Lexipedia

AS 2011 2245

Ordinanza sulla protezione del design

Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

Modifica dell’11 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sul design dell’8 marzo 20021 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 lett. a e abis

2 Eventualmente la domanda di registrazione va completata con:

a. il recapito in Svizzera del depositante; abis. il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

Art. 27 cpv. 2 lett. b

2 Essa comprende:

b. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l’indirizzo dell’acqui- rente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

11 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 232.121

2011-0020 2245

Ordinanza sul design RU 2011

2246

Ordinanza sulla protezione del design | Lexipedia | Lexipedia