AS 2006 5437
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia
del 24 marzo 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 marzo 20052, decreta:
Art. 1
1 Il Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione del 20 novembre
19893 sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale4
1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera,
non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati: a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di 18 anni;
5 Nel tenore della modifica del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535).
2006-0946 5437
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo RU 2006 del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. DF
Art. 706 cpv. 2 e 4
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti
(art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.7
4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti
(art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescri- zione dell’azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre
20018 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale
data.9
Art. 182 Tratta di esseri 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commer- umani cio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfrutta- mento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con la reclusione o con la detenzione10. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
2 Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di
esseri umani, la pena è della reclusione11.
3 In ogni caso è pronunciata anche la multa12.
4 È punibile anche chi commette il reato all’estero. L’articolo 6bis è
applicabile13.
6 Nel tenore del diritto vigente il 24 marzo 2006.
7 All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) l’art. 70 cpv. 2 diventerà art. 97 cpv. 2. 8 RU 2002 2993 9 All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) l’art. 70 cpv. 4 diventerà art. 97 cpv. 4. 10 All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «… è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria». 11 All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «… , la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno». 12 All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) la comminatoria penale avrà il tenore seguente: «… è pronunciata anche una pena pecuniaria». 13 All’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3535) il capoverso 4, secondo periodo, avrà il tenore seguente: «Gli articoli 5 e 6 sono applicabili».
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo RU 2006 del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. DF
Art. 196 Abrogato
2. Legge federale del 20 giugno 200314 sull’inchiesta mascherata
Art. 4 cpv. 2 lett. a 2 L’inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguen- ti disposizioni: a. articoli 111, 112, 122, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2,
147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 157 numero 2, 160, 182–185, 187, 188, 191,
192, 195, 197 numero 3, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224, 226–228, 231–234, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capover- so 1, 242, 244 capoverso 2, 251, 260bis, 260ter, 264–266, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 277 numero 1, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale15;
3. Legge federale del 6 ottobre 200016 sulla sorveglianza della corrispondenza
postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 3 cpv. 2 lett. a 2 La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero 1 secondo comma, 146–148, 156, 160, 161, 180–183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma,
231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 nume-
ro 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 nume- ro 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis–260quinquies, 264–266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale (CP)17;
14 RS 312.8 15 RS 311.0 16 RS 780.1 17 RS 311.0
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo facoltativo RU 2006 del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. DF
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all’articolo 2.
Consiglio nazionale, 24 marzo 2006 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 13 luglio 2006.18 2 Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, le leggi entrano in vigore il 1° dicembre 2006.19
29 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
18 FF 2006 3385 19 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del