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AS 2008 5183

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)

Modifica del 29 ottobre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 4 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b, i, l, n ed o 2 La procedura d’approvazione dei piani si applica, oltre che alle aziende industriali, alle seguenti categorie di aziende non industriali: b. aziende di smaltimento e riciclaggio di rifiuti; i. aziende per il trattamento di superfici, quali zincherie, officine per la tempra, aziende di galvanizzazione e officine di anodizzazione; l. aziende che hanno in deposito o che travasano prodotti chimici, combustibili liquidi o gassosi o altri liquidi o gas facilmente infiammabili, se gli impianti progettati consentono di superare i quantitativi soglia fissati nell’allegato 1.1 dell’ordinanza del 27 febbraio 19912 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti; n. aziende dotate di depositi o locali nei quali la composizione dell’aria diffe- risce dallo stato naturale in modo potenzialmente nocivo, in particolare a causa di un tenore di ossigeno inferiore al 18 per cento; o. aziende che utilizzano attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 49 capo- verso 2 numeri 1, 2 o 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 19833 sulla preven- zione degli infortuni e delle malattie professionali.

Art. 10 cpv. 1

1 Le porte sulle vie d’evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come

tali, essere aperte rapidamente nella direzione d’uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.

2007-1655 5183

Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro RU 2008

II L’ordinanza del 19 dicembre 19834 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 3

3 Le porte sulle vie d’evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come

tali, essere aperte rapidamente nella direzione d’uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.

III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2008.

29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 832.30