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AS 2006 671

Accordo del 28 febbraio 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore concernente i trasporti aerei regolari fra i rispettivi territori e oltre

Accordo del 28 febbraio 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore concernente i trasporti aerei regolari fra i rispettivi territori e oltre Modifica dell’Accordo1

Conclusa mediante scambio di note del 1° agosto 2001/15 settembre 2005 Entrata in vigore il 15 settembre 2005

Traduzione2

Art. 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare, mediante notificazione scritta all’altra Parte, una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate nell’allegato e di revocare o cambiare queste designazioni. 2. Ricevuta la notifica e salvo restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 seguenti, l’altra Parte accorda senza indugi eccessivi a suddette imprese le autorizzazioni d’esercizio appropriate.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata

dall’altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, che disci- plinano l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare di accordare le autorizzazioni d’esercizio previste al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre siffatte condizioni che gli sembrano necessarie per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 2, nel caso in cui non abbia la prova che il controllo effettivo di questa impresa appartenga alla Parte che l’ha designata, a suoi cittadini o a entrambi, o nel caso in cui non abbia la prova che l’impresa sia iscritta giuridicamente e abbia la sua sede principale nel territorio della Parte che ha designato detta impresa e che sia titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalle autorità aeronautiche di detta Parte. 5. Non appena l’impresa sarà stata designata e avrà ricevuto l’autorizzazione d’eser- cizio, potrà cominciare a esercitare i servizi aerei convenuti sulle linee specificate nell’Allegato, sempre che l’impresa rispetti tutte le disposizioni applicabili del presente Accordo.

1 RS 0.748.127.196.89

2 Traduzione dal testo originale inglese.

2003-0855 671

Trasporti aerei regolari. Acc. con Singapore RU 2006

1. Ciascuna Parte ha la facoltà di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di

sospendere all’impresa designata l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 2 o di subordinarlo alle condizioni ch’essa reputa necessarie, nel caso in cui: a) non abbia la prova che il controllo effettivo di questa impresa appartenga alla Parte che l’ha designata, a suoi cittadini o a entrambi, o nel caso in cui non abbia la prova che l’impresa sia iscritta giuridicamente e abbia la sua sede principale nel territorio della Parte che ha designato detta impresa e che sia titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalle autorità aeronautiche di detta Parte; b) l’impresa abbia disatteso le leggi e i regolamenti della Parte che ha accorda- to l’autorizzazione o i diritti; c) l’impresa non riesca in altra maniera ad agire in conformità con le condizio- ni prescritte nel presente Accordo. 2. A meno che, per prevenire nuove violazioni di leggi o regolamenti, non si riveli indispensabile la revoca o la sospensione immediata dell’autorizzazione d’esercizio indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, o l’imposizione di condizioni, detta facoltà può essere esercitata solo previa consultazione dell’altra Parte. Simili consul- tazioni devono svolgersi al più tardi nei trenta (30) giorni a partire dalla data in cui l’altra Parte avrà ricevuto la domanda scritta.

Art. 7 1. Per l’esercizio dei trasporti aerei previsti nel presente Accordo, ogni Parte ricono- sce come validi i certificati di navigabilità, i certificati d’idoneità e le licenze rila- sciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi certificati e licenze documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Ogni Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere come validi, per i voli effettuati sopra il suo territorio, certifi- cati d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati in favore dei propri cittadini dal- l’altra Parte o da qualsiasi altro Stato. 2. Ogni Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dal- l’altra agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’eser- cizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzio- ne, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi ritenuti neces- sari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo ade- guato siffatte misure, si applicano le disposizioni dell’articolo 3bis del presente Accordo.

Trasporti aerei regolari. Acc. con Singapore RU 2006

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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