AS 2009 1297
Decreto federale che approva l'Accordo bilaterale con la CE e i suoi Stati membri sulla lotta contro la frode
Decreto federale che approva l’Accordo bilaterale con la CE e i suoi Stati membri sulla lotta contro la frode
del 17 dicembre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta:
Art. 1
1 L’Accordo di cooperazione del 26 ottobre 20043 fra la Confederazione Svizzera,
da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 31 marzo 2005.4
1° aprile 2005 Cancelleria federale