AS 2006 3923
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 12 settembre 2006
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
1. Abrogazione di agevolazioni doganali delle voci di tariffa 6210.1000 e 6307.9099
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
6210. Indumenti in stoffa non tessuta di per utilizzo negli 40.––
10 00 polipropilene, utilizzabili una sola volta ospedali e nelle cliniche
6307. Altri manufatti confezionati in stoffa non per utilizzo negli 40.––
90 99 tessuta di polipropilene, utilizzabili una ospedali e nelle cliniche
sola volta
2. Inserimento di nuove agevolazioni doganali per le voci di tariffa 6210.1000 e
6307.9099
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
6210. Indumenti in stoffa non tessuta di per utilizzo negli 40.––
10 00 polipropilene o polietilene, utilizzabili ospedali e nelle cliniche
una sola volta
6307. Altri manufatti confezionati in stoffa non per utilizzo negli 40.––
90 99 tessuta di polipropilene o polietilene, ospedali e nelle cliniche
utilizzabili una sola volta
1 RS 631.146.31
2006-2283 3923
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2006
3. Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 0809.2010, 0809.2011,
0809.4012 e 0809.4013
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
0809. Ciliegie per la fabbricazione di 1.––
20 10 liquori
20 11
0809. Prugne per la fabbricazione di 1.––
40 12 liquori
40 13
II Entrano in vigore: a. la modifica giusta le cifre I/l e I/2 il 1° ottobre 2006; b. la modifica giusta la cifra I/3 con effetto retroattivo al 1° febbraio 2006.
12 settembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz