AS 2006 5349
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 30 novembre 2006
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 20 settembre 19991 sulle agevolazioni doganali è mo- dificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1701.1100, 1200, 9999, 1701.1100, 1200, 1702.3029, 3038 e 1702.3048
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione 22.29
11 00 solido, non lavorato, senza aggiunta di mannite, sorbite,
12 00 di aromatizzanti o di coloranti dei loro esteri e di acido
99 99 gluconico
1701. Zuccheri greggi, allo stato solido, non per la raffinazione 31.68
11 00 lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti
12 00 o di coloranti
1702. Glucosio, allo stato solido, chimicamente per usi tecnici 4.94
30 29 puro o no
30 38
1702. Sciroppo di glucosio utilizzato come sostanza ––.70
30 48 nutritiva per i batteri
nell’ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici
1 RS 631.146.31
2006-3106 5349
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2006
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2006.
30 novembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz