AS 2010 2905
Scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20091 Entrato in vigore l’8 aprile 2010
Traduzione2
Missione della Svizzera Bruxelles, 30 giugno 2008 presso l’Unione europea
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea Direzione generale H Giustizia e affari interni Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 30 maggio 2008, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo e 14 paragrafo 1 dell’Accordo di associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (LA + S) (prima lettura) – adozione dell’atto
RS 0.362.380.032 1 RU 2010 2899
2 Traduzione dal testo originale inglese.
3 RS 0.362.31
2009-2348 2905
Sviluppo dell’acquis di Schengen. Recepimento della direttiva 2008/51/CE RU 2010
Documenti del Consiglio: PE-CONS 3690/07 CRIMORG 185 MI 328 CODEC 1400 + COR 1 (lv) 7687/08 CODEC 387 CRIMORG 51 MI 98 + ADD 1 Data della firma: 21 maggio 2008»4
Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 30 maggio 2008 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea. Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà comunicato il soddi- sfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota viene inviata alla Commissione delle Comunità euro- pee, SG.A.3., Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie la presente occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’assicurazione della sua più alta considerazione.
4 Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 mag. 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, GU L 179 del 8.7.2008, pag. 5