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AS 2009 5861

Ordinanza sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero

Ordinanza sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero (OAPE)

del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 della legge federale del 21 marzo 19731 sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero (LAPE), ordina:

Capitolo 1: Prestazioni di aiuto sociale agli Svizzeri all’estero Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 Svizzeri all’estero Sono considerati Svizzeri all’estero i cittadini svizzeri che: a. hanno eletto domicilio all’estero in previsione di restarvi durevolmente; b. risiedono ininterrottamente da più di tre mesi all’estero; è tenuto conto di tutto il periodo trascorso fuori della Svizzera e non soltanto della residenza in un determinato Paese.

Art. 2 Doppi cittadini 1 Se un doppio cittadino presenta una richiesta di prestazioni di aiuto sociale, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) decide dapprima in merito alla cittadinanza preponderante. A tal fine tiene conto: a. delle circostanze che hanno condotto all’acquisto della cittadinanza stra- niera; b. dello Stato di residenza durante l’infanzia e la formazione; c. della durata del soggiorno nello Stato di residenza attuale; e d. dei legami con la Svizzera. 2 Nei casi di emergenza di cui all’articolo 25 la cittadinanza svizzera è considerata preponderante.

RS 852.11 1 RS 852.1

2009-1141 5861

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Sezione 2: Misure preventive

Art. 3 1 Sono considerate misure preventive ai sensi dell’articolo 4 LAPE in particolare:

a. l’informazione su pericoli particolari per la salute o di altro tipo; b. i provvedimenti per la protezione delle famiglie e dei bambini; c. l’aiuto alla formazione dei giovani in una professione adeguata; d. l’invito ad adottare, in collegamento con l’autorità competente, le misure educative, assistenziali e protettive previste dalla legge; e. la distribuzione di vestiti, generi alimentari o medicinali; f. l’aiuto alla ricerca di un impiego; g. l’aiuto al collocamento e al reinserimento sociale di disabili fisici o psichici.

2 L’UFG adotta misure preventive generali o specifiche dopo aver consultato la

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (rappresentanza svizzera) com- petente.

Sezione 3: Aiuto sociale all’estero

Art. 4 Principio 1 Le prestazioni di aiuto sociale (prestazioni) all’estero sono versate una tantum o periodicamente.

2 Le prestazioni periodiche sono versate al massimo per un anno; possono essere

rinnovate.

Art. 5 Diritto a prestazioni periodiche

1 Il richiedente ha diritto a prestazioni periodiche se:

a. le sue spese riconosciute sono superiori ai redditi computabili; b. il suo patrimonio liquidabile è stato utilizzato con riserva dell’importo non computabile determinante (art. 8 cpv. 3); c. la sua permanenza nello Stato di residenza è giustificata alla luce dell’in- sieme delle circostanze, segnatamente se:

1. risiede da diversi anni in tale Stato;

2. molto probabilmente acquisirà in un futuro prossimo l’indipendenza

economica in tale Stato;

3. dimostra che per gli stretti legami familiari o di altro tipo non si può

ragionevolmente pretendere da lui il rimpatrio. 2 Il rapporto tra i costi dell’aiuto sociale all’estero e in Svizzera non è rilevante.

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Art. 6 Spese riconosciute

1 Le spese riconosciute comprendono:

a. un importo forfettario per le spese per l’economia domestica (importo per l’economia domestica); b. altre spese periodiche, quali i costi abitativi, i contributi assicurativi e le spe- se di trasporto, se sono necessarie, ragionevoli e comprovate. 2 I debiti e i relativi interessi non sono riconosciuti come spese, a meno che circo- stanze speciali ne giustifichino l’assunzione completa o parziale.

Art. 7 Redditi computabili Sono computabili tutti i redditi che il richiedente riceve o potrebbe ricevere tem- pestivamente.

Art. 8 Calcolo dell’importo per l’economia domestica e dell’importo non computabile del patrimonio

1 Su proposta della rappresentanza svizzera e fondandosi sugli importi usuali in

Svizzera, l’UFG fissa periodicamente per ogni Stato e, se necessario, per ogni regio- ne l’importo per l’economia domestica. 2 L’importo per l’economia domestica viene stabilito in funzione delle dimensioni dell’economia domestica.

3 L’importo non computabile del patrimonio consiste in un multiplo, stabilito

dall’UFG, dell’importo per l’economia domestica determinante.

Art. 9 Ammontare delle prestazioni periodiche 1 Le prestazioni periodiche corrispondono alla parte delle spese riconosciute che eccedono i redditi computabili. L’UFG fissa tale importo in base a un bilancio preventivo. 2 Se il richiedente si trova in una casa di riposo, un ospedale o un istituto simile, le prestazioni comprendono di norma i costi giornalieri, spese accessorie incluse, fissati dalla legge o da una convenzione per i soggiorni in un istituto pubblico, come pure una somma per le piccole spese.

Art. 10 Diritto a una prestazione unica 1 Il richiedente ha diritto a una prestazione unica se i suoi redditi computabili, una volta dedotte le spese riconosciute, non bastano per far fronte a una spesa unica necessaria al suo sostentamento e non è disponibile un patrimonio liquidabile supe- riore all’importo non computabile.

2 Le prestazioni uniche e periodiche sono cumulabili.

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Sezione 4: Aiuto sociale al rimpatrio

Art. 11 Diritto 1 Hanno diritto a prestazioni di aiuto al rimpatrio gli Svizzeri all’estero che non sono in grado di finanziarsi il proprio rimpatrio. 2 Per rimpatrio s’intende il ritorno in Svizzera in previsione di restarvi durevol- mente. 3 Le prestazioni sono concesse indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia sollecitato o no prestazioni all’estero.

Art. 12 Ammontare delle prestazioni Le prestazioni comprendono: a. le spese di viaggio verso la Svizzera con il mezzo più appropriato e più eco- nomico; b. le prestazioni necessarie all’estero fino al momento della partenza; c. le prestazioni necessarie al momento dell’arrivo in Svizzera.

Sezione 5: Procedura ordinaria

Art. 13 Richiesta 1 Le richieste di prestazioni all’estero o in occasione del rimpatrio sono presentate presso la rappresentanza svizzera competente.

2 Il richiedente può farsi rappresentare.

3 Alla richiesta è allegato un bilancio preventivo in cui sono indicati, nella valuta locale, le spese riconosciute e i redditi computabili.

4 Alla richiesta di prestazione unica è allegato un preventivo dei costi.

Art. 14 Avvio d’ufficio di una procedimento Se viene a conoscenza che uno Svizzero all’estero si trova in situazione di emer- genza, la rappresentanza svizzera può avviare un procedimento d’ufficio.

Art. 15 Obblighi del richiedente

1 Il richiedente deve:

a. compilare e firmare i documenti dell’UFG; b. fornire informazioni veritiere e complete sulla sua situazione e su quella dei membri della sua economia domestica; c. documentare per quanto possibile le sue affermazioni;

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d. far valere obblighi di assistenza e alimenti nonché pretese nei confronti di terzi; e. segnalare senza indugio alla rappresentanza svizzera i cambiamenti rilevanti della sua situazione. 2 Se necessario, gli organi dell’aiuto sociale lo assistono nell’espletamento delle formalità per far valere obblighi di assistenza e alimenti nonché pretese nei confronti di terzi.

Art. 16 Collaborazione della rappresentanza svizzera

1 La rappresentanza svizzera informa il richiedente dei suoi diritti e doveri.

2 Se necessario e possibile, consiglia e assiste il richiedente.

3 Dopo aver sentito il richiedente, completa o rettifica la domanda e sottopone

all’UFG una proposta sul genere e l’importo delle prestazioni. 4 Se ha già versato una prestazione in un caso di emergenza, ne illustra i motivi nella proposta all’UFG.

Art. 17 Decisione 1 L’UFG decide sulla base dei documenti sottopostigli dalla rappresentanza svizzera; se necessario, può procedere a ulteriori accertamenti. 2 La prestazione unica viene accordata per mezzo di una garanzia di assunzione dei costi. 3 In casi urgenti e in casi di rigore l’UFG può accordare al richiedente una presta- zione unica sulla base dei documenti presentati e senza disporre del preventivo dei costi.

4 La rappresentanza svizzera notifica la decisione al richiedente.

5 Se l’UFG respinge la richiesta perché la permanenza nello Stato di residenza non è giustificata (art. 5 cpv. 1 lett. c), il richiedente è informato della possibilità di chie- dere un aiuto al rimpatrio.

Art. 18 Condizioni e oneri 1 Le prestazioni all’estero e di aiuto al rimpatrio possono essere vincolate a condi- zioni e oneri. 2 Il richiedente che dispone di beni immobili o di altri valori patrimoniali che al momento non è possibile o opportuno alienare può essere obbligato a prestare una garanzia.

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Art. 19 Pagamento

1 La prestazione unica è versata conformemente alla garanzia di assunzione dei

costi. 2 Le prestazioni periodiche sono pagate mensilmente, nella valuta locale, su un conto o in contanti. 3 Se non è garantito che l’avente diritto la impieghi adeguatamente, la prestazione può essere versata a un terzo.

4 Se appare opportuno, possono essere forniti buoni d’acquisto per determinate

merci o effettuati pagamenti diretti a terzi. 5 Le spese amministrative, quali tasse postali o spese telefoniche, non possono essere computate nella prestazione periodica.

Art. 20 Anticipi e inizio della prestazione 1 Se il richiedente non può ricevere tempestivamente un aiuto sufficiente da parte di terzi o dello Stato di residenza, possono essere concessi anticipi di prestazioni perio- diche dietro obbligo di rimborso o cessione di crediti. 2 Le prestazioni periodiche sono concesse al più presto a partire dalla presentazione della richiesta.

Art. 21 Riduzione ed esclusione delle prestazioni 1 Le prestazioni possono essere ridotte, negate o soppresse nei casi di cui all’arti- colo 7 LAPE. 2 Le prestazioni sono ridotte, negate o soppresse in particolare se il richiedente rifiuta di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile. 3 È ridotta, negata o soppressa soltanto la parte delle prestazioni concessa al membro inadempiente dell’economia domestica.

Art. 22 Rimborso Se il richiedente si trova all’estero, l’importo da rimborsare è calcolato in base al corso ufficiale del giorno.

Art. 23 Conteggio La rappresentanza svizzera procede al conteggio di tutte le prestazioni con l’UFG.

Art. 24 Collaborazione delle società di soccorso 1 Se fa capo a una società svizzera di soccorso, la rappresentanza svizzera informa l’UFG in merito agli accordi conclusi. 2 Gli organi della società svizzera di soccorso che assumono compiti in materia di aiuto sociale sottostanno all’obbligo del segreto. Tale obbligo non si applica alle loro relazioni con le autorità competenti della Confederazione.

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Sezione 6: Procedura in casi di emergenza

Art. 25 1 Se uno Svizzero all’estero necessita di un aiuto sociale immediato, la rappresen- tanza svizzera fornisce la prestazione necessaria. 2 L'aiuto sociale immediato che si rende necessario durante un soggiorno tempora- neo in Svizzera è concesso dal Cantone di soggiorno.

Sezione 7: Collaborazione con i Cantoni

Art. 26 Informazione Se autorizza il rimpatrio di uno Svizzero all’estero a spese della Confederazione, l’UFG ne informa le autorità cantonali competenti.

Art. 27 Rimborso da parte della Confederazione 1 La Confederazione rimborsa al Cantone di soggiorno l’aiuto sociale versato alle persone di cui all’articolo 3 LAPE a partire dal giorno d’entrata in Svizzera. 2 La Confederazione rimborsa al Cantone di soggiorno i costi per le prestazioni in caso di emergenza versate in Svizzera secondo l’articolo 25 capoverso 2 e non rimborsati dal beneficiario o da terzi.

3 Non rimborsa le spese amministrative.

Capitolo 2: Prestiti a cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero che si trovano nel bisogno

Art. 28 Richiesta 1 Le richieste di prestito (anticipo) ai sensi dell’articolo 22b LAPE sono presentate alla rappresentanza svizzera competente.

2 Nella richiesta sono indicati eventuali garanti dei costi.

Art. 29 Reiezione della richiesta 1 La richiesta è respinta se il richiedente può superare rapidamente la situazione di bisogno con mezzi e risorse propri, contributi privati o pubblici, prestazioni assicura- tive o aiuti dello Stato di soggiorno.

2 La richiesta può essere respinta se il richiedente:

a. non ha rimborsato anticipi concessi in precedenza; b. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri.

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Art. 30 Ammontare dell’anticipo 1 L’anticipo è concesso soltanto se è assolutamente indispensabile per conseguire l’obiettivo indicato nella richiesta. 2 L’aiuto transitorio è limitato all’importo strettamente necessario sino al prossimo rimpatrio possibile.

3 Le spese ospedaliere e mediche comprendono anche i costi dei medicinali neces-

sari.

Art. 31 Competenza 1 La decisione in merito alla concessione di un anticipo spetta alla rappresentanza svizzera se l’importo dell’anticipo, spese e tasse comprese, non supera per persona gli importi seguenti: a. 600 franchi per il rimpatrio o l’aiuto transitorio; b. 2200 franchi per le spese ospedaliere e mediche. 2 Se l’anticipo supera gli importi di cui al capoverso 1, la decisione spetta all’UFG.

3 L’UFG decide in ogni caso se il richiedente:

a. non ha rimborsato anticipi concessi in precedenza; o b. è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL.

Art. 32 Pagamento

1 L’anticipo è pagato in valuta locale.

2 Al momento del pagamento, il richiedente si impegna con la sua firma a rimborsa- re l’anticipo entro 60 giorni, in franchi svizzeri; l’importo da rimborsare è calcolato in base al corso ufficiale del giorno.

Art. 33 Rimborso 1 L’UFG è responsabile di riscuotere il rimborso degli anticipi. Può autorizzare il rimborso in rate mensili. 2 Se non riesce a ottenere il rimborso, l’UFG incarica dell’esazione il Servizio cen- trale d’incasso della Confederazione.

Capitolo 3: Legittimazione attiva dell’UFG

Art. 34 L’UFG è legittimato ad agire ai sensi degli articoli 289 capoverso 2 e 329 capo- verso 3 del Codice civile2.

2 RS 210

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Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione del diritto previgente

1 L’ordinanza del 26 novembre 19733 su prestazioni assistenziali a Svizzeri

all’estero è abrogata. 2 L’ordinanza del 3 luglio 20024 sull’aiuto finanziario agli Svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero è abrogata.

Art. 36 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 1973 1983, 2007 4477 4 RU 2002 2537, 2006 4705, 2007 3631, 2008 4943

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