AS 2005 487
Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport
Ordinanza del DDPS sui cicli di studi universitari professionali nel campo dello sport
del 14 gennaio 2005
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 37 capoverso 3 dell’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport, ordina:
Sezione 1: Cicli di studi di bachelor e di master
Art. 1 1 Il ciclo di studi di bachelor consente di acquisire le conoscenze e le capacità prati- che e metodologiche necessarie all’esercizio di una professione nei settori dell’inse- gnamento dello sport, della promozione della salute per mezzo dello sport, dello sport di competizione e del management dello sport. 2 Il ciclo di studi di master sussegue il ciclo di studi di bachelor; esso consente di acquisire le conoscenze scientifiche supplementari necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali nel campo dello sport.
Sezione 2: Corso di bachelor
Art. 2 Durata degli studi
1 Il corso di bachelor dura almeno tre anni e al massimo quattro.
2 In casi motivati, segnatamente quando lo studente ha problemi di salute, obblighi sociali o pratica uno sport d’élite, il direttore dei cicli di studi può autorizzare una proroga della durata degli studi fino a sei anni al massimo.
Art. 3 Ammissione al corso di bachelor
1 L’ammissione al corso di bachelor avviene sulla base di una valutazione delle
attitudini.
2 Lavalutazione delle attitudini è organizzata dall’Ufficio federale dello sport
(UFSPO).
RS 415.75 1 RS 415.01
2004-1217 487
Cicli di studi universitari professionali nel campo dello sport. O del DDPS RU 2005
Art. 4 Ammissione alla valutazione delle attitudini
1 Sono ammesse alla valutazione delle attitudini le persone che:
a. dispongono di una maturità professionale o di una formazione equivalente; b. dispongono del certificato di samaritano della Federazione svizzera dei samaritani; c. dispongono del brevetto di salvataggio I della Società svizzera di salvataggio; d. godono di buona salute; e. godono di una buona reputazione (certificato di buona condotta o estratto del casellario giudiziale). 2 I candidati con una formazione esclusivamente scolastica, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, devono poter dimostrare di disporre di un’esperien- za professionale regolamentata di almeno un anno.
Art. 5 Contenuto della valutazione delle attitudini 1 La valutazione delle attitudini ha lo scopo di giudicare le capacità sportive dei candidati. 2 Sono valutate la condizione fisica, le capacità di coordinamento e le capacità tec- niche nelle seguenti discipline: a. ginnastica agli attrezzi; b. atletica leggera; c. corsa di resistenza/cross; d. nuoto e tuffi; e. giochi; f. ginnastica e danza. 3 In ogni disciplina possono essere ottenuti 6 punti al massimo, nei giochi 12 punti al massimo.
4 La valutazione delle attitudini è superata se:
a. sono stati raggiunti almeno 28 punti; e b. non più di tre discipline sono state valutate con meno di 4 punti. 5 Il candidato che non ha superato la valutazione delle attitudini può ripresentarsi una sola volta. In tale occasione sono ripetute tutte le discipline.
Art. 6 Struttura degli studi Il corso di bachelor comprende i campi di studio seguenti: a. formazione scientifica; b. formazione pratica e metodologica in discipline sportive; c. formazione nelle opzioni professionali.
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Art. 7 Moduli, punti di credito e promozione 1 I campi di studio si compongono di moduli obbligatori e di moduli obbligatori a scelta. Tali moduli, unitamente ai corrispondenti punti di credito, sono stabiliti nell’allegato 1. 2 Gli studenti sono valutati in ogni modulo. La valutazione è espressa mediante note oppure con le qualificazioni «sufficiente» o «insufficiente». 3 Le prestazioni possono essere valutate con note da 1 a 6; la nota 6 è la migliore, la nota 1 è la peggiore. Le prestazioni insufficienti sono valutate con una nota inferiore a 4. 4 I moduli conclusi con una nota sufficiente o con la qualificazione «sufficiente» sono considerati superati. Gli studenti ottengono il numero di punti di credito stabi- liti.
5 Gli studenti che ottengono almeno 40 punti di credito in un anno di studi sono
ammessi all’anno di studi successivo. 6 I moduli non superati possono essere ripetuti una sola volta. La ripetizione deve avvenire entro un anno dal momento in cui il modulo non è stato superato.
Art. 8 Conclusione degli studi Il corso di bachelor è concluso con successo quando sono stati ottenuti 180 punti di credito.
Art. 9 Diploma e attestato dei risultati conseguiti 1 Se il corso di bachelor è concluso con successo, viene consegnato un diploma e un attestato con i risultati conseguiti. 2 Gli studenti che non soddisfano i requisiti per l’ottenimento del diploma finale ricevono soltanto un attestato con i risultati conseguiti.
Sezione 3: Corso di master
Art. 10 Durata degli studi Il corso di master dura almeno un anno e mezzo e al massimo tre anni.
Art. 11 Ammissione al corso di master 1 Sono ammessi al corso di master coloro che hanno ottenuto il titolo di «Bachelor of Science» nel campo dello sport. 2 Se il corso di master integra una specializzazione per la quale non sono state acqui- site le basi nel corso di bachelor, l’ammissione può essere subordinata al superamen- to a posteriori dei pertinenti moduli.
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Art. 12 Struttura degli studi Nel corso di master sono approfonditi i campi di studio seguenti: a. formazione scientifica; b. formazione nelle opzioni professionali.
Art. 13 Moduli, punti di credito e promozione 1 I campi di studio si compongono di moduli obbligatori e di moduli obbligatori a scelta. Tali moduli, unitamente ai corrispondenti punti di credito, sono stabiliti nell’allegato 2.
2 È applicabile per analogia l’articolo 7 capoversi 2–4 e 6.
Art. 14 Conclusione degli studi Il corso di master è concluso con successo quando sono stati ottenuti 90 punti di credito.
Art. 15 Diploma e attestato dei risultati conseguiti 1 Se il corso di master è concluso con successo, viene consegnato un diploma e un attestato con i risultati conseguiti. 2 Gli studenti che non soddisfano i requisiti per l’ottenimento del diploma finale ricevono soltanto un attestato con i risultati conseguiti.
Sezione 4: Sportivi d’élite
Art. 16
1 L’UFSPO può prevedere condizioni d’ammissione e di studio agevolate per gli
sportivi d’élite riconosciuti.
2 La regolamentazione particolare concerne:
a. l’ammissione fondata su una valutazione delle attitudini adeguata al caso specifico; b. la proroga della durata del corso di bachelor fino a sei anni al massimo e del corso di master fino a quattro anni al massimo; c. la dispensa da taluni moduli, già compresi nella formazione dello sportivo d’élite. 3 La formazione si fonda su uno speciale programma di studi elaborato dagli sportivi d’élite in collaborazione con l’assistente competente e adeguato annualmente.
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Sezione 5: Organizzazione
Art. 17 Direttore dei cicli di studi Il direttore dei cicli di studi ha i compiti seguenti: a. elabora e adegua i regolamenti per gli studi e l’organizzazione degli studi; b. presiede la conferenza d’esame e la conferenza degli studi; c. coordina i cicli di studi.
Art. 18 Conferenza d’esame 1 La conferenza d’esame decide in merito all’ammissione agli studi, alla promozione e alla conclusione degli studi.
2 La conferenza si compone:
a. del direttore dei cicli di studi; b. degli esaminatori del pertinente ciclo di studi; c. degli esperti che assistono ai pertinenti esami.
Art. 19 Conferenza degli studi 1 La conferenza degli studi delibera su questioni riguardanti la concezione e l’orga- nizzazione dei cicli di studi. Essa sottopone le pertinenti proposte all’organo compe- tente dell’UFSPO.
2 La conferenza si compone:
a. del direttore della divisione superiore dei cicli di studi nel campo dello sport; b. del direttore dei cicli di studi; c. dei responsabili dei moduli dei cicli di studi; d. di un rappresentante degli studenti.
3 Possono essere consultati altri docenti dei cicli di studi.
Art. 20 Consegna dei diplomi I diplomi sono rilasciati congiuntamente dall’UFSPO e dalla Scuola universitaria professionale di Berna.
Sezione 6: Ordinamento disciplinare
Art. 21 Infrazioni disciplinari Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se: a. ostacolano gli organi o i membri dell’istituzione nell’esecuzione del loro lavoro oppure altri studenti nello studio;
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b. disturbano i corsi; c. infrangono il regolamento delle assenze; d. agiscono in modo disonesto nei lavori di studio o durante gli esami.
Art. 22 Misure disciplinari
1 Il direttore dei cicli di studi può:
a. pronunciare un ammonimento; b. pronunciare un ammonimento con la comminatoria dell’esclusione dai corsi o dagli studi. 2 La conferenza degli studi può decidere l’esclusione dai corsi o dagli studi. Eccet- tuati i casi particolarmente gravi, la conferenza può decidere l’esclusione unicamen- te se la persona interessata ha già ricevuto un ammonimento con la comminatoria dell’esclusione. 3 La persona interessata ha il diritto di essere sentita prima dell’emanazione di una decisione ai sensi dei capoversi 1 o 2.
Sezione 7: Disposizioni particolari
Art. 23 Diritti d’autore e archiviazione 1 Chi redige un lavoro di studio scritto ne è considerato l’autore o il coautore. La protezione del diritto d’autore si fonda sulla legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore. 2 I lavori di studio scritti possono essere archiviati dalle unità organizzative compe- tenti dell’UFSPO. 3 Gli elaborati degli esami scritti e i verbali degli esami orali sono conservati per 6 mesi dalla data di delibera dei risultati e in seguito distrutti. Sono fatte salve ecce- zioni per i procedimenti pendenti.
Art. 24 Titolo «Maestro di sport SUP» Le persone che hanno ottenuto il diploma di maestro di sport SFSM nel 1999 posso- no domandare la concessione del titolo di «Maestro di sport SUP», sempre che siano in grado di dimostrare di avere frequentato un corso postdiploma di livello universi- tario o di possedere un’esperienza professionale di almeno cinque anni in ambito sportivo.
2 RS 231.1
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Art. 25 Tasse ed emolumenti Le tasse e gli emolumenti per gli studi, gli esami o altre prestazioni si fondano sull’ordinanza del DDPS dell’8 novembre 20013 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 26 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DDPS del 20 maggio 19984 sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport è abrogata.
Art. 27 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del DDPS dell’8 novembre 20015 sugli emolumenti dell’Ufficio federa- le dello sport è modificata secondo la versione qui annessa.
Art. 28 Disposizioni transitorie Il diritto previgente è applicabile alle persone che hanno già iniziato i loro studi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2005.
14 gennaio 2005 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
3 RS 510.464 4 RU 1998 1504, 2000 1551, 2003 3675 5 RS 510.464
Cicli di studi universitari professionali nel campo dello sport. O del DDPS RU 2005
Allegato 1 (art. 7 cpv. 1)
Moduli del corso di bachelor
1 Formazione scientifica
1.1 Gruppo di moduli «Formazione in scienze dell’educazione»
1.1.1 I moduli di questo gruppo sono obbligatori e danno diritto a 24 punti di
credito.
1.1.2 Questo gruppo comprende segnatamente i moduli seguenti: basi di antropo-
logia, formazione degli adulti, teorie e aspetti delle scienze dell’educazione, comunicazione, didattica dei media, psicologia, didattica dello sport, sport e società, sport e cultura del movimento.
1.2 Gruppo di moduli «Formazione in scienze dello sport»
1.2.1 I moduli di questo gruppo sono obbligatori e danno diritto a 40 punti di
credito.
1.2.2 Questo gruppo comprende segnatamente i moduli seguenti: anatomia,
apprendimento psicomotorio, basi di movimento-sport-salute, distensione e alimentazione, etica-doping-abuso, interazione in ambito sportivo, basi di matematica e di scienze naturali, psicologia dello sport, impianti sportivi, biologia dello sport, medicina dello sport, sport e ambiente, teoria dell’alle- namento, metodologia del lavoro scientifico.
1.2.3 È parte integrante di questo gruppo anche il modulo obbligatorio «Lavoro
finale». Tale modulo dà diritto a ulteriori 12 punti di credito.
1.3 Gruppo di moduli «Stage pratici»
1.3.1 I moduli di questo gruppo sono obbligatori e danno diritto a 9 punti di cre- dito.
1.3.2 Questo gruppo comprende segnatamente i moduli seguenti: stage pratici
frazionati, stage pratici compatti.
1.4 Gruppo di moduli «Formazione generale»
1.4.1 I moduli di questo gruppo sono obbligatori e danno diritto a 20 punti di
credito.
1.4.2 Questo gruppo comprende segnatamente i moduli seguenti: tecnica di lavo-
ro, basi di inglese, informatica, basi di management dello sport, strutture sportive.
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2 Formazione pratica e metodologica in discipline sportive
2.1 Gruppo di moduli «Giochi di squadra»
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 9 punti di credito: pallacanestro, sport su ghiaccio, calcio, pallamano, gio- chi di hockey, pallavolo.
2.2 Gruppo di moduli «Giochi di racchetta»
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 4 punti di credito: badminton, squash, tennis da tavolo, tennis.
2.3 Gruppo di moduli «Ginnastica, danza, musica e movimento»
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 4 punti di credito: ginnastica e danza, musica e movimento.
2.4 Gruppo di moduli «Sport sul terreno e sport alpini»
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 8 punti di credito: alpinismo, mountainbike, corsa d’orientamento, sci- escursionismo, arrampicata sportiva, trekking.
2.5 Gruppo di moduli «Sport nautici»
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 2 punti di credito: canottaggio, vela, windsurf.
2.6 Gruppo di moduli «Sport della neve»
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 6 punti di credito: sci, sci di fondo, snowboard.
2.7 Gruppo di moduli «Diverse discipline»
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 12 punti di credito: ginnastica agli attrezzi, sport di combattimento, atletica leggera, forme di movimento moderate, nuoto, salto dal trampolino, tuffi.
3 Formazione nelle opzioni professionali
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 30 punti di credito:
3.1 Specializzazione «Sport ed educazione» (Sport and Education): basi di
scuola ed educazione, seconda materia «scuola».
3.2 Specializzazione «Sport e promozione della salute» (Sport and Health
Promotion): salute/adapted physical activity, salute/fitness.
3.3 Specializzazione «Sport di competizione» (Competitive Sports): sport di
competizione.
3.4 Specializzazione «Management dello sport» (Sports Management): sport e
turismo, management dello sport.
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Allegato 2 (art. 13 cpv. 1)
Moduli del corso di master
1 Formazione scientifica
1.1 Gruppo di moduli «Formazione in scienze dell’educazione»
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 12 punti di credito: formazione degli adulti, etica-doping-prevenzione, comunicazione e relazioni con i media, assistenza alle nuove leve.
1.2 Gruppo di moduli «Formazione in scienze dello sport»
Occorre scegliere una delle specializzazioni indicate qui di seguito. Dai relativi moduli obbligatori a scelta devono essere ottenuti 16 punti di credito.
1.2.1 Specializzazione «Sport di competizione» (Competitive Sports). Ne fanno
parte segnatamente: coaching, alimentazione e supplementazione, fisiologia della prestazione e teoria dell’allenamento, prevenzione, rigenerazione e ria- bilitazione.
1.2.2 Specializzazione «Sport e promozione della salute» (Sports and Health
Promotion). Ne fanno parte segnatamente: movimento e salute, concetti di promovimento, contesto politico-sanitario. Questo gruppo comprende anche i seguenti moduli obbligatori: metodologia del lavoro scientifico (4 punti di credito) e lavoro finale (20 punti di credito).
1.3 Modulo «Stage pratici»
Il modulo «Stage pratici» è obbligatorio e dà diritto a 8 punti di credito.
1.4 Gruppo di moduli «Formazione generale e management»
Tra i moduli obbligatori a scelta indicati qui di seguito devono essere ottenu- ti 12 punti di credito: gestione di manifestazioni importanti, gestione del per- sonale, gestione di progetti, strutture sportive.
2 Formazione nelle opzioni professionali
La specializzazione professionale da conseguire deve corrispondere alla specializzazione scelta al punto 1.2. Essa dà diritto a 18 punti di credito:
2.1 Specializzazione «Sport di competizione» (Competitive Sports)
2.2 Specializzazione «Sport e promozione della salute» (Sport and Health
Promotion)
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Annesso Allegato (art. 2)
Tariffe dell’UFSPO
1 Tasse d’esame e tassa d’iscrizione
Franchi
Tasse d’esame per studenti della Scuola universitaria profes- sionale – Valutazione pratica delle attitudini sportive 100.– Tassa d’iscrizione per studenti della Scuola universitaria professionale (studi di diploma, corso di bachelor e di master) – Tassa d’iscrizione semestrale 600.–
2 Prestazioni di lavoro
(Sulle prestazioni di natura commerciale è riscossa l’imposta sul valore aggiunto.)
2.1 Calcolo in funzione dei costi
Le prestazioni di lavoro fornite da impiegati dell’UFSPO, quali consulenze, perizie, partecipazione a gruppi di lavoro, visite con attività sportive guidate, insegnamento ecc. sono fatturate secondo le tariffe seguenti:
Tariffa oraria in franchi
– categoria 1 (24a classe e superiori) 165.– – categoria 2 (23a–15a classe) 85.– – categoria 3 (14a–1a classe) 60.–
2.2 Specialisti
Le prestazioni di lavoro di specialisti dell’UFSPO possono essere conteggia- te secondo i prezzi usuali di mercato.
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