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AS 2008 1903

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Modifica del 16 aprile 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 1 Gli impianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze fonda- mentali: a. la protezione della salute e la sicurezza dell’utente e di ogni altra persona, comprese le esigenze di sicurezza di cui all’articolo 2 e all’allegato 1 della Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicem- bre 20062 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem- bri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, ma senza applicazione dei limiti di tensione; b. le esigenze in materia di protezione, per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica, di cui all’articolo 5 e all’allegato 1 della Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 20043 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

Titolo prima dell’art. 16 Sezione 4 Impianti di telecomunicazione non soggetti alla valutazione della conformità

Art. 16 frase introduttiva Non sono soggetti alla valutazione della conformità:

1 RS 784.101.2 2 GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale dell’energia, 3003 Berna. 3 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale della comunicazione, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

2008-0223 1903

Impianti di telecomunicazione. O RU 2008

Art. 17 cpv. 3 Abrogato

Art. 19 Offerta di impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato Chi offre un impianto di radiocomunicazione che non può essere esercitato in Sviz- zera deve garantire che l’acquirente sia informato del divieto.

Art. 20a Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati In caso di modifiche sostanziali delle norme o prescrizioni tecniche applicabili, l’Ufficio federale emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relati- ve alla messa in servizio e all’esercizio di impianti di telecomunicazione usati.

Art. 21 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 4bis 1 Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, messi in commercio, installati o esercitati devono recare le indicazioni seguenti, apposte in modo duraturo e facil- mente leggibile: e. il contrassegno di conformità. 4bis L’Ufficio federale determina i contrassegni di conformità.

Art. 26 cpv. 7 7 Gli impianti di telecomunicazione sprovvisti di contrassegno di conformità ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 lettera e possono essere ancora offerti e immessi in commercio fino al 30 aprile 2009.

II La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2008.

16 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Impianti di telecomunicazione. O RU 2008

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Impianti di telecomunicazione. O RU 2008

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