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AS 2005 6487

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi

del 23 novembre 2005

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 31 capoverso 5, 38–40, 41 capoverso 2, 42 capoversi 2 e 3, 43 capoverso 3 e 80 capoverso 9 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a: a. i seguenti oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:

1. oggetti contenenti nichelio che entrano in contatto con la pelle;

2. colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente, nonché la loro

caratterizzazione;

3. apparecchi e strumenti per piercing, tatuaggi e trucco permanente;

4. lenti a contatto cosmetiche afocali, nonché la loro caratterizzazione;

5. oggetti d’uso per poppanti e bambini piccoli;

6. materiali tessili secondo l’articolo 42 capoverso 1 ODerr quanto alla

loro infiammabilità e combustibilità, nonché alla loro caratterizzazione;

7. sostanze chimiche in materiali tessili e in prodotti di pelletteria;

b. candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi.

RS 817.023.41 1 RS 817.02; RU 2005 5451

2005-0181 6487

Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché RU 2005

Capitolo 2: Oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli Sezione 1: Requisiti per gli oggetti contenenti nichelio che vengono a contatto con la pelle

Art. 2 1 Gli oggetti contenenti nichelio che, conformemente alla loro destinazione, vengono a contatto diretto con la pelle intensamente per un periodo prolungato (p. es. anelli, orecchini, fibbie di cinture, borchie su pantaloni o montature di occhiali) non devono cedere più di 0,5 µg di nichelio per cm2 e settimana. 2 Se tali oggetti sono provvisti di un rivestimento, quest’ultimo deve essere di quali- tà tale che il valore limite non sia superato durante un periodo di uso normale dell’oggetto di almeno due anni. 3 I perni introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate durante l’epitelizzazione della ferita causata dalla perforazione (perni destinati alla prima perforazione), nonché i dispositivi di chiusura di detti perni non devono cedere più di 0,2 µg di nichelio per cm2 e settimana.

Sezione 2: Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini

Art. 3 Definizioni 1 Per piercing s’intende la perforazione di parti del corpo, ad esempio i lobi degli orecchi, allo scopo di introdurvi un oggetto ornamentale. 2 Per tatuaggio s’intende l’introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle mediante speciali aghi e apposite macchine per tatuaggi. Le immagini e gli ornamenti così prodotti durano per tutta la vita della persona tatuata. 3 Per trucco permanente s’intende l’introduzione (microimpianto) di pigmenti colo- ranti nello strato dermico della pelle; la stabilità dei pigmenti coloranti impiegati è inferiore rispetto a quella del tatuaggio. 4 In relazione ai prodotti di cui alla presente sezione, per sterile s’intende l’assenza di organismi vitali, compresi i virus.

Art. 4 Obbligo di diligenza Le persone che effettuano piercing, tatuaggi e trucchi permanenti a terzi devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire la trasmissione di infezioni.

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Art. 5 Requisiti relativi ai piercing, ai colori per tatuaggi e ai colori per il trucco permanente

1 I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.

2 In caso di impiego conforme alla destinazione, i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono mettere in pericolo la salute dei consumatori.

3 I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere

nessuna delle seguenti sostanze: a. ammine aromatiche di cui all’allegato 1; b. coloranti di cui all’allegato 2; c. coloranti di cui all’allegato 2, colonne 2–4 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sui cosmetici (OCos); d. sostanze di cui all’allegato 4 OCos; e. sostanze di cui all’articolo 5 lettere g–i dell’ordinanza del 18 maggio 20053 sui prodotti chimici; f. sostanze aromatiche e odorose. 4 Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente non devono essere superate le concentrazioni massime di conservanti per prodotti che rimangono sulla pelle defini- te nell’allegato 3 OCos. Non sono ammesse le combinazioni di diversi conservanti che figurano nella OCos.

Art. 6 Requisiti relativi agli imballaggi di colori per tatuaggi, di colori per il trucco permanente e di perni destinati alla prima perforazione 1 I colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono essere fabbricati e imballati dal fabbricante in modo da garantirne la sterilità fino al primo uso.

2 Al momento del primo impiego i perni destinati alla prima perforazione devono

essere sterili.

Art. 7 Requisiti degli apparecchi e degli strumenti per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente Gli apparecchi e gli strumenti per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente che vengono a contatto con la pelle dei consumatori devono essere sterili.

Art. 8 Caratterizzazione dei colori impiegati per tatuaggi e il trucco permanente nonché per gioielli per il piercing 1 Sui contenitori di colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

2 RS 817.023.31; RU 2005 6423 3 RS 813.11

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a. il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confe- ziona, imbottiglia o consegna i colori; b. la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatu- ra corrente (IUPAC, CAS o CI); c. il numero della partita; d. la data di conservabilità minima (con l’indicazione del mese e dell’anno) entro cui i coloranti mantengono le loro specifiche caratteristiche a condi- zioni di conservazione appropriate; e. le condizioni di conservazione da osservare affinché sia garantita la conser- vabilità minima indicata; f. se necessario, le avvertenze e le istruzioni per l’uso. 2 Sugli imballaggi di gioielli per piercing devono figurare le seguenti indicazioni:

a. il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confe- ziona o consegna l’oggetto per il piercing; b. i perni destinati alla prima perforazione devono essere caratterizzati come tali. 3 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 nonché quelle relative alla composizione del materiale per i gioielli per il piercing devono essere rese accessibili ai consuma- tori su richiesta.

Art. 9 Direttive professionali specifiche L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può esaminare direttive professiona- li specifiche di buona prassi di lavoro in materia di piercing, tatuaggio e trucco permanente e raccomandarne l’applicazione.

Sezione 3: Lenti a contatto cosmetiche afocali

Art. 10 Requisiti Si presume che le lenti a contatto cosmetiche afocali conformi alle norme enunciate all’allegato 3 soddisfino i requisiti di sicurezza.

Art. 11 Caratterizzazione

1 Al momento della consegna ai consumatori, sugli imballaggi di lenti a contatto

cosmetiche afocali devono figurare: a. il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confe- ziona o consegna lenti a contatto cosmetiche afocali; b. il numero della partita;

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c. la data entro cui possono essere consegnate ai consumatori le lenti a contatto cosmetiche afocali, con l’indicazione del mese e dell’anno. 2 Sull’imballaggio o sul foglietto illustrativo devono inoltre figurare le seguenti indicazioni nelle tre lingue ufficiali: a. la durata massima di utilizzazione o di impiego di una lente a contatto cosmetica afocale (p.es. lenti a contatto giornaliere); b. le istruzioni per la manutenzione delle lenti a contatto cosmetiche afocali non monouso; c. l’indicazione che:

1. la durata di utilizzazione giornaliera individuale delle lenti a contatto

cosmetiche afocali deve essere stabilita da uno specialista al momento della consegna al consumatore;

2. le lenti a contatto cosmetiche afocali non sono adatte per correggere

difetti di vista;

3. le lenti a contatto cosmetiche afocali possono limitare la capacità di

guidare;

4. la posizione e la forma delle lenti a contatto cosmetiche afocali dovreb-

bero essere controllate regolarmente da uno specialista;

5. le lenti a contatto cosmetiche afocali non sostituiscono gli occhiali da

sole;

6. possono essere utilizzate unicamente lenti a contatto cosmetiche afocali

estratte da imballaggi originali non aperti e non danneggiati.

3 Le indicazioni di cui al capoverso 2 possono essere sostituite da pittogrammi

riconosciuti a livello internazionale secondo l’allegato 3.

Art. 12 Certificato di conformità 1 Chi fabbrica o importa lenti a contatto cosmetiche afocali deve poter presentare un certificato di conformità da cui emerga che il prodotto è stato controllato secondo le norme di cui all’allegato 3. 2 Il certificato di conformità deve essere redatto in una lingua ufficiale o in inglese e contenere le seguenti indicazioni: a. descrizione delle lenti a contatto cosmetiche afocali (numero dell’articolo e altri dati utili); b. il nome e l’indirizzo della persona che firma il certificato di conformità; c. il luogo di conservazione dei rapporti d’analisi. 3 Esso deve poter essere presentato per cinque anni dalla fabbricazione delle lenti a contatto cosmetiche afocali. In caso di produzione in serie, il termine decorre a partire dal completamento dell’ultimo esemplare.

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Sezione 4: Oggetti d’uso per poppanti e bambini piccoli

Art. 13 Campo d’applicazione La presente sezione si applica agli oggetti d’uso per poppanti e bambini fino a

36 mesi.

Art. 14 Requisiti 1 I poppatoi per biberon e le tettarelle possono cedere ad un simulatore di saliva i seguenti quantitativi massimi di sostanze: a. N-nitrosamine: 0,01 mg per kg di parti di elastomero o gomma; b. sostanze N-nitrosificabili: 0,1 mg per kg di parti di elastomero o gomma. 2 I poppatoi per biberon e le tettarelle devono contenere al massimo 0,5 per cento in massa di zinco. 3 I biberon per poppanti e bambini piccoli devono recare un’avvertenza che metta in guardia dai danni ai denti dovuti al consumo prolungato di bevande zuccherate o agrodolci (suzione continua). L’avvertenza deve figurare nelle tre lingue ufficiali. 4 I succhiotti e le tettarelle, gli anelli di dentizione, i giocattoli in materiale plastico con parti destinate a essere messe in bocca o che potrebbero verosimilmente esserlo, possono contenere al massimo lo 0,1 per cento in massa di esteri dell’acido ftalico (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP e DNOP).

Art. 15 Norme tecniche Si presume che gli oggetti d’uso per poppanti e bambini piccoli di cui alle norme enunciate nell’allegato 4 soddisfino i requisiti di sicurezza.

Sezione 5: Infiammabilità e combustibilità dei materiali tessili

Art. 16 Campo d’applicazione 1 La presente sezione si applica ai materiali tessili di cui all’articolo 42 capoverso 1 ODerr. 2 Gli indumenti protettivi esposti a condizioni termiche particolari non sono discipli- nati nella presente sezione.

Art. 17 Definizioni 1 La velocità di propagazione della fiamma corrisponde al quoziente tra la distanza percorsa dalla fiamma e il tempo impiegato dalla fiamma a propagarsi su tale distan- za. Essa è espressa in millimetri al secondo (mm/s).

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2 La durata di persistenza della fiamma è il tempo durante il quale un materiale

combustibile continua ad ardere, in condizioni specifiche, dopo il ritiro della fonte d’accensione. È misurata in secondi. 3 Per «surface flash» s’intende la propagazione rapida della fiamma sulla superficie di un materiale senza che, in quel momento, la struttura fondamentale di quest’ultimo bruci. 4 La durata d’incandescenza residuale è il tempo, misurato in secondi, durante il quale l’incandescenza persiste dopo la scomparsa della fiamma sul materiale di prova.

Art. 18 Requisiti

1 I materiali tessili non devono essere facilmente infiammabili.

2 Per i materiali tessili indicati appresso valgono i seguenti valori massimi di veloci- tà di propagazione della fiamma: a. per gli indumenti (inclusi i vestiti di carnevale): 90 mm/s; b. per le tende e tappezzerie: 60 mm/s; 3 Gli indumenti e i filati per la fabbricazione di indumenti devono essere confeziona- ti in modo tale da escludere un «surface flash». 4 Gli indumenti di lavoro esposti a un elevato pericolo di combustione devono essere perlomeno difficilmente infiammabili (art. 19 cpv. 2). 5 Nel caso di parrucche la durata di persistenza della fiamma non deve superare i

2 secondi.

6 Durante il consueto periodo di utilizzazione, l’efficacia del trattamento anti incen- dio dei materiali tessili non deve essere pregiudicata in maniera significativa dai lavaggi e dalle cure di manutenzione.

Art. 19 Materiali tessili difficilmente infiammabili

1 Le tende e le tappezzerie sono reputate «difficilmente infiammabili» quando la

velocità di propagazione della fiamma è uguale a 0 e per 18 campioni su 20 la durata di persistenza della fiamma non supera i 5 secondi. La superficie rovinata non deve superare i 150 mm.

2 Gli indumenti da lavoro sono reputati «difficilmente infiammabili» quando:

a. la velocità di propagazione della fiamma è uguale a 0; b. la durata di persistenza della fiamma sull’indumento nuovo non supera i

3 secondi e dopo 25 lavaggi non supera i 20 secondi;

c. la durata d’incandescenza residuale non supera i 25 secondi; d. la superficie rovinata non supera i 150 mm; e. i materiali di prova non fondono e non colano.

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Art. 20 Test 1 Per determinare il comportamento al fuoco di tessili ai sensi dell’articolo 18 si devono applicare le norme tecniche stabilite nell’allegato 5. 2 I requisiti di cui all’articolo 18 capoverso 2 sono soddisfatti se in almeno cinque prove su sei i valori limite ivi elencati non sono superati.

Sezione 6: Sostanze chimiche in materiali tessili e in prodotti di pelletteria

Art. 21 Coloranti azoici 1 Gli oggetti di cui all’allegato 6 non devono contenere coloranti azoici che, a causa di una dissociazione riduttiva di uno o più gruppi azoici, possono emettere per chilogrammo di prodotto più di 30 mg di ammini aromatici secondo l’allegato 7. 2 Al fine di determinare gli ammini aromatici secondo l’allegato 7 si applicano le norme tecniche enunciate nell’allegato 8.

Art. 22 Sostanze vietate e limitatamente ammesse 1 Per il trattamento di materiali tessili è vietato impiegare le sostanze seguenti:

a. arsenico e suoi composti; b. piombo e suoi composti; c. para-ferilendiamina. L’ammissibilità dell’impiego di altre sostanze, in particolare di sostanze a effetto ignifugo, è retta dall’ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi ine- renti ai prodotti chimici.

Capitolo 3: Candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi

Art. 23 Candele, bastoncini fumiganti e oggetti simili 1 Le candele, i bastoncini fumiganti e gli oggetti simili possono emanare, durante il processo di combustione, sostanze o miscele di sostanze unicamente in quantitativi che non mettano in pericolo la salute.

2 Il tenore di piombo degli stoppini di candele non deve superare i 600 mg/kg.

4 RS 814.81

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Art. 24 Fiammiferi

1 È vietato consegnare ai consumatori dei fiammiferi con fosforo bianco.

2 I fiammiferi possono essere venduti unicamente in imballaggi, pacchetti e scatole recanti la ditta del fabbricante o la sua marca depositata. 3 L’imballaggio posto a diretto contatto con i fiammiferi (scatola, bustine di fiammi- feri da staccare, ecc.) dev’essere di materiale resistente e tale da garantire un’ade- guata protezione dei fiammiferi.

Art. 25 Accendini 1 Per accendini si intendono dispositivi atti a produrre una fiamma mediante scintille ottenute da uno sfregamento meccanico su una pietra focaia oppure utilizzando l’effetto piezo-elettrico. 2 Come combustibili possono essere impiegati benzina o gas liquidi quali propano o butano. 3 Si presume che gli accendini conformi alle norme enunciate nell’allegato 9 soddis- fino i requisiti in materia di sicurezza.

Art. 26 Articoli per scherzi Gli articoli per scherzi e gli oggetti destinati a scopi simili non devono contenere sostanze in quantità tali da risultare pericolose per la salute. Sono segnatamente vietate: a. le parti metalliche; b. la polvere della corteccia di Panama (Quillaja saponaria) ed i suoi derivati contenenti saponine; c. la polvere della radice dell’elleboro verde e nero (Helleborus viridis – Hel- leborus niger); d. la polvere della radice del veratro bianco e nero (Veratrum album – Vera- trum niger); e. la benzidina e suoi derivati; f. la o-nitrobenzaldeide; g. il solfuro d’ammonio, l’idrogensolfuro d’ammonio ed i polisolfuri d’ammo- nio; h. gli esteri volatili dell’acido bromacetico: bromacetato di metile, bromacetato di etile, bromacetato di propile e bromacetato di butile.

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Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Adeguamento degli allegati 1 L’UFSP adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Per quanto possibile, l’UFSP designa norme armonizzate a livello internazionale.

Art. 28 Disposizioni transitorie In deroga all’articolo 80 capoverso 7 ODerr vale: a. gli oggetti contenenti nichelio di cui all’articolo 2 capoverso 3 possono esse- re importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 agosto 2006; b. gli oggetti d’uso per poppanti e bambini piccoli di cui agli articoli 13–15 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consuma- tori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006; c. le candele, i fiammiferi, gli accendini e gli articoli per scherzi di cui agli ar- ticoli 23–26 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006; d. i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente possono essere utiliz- zati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2007.

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 giugno 19955 sulla combustibilità dei materiali tessili è abrogata.

Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

5 RU 1995 3424, 2005 3389

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Allegato 1 (art. 5 cpv. 3 lett. a)

Elenco delle ammine aromatiche che non possono essere contenute nei colori per tatuaggi e nei colori per trucco permanente

Numero CAS6 Numero d’indice Numero CE Nome della sostanza

92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 4-aminodifenile 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidina 95-69-2 202-411-6 4-cloro-o-toluidina 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftilammina 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-ammino-azotoluene 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidina 106-47-8 203-401-0 4-cloranilina 615-05-4 210-406-1 4-metossi-m-fenilendiammina 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4’-metilendianilina 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-diclorobenzidina 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-dimetossibenzidina 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-dimetilbenzidina 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4’-metilenedi-o-toluidina 120-71-8 204-419-1 6-metossi-m-toluidina 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-metilen-bis-(2-cloro-anilina) 101-80-4 202-977-0 4,4’-ossidianilina 139-65-1 205-370-9 4,4’-tiodianilina 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidina 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilendiammina 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetilanilina 90-04-4 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidina 60-09-3 4-amminoazobenzene 4-ammino-3-fluorofenolo 95-68-1 2,4-xilidina 87-62-7 2,6-xilidina 293733-21-8 6-ammino-2-etossinaftalina

6 CAS = Chemical Abstract Service of the American Chemical Society.

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Allegato 2 (art. 5 cpv. 3 lett. b)

Elenco dei coloranti che non possono essere contenuti nei colori per tatuaggi e per trucco permanente

Nome CI7 Numero CAS Numero CI

Acid Green 16 12768-78-4 44025 Acid Red 26 3761-53-3 16150 Acid Violet 17 4129-84-4 42650 Acid Violet 49 1694-09-3 42640 Acid Yellow 36 587-98-4 13065 Basic Blue 7 2390-60-5 42595 Basic Green 1 633-03-4 42040 Basic Red 1 989-38-8 45160 Basic Red 9 569-61-9 42500 Basic Violet 1 8004-87-3 42535 Basic Violet 10 81-88-9 45170 Basic Violet 3 548-62-9 42555 Disperse Blue 1 2475-45-8 64500 Disperse Blue 1 2475-45-8 64500 Disperse Blue 106 12223-01-7 – Disperse Blue 124 61951-51-7 – Disperse Blue 3 2475-46-9 61505 Disperse Blue 35 12222-75-2 – Disperse Orange 3 730-40-5 11005 Disperse Orange 37 12223-33-5 – Disperse Red 1 2872-52-8 11110 Disperse Red 17 3179-89-3 11210 Disperse Yellow 3 2832-40-8 11855 Disperse Yellow 9 6373-73-5 10375 Pigment Orange 5 3468-63-1 12075 Pigment Red 53 2092-56-0 15585 Pigment Violet 3 1325-82-2 42535:2 Pigment Violet 39 64070-98-0 42555:2 Solvent Blue 35 17354-14-2 61554 Solvent Orange 7 3118-97-6 12140 Solvent Red 24 85-83-6 26105 Solvent Red 49 509-34-2 45170:1 Solvent Violet 9 467-63-0 42555:1

7 CI = Colour Index.

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Nome CI Numero CAS Numero CI

Solvent Yellow 1 60-09-3 11000 Solvent Yellow 2 60-11-7 11020 Solvent Yellow 3 97-56-3 11160

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Allegato 3 (art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)

Norme tecniche concernenti le lenti a contatto cosmetiche afocali8

Numero Titolo

SN EN ISO 14534:2002 Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali SN EN 980:2003 Simboli grafici utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici

8 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, telefono:

052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, www.snv.ch.

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Allegato 4 (art. 15)

Norme tecniche concernenti gli oggetti d’uso per poppanti e bambini piccoli9

Numero Titolo Riferimenti Gazzetta Ufficiale CE

SN EN 1400-1:2002 Articoli per puericultura – Succhietti per neonati 2004/C 100/04 e bambini piccoli – Parte 1: requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al prodotto SN EN 1400-2:2002 Articoli per puericultura – Succhietti per neonati 2004/C 100/04 e bambini piccoli – Parte 2: Requisiti meccanici e prove SN EN 1400-3:2002 Articoli per puericultura – Succhietti per neonati 2004/C 100/04 e bambini piccoli – Parte 3: Requisiti chimici e prove SN EN 12586:1999 con Articoli per puericultura – Sacche porta bambini 2004/C 100/04 emendamento AC:2002 e supporti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova SN EN 14350-1:2004 Articoli per puericultura – Parte 1: Dispositivi 2005/L 271/51 per bere – Requisiti generali meccanici e prove

9 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, telefono:

052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, www.snv.ch.

Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché RU 2005

Allegato 5 (art. 20 cpv. 1)

Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili10

Numero Titolo

SN EN 1101: 1995 con Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimen- emendamento A1:2005 to dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma) SN EN 1102: 1995 Tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Procedimen- to dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali SN EN 1103: 1995 Tessili – Comportamento al fuoco – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco dei tessuti per abbigliamento

10 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, telefono:

052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, www.snv.ch.

Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché RU 2005

Allegato 6 (art. 21 cpv. 1)

Materiali tessili e prodotti di pelletteria che non possono contenere coloranti azoici di cui all’articolo 21 capoverso 1

I seguenti materiali tessili e prodotti di pelletteria, o parti colorate di questi, che rimangono in contatto per lungo tempo con il corpo umano non devono contenere coloranti azoici secondo l’articolo 21 capoverso 1: a. abiti, lenzuola, sacchi a pelo, fazzoletti, posticci, parrucche, copricapo, pan- nolini e altri oggetti per la toeletta; b. scarpe, guanti, cinturini di orologi da polso, borsette, portamonete e portafo- gli, cartelle portadocumenti, fodere di sedie; c. giocattoli in tessuto o in pelle e giocattoli con abiti in tessuto o in pelle; d. fili e tessuti destinati alla consegna ai consumatori.

Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché RU 2005

Allegato 7 (art. 21 cpv. 1)

Elenco delle ammine aromatiche

Numero Numero CAS Numero d’indice Numero CE Nome della sostanza

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenil-4-ammine

4-aminobifenile xenilammina

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidina

3 95-69-2 202-441-6 4-cloro-o-toluidina

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftilammina

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-ammino-azotoluene

4-ammino-2’,3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidina

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-cloranilina

8 615-05-4 210-406-1 4-metossi-m-fenilendiammina

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4’-metilendianilina

4,4’-diamminodifenilmetano

10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-diclorobenzidina

3,3’-diclorodifenil- 4,4’-ilenediammina

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-dimetilbenzidina

o-dianisidina

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-dimetilbenzidina

4,4’-bi-o-toluidina

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4’-metilenedi-o-toluidina

14 120-71-8 204-419-1 6-metossi-m-toluidina

p-cresidina

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-metilene-bis-(2-cloro-anilina)

2,2’-dicloro-4,4’-metilene-dianilina

16 101-80-4 202-977-0 4,4’-ossidianilina

17 139-65-1 205-307-9 4,4’-tiodianilina

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidina

2-amminotoluene

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil-m-fenilendiammina

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetilanilina

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidina

2-metossianilina

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amminoazobenzene

Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché RU 2005

Allegato 8 (art. 21 cpv. 2)

Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche11

Numero Titolo Riferimento Gazzetta Ufficiale CE

EN 14362-1:2003 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune con emendamento ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici AC:2005 – Parte 1: Rilevamento dell’uso di alcuni colo- ranti azoici accessibili senza estrazione 2004/L 57/05 EN 14362-2:2003 Tessili – Metodi per la determinazione di alcune con emendamento ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici AC:2005 – Parte 2: Rilevamento dell’uso di alcuni colo- ranti azoici accessibili per estrazione delle fibre 2004/L 57/05

11 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, telefono:

052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, www.snv.ch.

Oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché RU 2005

Allegato 9 (art. 25 cpv. 3)

Norme tecniche per accendini12

Numero Titolo Riferimento Gazzetta Ufficiale CE

SN EN ISO 9994:2002 Accendini – Specifiche di sicurezza 2004/C 100/04

12 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, telefono:

052 224 54 54, fax: 052 224 54 74, www.snv.ch.

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) | Lexipedia | Lexipedia