0.107; RU 1998 2055 (RU 2004 339)
Ritiro di una riserva della Svizzera (RU 2004 340) invece di: Il 20 agosto 2003 la Svizzera ha notificato al Segretario Generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva all’articolo 40 formulata all’atto della ratifica.
leggasi: Il 9 gennaio 2004 la Svizzera ha notificato al Segretario Generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva all’articolo 40 paragrafo 2, sottoparagrafo B (VI) formulata all’atto della ratifica. Il ritiro di questa riserva è divenuto effettivo il 12 gennaio 2004.
10 febbraio 2004 Cancelleria federale
2004-0139 813
Convenzione sui dirittti del fanciullo. Correzione RU 2004
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