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AS 2009 6025

Ordinanza sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)

Ordinanza sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)

del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 1, 9 capoverso 3, 10 capoverso 4 e 17 della legge del 19 dicembre 20081 sul trasporto di merci (LTM), ordina:

Art. 1 Trasporto di merci pericolose 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni definisce le prescrizioni applicabili al trasporto di merci pericolose da parte delle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 LTM nel traffico nazionale e internazionale ed emana le disposizioni d’esecuzione. 2 L’impresa può limitare il carico e lo scarico di merci pericolose a stazioni e luoghi di carico determinati.

Art. 2 Termini di consegna

1 Il committente e l’impresa concordano il termine di consegna.

2 Se non è concordato, il termine di consegna non deve superare:

a. per le messaggerie:

1. fino a 301 chilometri, 24 ore,

2. da 301 chilometri, 36 ore;

b. per la piccola velocità:

1. fino a 200 chilometri, 36 ore,

2. da 200 chilometri, 48 ore.

3 In caso di cambio di scartamento durante il percorso, il termine di consegna per ogni cambio è prorogato di: a. 12 ore, per le messaggerie; b. 24 ore, per la piccola velocità. 4 Sono considerati giorni festivi, durante i quali il decorso del termine di consegna è sospeso, il Capodanno, il Venerdì santo, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il giorno di Santo Stefano, come anche le feste cantonali.

RS 742.411 1 RS 742.41; RU 2009 6019

2009-1188 6025

Ordinanza sul trasporto di merci RU 2009

Art. 3 Prescrizione Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

Art. 4 Cose trovate 1 Chi trova una cosa smarrita sull’area o in un veicolo di un’impresa deve conse- gnarla senza indugio al personale della stessa. 2 L’impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. Deve custodire debitamente la cosa trovata.

3 Se la conosce, l’impresa deve avvisare la persona che ha smarrito la cosa.

4 Se nessuno rivendica la cosa trovata, dopo tre mesi l’impresa può venderla

all’incanto pubblico. Le cose trovate il cui valore attuale non supera i 50 franchi possono essere vendute all’incanto o a trattative private già dopo un mese. La ven- dita all’incanto deve essere pubblicata. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa. 5 Le cose trovate che richiedono spese di conservazione elevate o che sono esposte a rapido deterioramento possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

Art. 5 Esecuzione Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 5 novembre 19862 sul trasporto pubblico è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RU 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697

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