AS 2011 1577
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) concernente i privilegi e le immunità della DNDi in Svizzera
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) concernente i privilegi e le immunità della DNDi in Svizzera
Concluso il 9 dicembre 2010 Entrato in vigore il 9 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero, da un lato, e la DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative), dall’altro, desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità della DNDi in Svizzera, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 La DNDi, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esone- rata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
Art. 2
1. La DNDi è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.
2. La DNDi è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti, effettuati presso aziende con sede all’estero, di prestazioni di servizi destinate esclusivamente all’uso ufficiale. 3. La DNDi non è esonerata dai tributi d’entrata (dazi, IVA, ecc.) per i beni impor- tati.
Art. 3 La DNDi è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costitui- scono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.
RS 0.192.122.818.13
1 Dal testo originale francese (RO 2011 1577).
2011-0505 1577
Privilegi e immunità. Acc. con la DNDi RU 2011
Art. 4 Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui la DNDi è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai relativi redditi.
Art. 5 Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda della DNDi e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.
Art. 6 La DNDi è esonerata, per il suo personale, dall’applicazione delle condizioni d’ammissione al mercato del lavoro previste dalla legislazione svizzera sugli stra- nieri.
Art. 7 La DNDi coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.
Art. 8 Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecu- zione del presente Accordo.
Art. 9 1. Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che le parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.
2. Le parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.
3. I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale
arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.
4. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.
5. Il lodo arbitrale è vincolante e definitivo per le parti implicate nella controversia.
Art. 10
1. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una
o dell’altra parte.
2. In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle
disposizioni del presente Accordo.
Privilegi e immunità. Acc. con la DNDi RU 2011
Art. 11 1. Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preav- viso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile. 2. D’intesa tra le parti, il preavviso suindicato può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.
Art. 12 Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma ed è applicabile a contare dal 1° gennaio 2011.
Fatto a Berna, il 9 dicembre 2010, in doppio esemplare in lingua francese.
Per il Per La DNDi (Drugs for Consiglio federale svizzero: Neglected Diseases initiative): Valentin Zellweger Bernard Pécoul
Privilegi e immunità. Acc. con la DNDi RU 2011