AS 2010 6153
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT)
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)
Modifica del 10 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sugli emolumenti dell’UFT è modificata come segue:
Art. 27a Emolumento per l’ammissione come impresa di trasporti su strada Gli emolumenti per l’ammissione come impresa di trasporti su strada ammontano per: franchi
a. il rilascio dell’autorizzazione di ammissione 500 b. la modifica o il rinnovo dell’autorizzazione di ammissione 300 c. il rilascio o la modifica della licenza di condurre 50 d. l’iscrizione nel registro dei titolari di licenze di condurre 25 e. una copia autenticata 20
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
10 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 742.102
2010-2840 6153
Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2010