AS 2005 533
Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all'esportazione)
Ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all’esportazione)
del 22 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 10 della legge federale del 13 dicembre 19741 su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Sezione 1: Prodotti di base e diritto ai contributi
Art. 1 Prodotti di base 1 Per i prodotti agricoli di base menzionati qui appresso sono concessi contributi all’esportazione, nella misura in cui sono esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati dei capitoli 15 a 22 della tariffa doganale3:
Voce di tariffa Designazione della merce
ex 0401. 1010/1090, Latte, latte scremato e crema ex 0401. 2010/2090, 0401. 3020 ex 0402. 1000, Latte in polvere, latte scremato in polvere e crema in polvere ex 0402. 2111/2119, ex 0402. 2120 ex 0402. 9110, 9910 Latte condensato, latte scremato condensato ex 0405. 1011/1019 Burro, burro fuso e sue frazioni ex 0405. 1091/1099 ex 0405. 9010/9090
0408. 1110/1190 Prodotti di uova
ex 0408. 1910/1990 0408. 9110/9190 0408. 9910/9990
1101. 0029 Farina di frumento, frumento segalato e segala
1102. 1029
1103. 1199, Altri prodotti della macinazione di frumento, segala e frumento
RS 632.111.723
2004-2685 533
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2005
Voce di tariffa Designazione della merce
ex 1919 segalato ex 1104. 1919, ex 2919 ex 1104. 3089 Germi di frumento, segala e frumento segalato
2 Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccettuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, fruttosio e maltosio chimicamente puri nonché zucchero di canna greggio) sono parimenti concessi contributi all’esportazione, nella misura in cui sono esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati dei capitoli 15 a 22 della tariffa doganale. Non sono concessi contributi per le esportazioni di questi prodotti di base verso Stati membri della CE.
Art. 2 Diritto ai contributi 1 I contributi all’esportazione sono concessi soltanto se i prodotti di base hanno subito una trasformazione sufficiente. Il semplice miscuglio di prodotti di base o la loro semplice imballatura per l’uso nel commercio al minuto e operazioni analoghe non costituiscono una trasformazione. La fabbricazione di zucchero in zollette e di zucchero in polvere rappresenta una trasformazione avente diritto ai contributi.
2 Non beneficiano dei contributi all’esportazione:
a. i prodotti di base trasformati in preparazioni alimentari non usuali; b. i prodotti di base importati sotto forma di miscugli che non figurano nei capitoli 4 e 11 della tariffa doganale4. 3 Il Dipartimento federale delle finanze può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, ripartire i mezzi a disposizione per i contributi all’esportazione tra le diverse categorie di prodotti di base in funzione del fabbisogno medio dell’anno precedente.
Art. 3 Riduzioni dei contributi Per esportazioni a destinazione di determinati Paesi che offrono condizioni partico- lari atte ad agevolare l’importazione, i contributi per i rispettivi prodotti di base possono essere ridotti o fissati a zero.
Sezione 2: Aliquote dei contributi
Art. 4 Determinazione delle aliquote dei contributi all’esportazione 1 Il Dipartimento federale delle finanze fissa, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, le aliquote dei contributi all’esportazione.
4 RS 632.10 allegato
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2005
2 Le aliquote dei contributi all’esportazione sono fissate annualmente nella misura in cui variazioni di prezzo importanti non richiedano termini più brevi.
Art. 5 Calcolo delle aliquote dei contributi all’esportazione 1 Per le esportazioni verso Stati membri dell’UE, le aliquote dei contributi all’espor- tazione corrispondono alla differenza tra i prezzi svizzeri dei prodotti di base e quelli dell’UE.
2 Per le esportazioni verso Stati non membri dell’UE, le aliquote dei contributi
all’esportazione corrispondono alla differenza tra i prezzi svizzeri dei prodotti di base e quelli del mercato mondiale. 3 Le aliquote dei contributi all’esportazione non devono superare i dazi riscossi all’importazione sempre che gli interessi dell’economia nazionale non esigano dazi superiori. 4 Il Dipartimento federale dell’economia rileva i prezzi rappresentativi dei prodotti di base per calcolare le aliquote dei contributi all’esportazione.
Art. 6 Aliquote dei contributi per prodotti di base non inclusi nel rilevamento delle differenze di prezzo 1 Le aliquote dei contributi all’esportazione per i latticini di base vengono calcolate in funzione del tenore di grasso del latte e di proteine del latte. Per calcolare le aliquote dei contributi per il grasso del latte e le proteine del latte si considerano le differenze di prezzo dei prodotti di riferimento, ossia latte scremato in polvere, latte intero in polvere e burro. Eventuali aiuti volti a promuovere lo smercio di latticini sul mercato interno sono detratti dalle aliquote calcolate. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, le modalità di calcolo delle aliquote dei contributi all’esportazione. 2 Per calcolare le aliquote dei contributi all’esportazione per la farina di grano tenero si considera la differenza tra i prezzi del grano tenero. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, le modalità di calcolo delle aliquote dei contributi all’esportazione. 3 Per gli zuccheri e le melasse delle voci 1701, 1702 e 1703 della tariffa doganale, l’aliquota del contributo all’esportazione corrisponde al dazio riscosso all’importa- zione di tali prodotti di base.
4 Per i prodotti di uova delle voci 0408.1110/1190, ex 1910/1990, 9110/9190,
ex 9910/9990 della tariffa doganale, l’aliquota del contributo all’esportazione è calcolata sulla base del dazio per le uova di trasformazione destinate all’industria alimentare. 5 Per i germi di frumento, segala e frumento segalato della voce ex 1104.3089 della tariffa doganale, l’aliquota del contributo corrisponde al dazio per germi di frumento per la sgrassatura parziale e per l’alimentazione umana della voce 1104.3089 della tariffa doganale.
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2005
Art. 7 Pubblicazione L’Amministrazione federale delle dogane pubblica le fonti dei prezzi dei prodotti di base e i prezzi dei prodotti di base su cui si fondano le aliquote dei contributi all’esportazione.
Sezione 3: Calcolo dei contributi
Art. 8 1 I contributi all’esportazione sono calcolati secondo le quantità di prodotti di base impiegate nella fabbricazione dei prodotti trasformati esportati. Le quantità sono determinate in per cento, conformemente alla ricetta di fabbricazione del prodotto esportato. 2 Se è comprovato che la fabbricazione cagiona perdite derivanti dall’evaporazione, il contributo all’esportazione è calcolato secondo la percentuale della quantità di prodotti di base contenuta nella merce esportata.
3 Per le perdite di fabbricazione non derivanti dall’evaporazione non è concesso
alcun contributo all’esportazione.
Sezione 4: Procedura
Art. 9 Certificati di predeterminazione 1 La Direzione generale delle dogane stabilisce anticipatamente, nei certificati di predeterminazione, l’importo per cui un esportatore può domandare contributi all’esportazione. Essa procede alla predeterminazione su richiesta e nei limiti dei mezzi a disposizione. I certificati di predeterminazione sono validi per le esportazio- ni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.
2 La Direzione generale delle dogane attribuisce in dicembre il 75 per cento dei
mezzi disponibili per i contributi all’esportazione dell’anno successivo. Le richieste di certificati di predeterminazione entro i limiti di tale importo devono essere inol- trate entro il 15 novembre. Se la somma delle richieste supera tale importo, gli importi dei certificati di predeterminazione sono attribuiti in proporzione ai contri- buti all’esportazione versati l’anno precedente al richiedente. 3 Ai richiedenti che inoltrano la richiesta dopo il 15 novembre è attribuito al massi- mo il 5 per cento dei mezzi ancora disponibili il giorno della ricezione della richie- sta. 4 In deroga ai capoversi 2 e 3, nei limiti dei mezzi disponibili gli importi fino a
100 000 franchi sono attribuiti secondo l’importo domandato.
5 Prima di inoltrare una nuova richiesta, i richiedenti cui è già stato attribuito un certificato di predeterminazione devono avere esaurito quest’ultimo almeno fino a concorrenza del 70 per cento.
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2005
Art. 10 Attribuzione dei contributi 1 Su domanda, la Direzione generale delle dogane versa i contributi al fabbricante dei prodotti trasformati esportati. 2 La data d’accettazione del documento d’esportazione è determinante per l’aliquota del contributo applicabile. 3 Trattandosi di domande per le quali il contributo all’esportazione ha un importo complessivo inferiore a 300 franchi, non è pagato alcun contributo.
Art. 11 Esportazioni verso Stati membri dell’UE con successivo trasporto in un Paese terzo 1 Per i prodotti trasformati esportati verso Stati membri dell’UE successivamente trasportati in un Paese terzo senza essere immessi in libera pratica nell’UE, è versata la differenza tra il contributo all’esportazione verso Stati membri dell’UE e quello all’esportazione verso Paesi terzi. 2 Gli aventi diritto di cui all’articolo 10 capoverso 1 possono inoltrare le richieste di contributi entro 6 mesi dall’esportazione dalla Svizzera. Essi devono dimostrare in modo adeguato che le merci sono giunte in un Paese terzo.
Art. 12 Documento d’esportazione Sul documento d’esportazione deve figurare il numero del certificato di predetermi- nazione.
Art. 13 Domanda di contributi 1 La domanda di contributi all’esportazione deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane a mezzo di un modulo ufficiale compilato in modo completo e conforme alle prescrizioni. La Direzione generale delle dogane può autorizzare altre modalità. 2 Assieme alla domanda, il richiedente deve presentare i documenti d’esportazione come pure una ricapitolazione degli invii esportati.
Art. 14 Periodo di domanda e termine di perenzione 1 Le domande di contributi concernenti esportazioni effettuate nei mesi da gennaio a novembre devono essere presentate al più tardi nel mese di dicembre dello stesso anno civile; quelle relative alle esportazioni effettuate in dicembre, nel mese di gennaio dell’anno successivo.
2 Le domande che non sono state presentate conformemente al capoverso 1 non
danno diritto ai contributi all’esportazione. Nel singolo caso, la Direzione generale delle dogane può prevedere contributi all’esportazione se il richiedente ha lasciato scadere il termine senza sua colpa e i mezzi corrispondenti sono ancora disponibili.
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2005
Art. 15 Ricetta di fabbricazione Il fabbricante deve inviare alla Direzione generale delle dogane le ricette di fabbri- cazione complete delle merci per le quali sono richiesti contributi all’esportazione nonché una ricapitolazione dei prodotti di base aventi diritto ai contributi.
Art. 16 Mezzi probatori 1 Il fabbricante deve tenere un controllo delle merci impiegate nella fabbricazione. I documenti concernenti la fabbricazione devono contenere almeno le seguenti indica- zioni: designazione del prodotto fabbricato; composizione del prodotto, segnatamen- te genere e peso, peso del prodotto ottenuto; peso delle perdite di fabbricazione derivanti dall’evaporazione; data di fabbricazione; firma della persona responsabile della fabbricazione. 2 La Direzione generale delle dogane può esigere che le siano presentate le ricette di fabbricazione, i rapporti di fabbricazione o documenti simili, rispettivamente che le siano messi a disposizione dei campioni nell’imballaggio originale. 3 I controlli delle merci, le ricette di fabbricazione, i rapporti di fabbricazione, le fatture concernenti gli acquisti dei prodotti di base, le fatture per merci esportate, ecc., devono essere tenuti a disposizione dell’Amministrazione federale delle dogane per almeno cinque anni.
Art. 17 Controlli aziendali 1 L’Amministrazione federale delle dogane è autorizzata ad effettuare, senza preav- viso, controlli aziendali presso il richiedente. 2 Per l’esecuzione del controllo, i richiedenti permettono ai funzionari dell’Am- ministrazione federale delle dogane di visitare in qualsiasi momento l’azienda, nonché di verificare i documenti; essi danno loro tutte le informazioni necessarie e collaborano, come il loro personale, ai controlli nel modo richiesto dai funzionari che ne sono incaricati.
Art. 18 Prove lacunose Se durante l’esame di una domanda dei contributi o all’atto del controllo aziendale dovesse risultare che le condizioni per il pagamento di contributi all’esportazione non sono adempite, o lo sono solo parzialmente, si rifiuta in misura corrispondente il pagamento dei contributi o si esige la restituzione dell’importo pagato a torto.
Art. 19 Tassa Sull’importo del contributo da pagare la Direzione generale delle dogane riscuote una tassa del 5 per cento; la tassa non è inferiore a 30 franchi, né superiore a
1000 franchi per domanda.
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2005
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 Esecuzione Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato dell’esecuzione.
Art. 21 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 18 ottobre 19955 concernente i contributi all’esportazione di prodot- ti agricoli trasformati è abrogata.
Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2005.6
22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RU 1995 4817, 1996 963, 1998 1566 2305, 1999 1517 1655 3579 6 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
26 gen. 2005.
Ordinanza sui contributi all’esportazione RU 2005