AS 2005 1833
Ordinanza dell'UFV (1/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria
Ordinanza dell’UFV (1/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria
del 20 aprile 2005
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Divieto di importazione e di transito 1 Sono vietati l’importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati provenienti dalla Repubblica democratica di Corea, da Indonesia, Cambogia, Laos, Malesia, Pakistan, Tailandia, Vietnam, dalla Repubblica popolare cinese compresa la regione amministrativa speciale di Hong Kong.
2 Per prodotti animali si intendono:
a. la carne; b. le derrate alimentari con un contenuto di carne superiore al 20 % (prodotti a base di carne); c. le derrate alimentari con un contenuto di carne fino al 20 %; d. le uova; e. i sottoprodotti di origine animale quali alimenti per animali, piume o escre- menti non trasformati. 3 Questo divieto si applica alle merci commerciali e alle merci ad uso privato, com- prese quelle che i viaggiatori portano con sé.
Art. 2 Deroghe L’UFV può autorizzare l’importazione e il transito di volatili e di prodotti animali derivati, in particolare di prodotti a base di carne e di alimenti per animali che hanno subito un trattamento termico, se avvengono nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza.
RS 916.443.40
2005-1011 1833
Misure provvisorie al confine per la lotta. Ordinanza dell’UFV RU 2005
Art. 3 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza dell’UFV (2/04) del 16 febbraio 20043 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2005.
20 aprile 2005 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss
3 RU 2004 1035