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AS 2006 919

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Modifica del 10 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 20011 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2 2 In singoli casi esso può scambiare direttamente dati personali con autorità estere mediante installazioni di trasmissione comuni. Può in particolare trasmettere dati personali all’Ufficio europeo di polizia (Europol) ai fini della cooperazione prevista dall’Accordo del 24 settembre 20042 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

10 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz