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AS 2005 3585

Ordinanza del DFF concernente l'adeguamento della deduzione per i coniugati e per gli assoggettati ad essi equiparati in ambito di tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Ordinanza del DFF concernente l’adeguamento della deduzione per i coniugati e per gli assoggettati ad essi equiparati in ambito di tassa d’esenzione dall’obbligo militare

del 14 luglio 2005

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 7 dell’ordinanza del 30 agosto 19951 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, ordina:

Art. 1 La legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è modificato come segue: Art. 12 cpv. 1 lett. a

1 Sono dedotti dal reddito netto:

a. 5500 franchi per gli assoggettati coniugati che vivono in comunione dome- stica, nonché per gli assoggettati vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi, che vivono nella medesima economia domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006 ed è applicabile per la prima volta all’anno di assoggettamento 2006.

14 luglio 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

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