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AS 2008 5495

Ordinanza concernente il materiale bellico

Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

Modifica del 27 agosto 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sul materiale bellico è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 e 3 2 L’autorizzazione per affari con l’estero e la conclusione di contratti conformemen- te all’articolo 20 LMB non è rilasciata se: a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o interna- zionale; b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani; c. il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, stilato dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico2; d. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, le armi da esportare siano impiegate contro la popolazione civile; o e. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, le armi da esportare siano trasferite a un destinatario finale indesiderato. 3 In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi della categoria KM 1 menzionate nell’allegato 1 e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

Art. 9 Agevolazioni per l’esportazione temporanea e il transito 1 Le persone delle categorie seguenti non necessitano di alcuna autorizzazione per esportare temporaneamente e far transitare armi da fuoco e relative munizioni: a. le persone in transito, se le armi sono iscritte nella carta europea d’arma da fuoco;

1 RS 514.511 2 L’elenco stilato dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE può essere consultato al seguente sito Internet: www.ocde.org.

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Ordinanza sul materiale bellico RU 2008

b. i tiratori e i cacciatori, se rendono verosimile che parteciperanno a gare, esercitazioni di tiro, istruzioni o battute di caccia all’estero e in seguito reim- porteranno le armi; c. gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri, se accompagnano visite ufficiali annunciate in transito dalla Svizzera; d. gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera in caso di visite ufficiali annun- ciate all’estero, se in seguito reimportano le armi; e. i membri degli organi di polizia e doganali esteri in transito dalla Svizzera a scopo professionale o d’istruzione; f. i membri degli organi di polizia svizzeri e i collaboratori dell’Ammi- nistrazione federale delle dogane in caso di viaggi all’estero a scopo profes- sionale o d’istruzione, se in seguito reimportano le armi; g. le guardie di sicurezza dell’aviazione che accompagnano voli con passeggeri dalla Svizzera all’estero; h. le guardie di sicurezza dell’aviazione che accompagnano voli con passeggeri dall’estero in Svizzera o fanno scalo intermedio in Svizzera, sempreché le armi non escano dalla zona di transito dell’aeroporto. 2 L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco con le relative munizioni da parte di persone delle categorie elencate nel capoverso 1 sono rette dalla legislazione sulle armi.

Art. 9a Abrogato

Art. 9e cpv. 1 e 2 1I fabbricanti titolari di un’autorizzazione di principio possono chiedere un’autorizzazione generale d’importazione (AGI) per importare componenti, assem- blaggi o parti staccate di materiale bellico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LMB, per quanto non si tratti di parti che rientrano parimenti nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 19973 sulle armi. L’importazione tempora- nea di questo tipo di materiale bellico con il Carnet ATA o nell’ambito del regime dell’ammissione temporanea necessita in ogni caso di un’autorizzazione specifica. 2 I titolari di un’autorizzazione di principio, nonché le imprese di trasporto e le case di spedizione con sede o domicilio in Svizzera possono chiedere un’autorizzazione generale di transito (AGT) per far transitare materiale bellico verso i Paesi di desti- nazione finali menzionati nell’allegato 2.

3 RS 514.54

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Art. 14 cpv. 2bis 2bis In caso di importanti procedure d’autorizzazione, la SECO consulta l’Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico dell’Ufficio federale di polizia e il Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport.

Art. 19 cpv. 2

2 Il controllo al confine incombe all’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 20 Esame da parte dell’Ufficio federale di polizia L’Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico dell’Ufficio federale di polizia ha il compito, in particolare, di verificare se le forniture di materiale bellico sono arrivate nel luogo di destinazione previsto e autorizzato.

Art. 22 cpv. 5 lett. a e c

5 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di transito di:

a. armi da fuoco e relative munizioni che i tiratori o i cacciatori fanno transitare verosimilmente allo scopo di partecipare a gare, esercitazioni di tiro, istru- zioni o battute di caccia in uno Stato terzo; c. abrogata

II La presente modifica entra in vigore il 12 dicembre 2008.

27 agosto 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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