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AS 2007 5627

Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri

Ordinanza concernente l’adeguamento di ordinanze alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 ottobre 19771 sull’accoglimento di minori a scopo

di affiliazione e di adozione

Ingresso visto l’articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)2; visto l’articolo 26 della legge federale del 22 giugno 20013 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA); visto l’articolo 30 capoverso 1 lettera c della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri,

2. Ordinanza del 1° ottobre 19845 sull’acquisto di fondi da parte di

persone all’estero

Art. 2 cpv. 3 3 Sono considerate persone che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. abis LAFE) gli stranieri senza un permesso di domicilio valido (art. 34 della legge federale del 16 dic. 20056 sugli stranieri; LStr).

2007-2394 5627

Modifica di ordinanze nel quadro dell'entrata in vigore RU 2007 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri

Art. 5 cpv. 2 2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStr7), oppure un’autorizzazione corrispondente.

3. Ordinanza del 21 novembre 20018 sul trattamento dei dati segnaletici

Ingresso visto l’articolo 351septies capoverso 3 del Codice penale9; visto l’articolo 102 della legge federale del 16 dicembre 200510 sugli stranieri,

4. Ordinanza del 27 giugno 199511 sull’assicurazione malattie

Art. 1 cpv. 2 lett. a–c

2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:

a. gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stra- nieri (LStr), valevole almeno tre mesi; b. gli stranieri esercitanti un’attività lucrativa dipendente con permesso di sog- giorno di breve durata valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera; c. le persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera confor- memente all’articolo 18 della legge del 26 giugno 199813 sull’asilo (LAsi), le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria secondo l’artico- lo 66 LAsi nonché le persone, per le quali è stata decisa l’ammissione prov- visoria conformemente all’articolo 83 LStr;

Art. 7 cpv. 2 2 Gli stranieri con permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b devono essere assicurati a partire dalla loro entrata in Svizzera.

7 RS 142.20; RU 2007 5437 8 RS 361.3 9 RS 311.0 10 RS 142.20; RU 2007 5437 11 RS 832.102 12 RS 142.20; RU 2007 5437 13 RS 142.31

Modifica di ordinanze nel quadro dell'entrata in vigore RU 2007 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Modifica di ordinanze nel quadro dell'entrata in vigore RU 2007 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri

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