AS 2011 3197
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Basel-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen
Traduzione1
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Basel-Hiltalingerstrasse/ Weil am Rhein-Friedlingen
Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. Presso il valico di confine di Basel-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repub- blica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Art. 2
1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a) la parte di territorio delimitata: – a sud, dal confine comune, – a ovest, da una linea lungo la siepe dalla parte della strada a partire dal confine comune fino all’altezza dell’isola spartitraffico all’ingresso della località, compreso il marciapiede, – a nord, da una linea che divide l’isola spartitraffico e attraversa la strada e i marciapiedi fino alla siepe di delimitazione, – a est, da una linea lungo la strada, compreso il marciapiede, fino al con- fine comune;
RS 0.631.252.913.692.1
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3197).
2 RS 0.631.252.913.690
2010-3262 3197
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine RU 2011 di Basel-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen. Acc. con la Germania
b) l’autorimessa di revisione situata nella parte orientale; c) la cabina di sdoganamento al centro della strada; d) i locali al pianterreno dell’ufficio doganale.
2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a) la parte di territorio delimitata: – a nord, dal confine comune, – a ovest, da una linea lungo la siepe fino all’edificio «Kuster» e, da lì, dall’allineamento della facciata dalla parte della strada di questo edifi- cio nel prolungamento del muro del deposito cisterna fino alla cabina telefonica, compreso il marciapiede, – a sud, da una linea perpendicolare che attraversa la strada all’altezza della cabina telefonica, – a est, da una linea lungo la strada a partire dall’ingresso della stazione di rifornimento «AVIA» fino all’entrata dell’autorimessa dell’Ammini- strazione svizzera delle dogane e, da lì, lungo il muro fino al confine, compreso il marciapiede; b) il locale di riposo nell’edificio «Kuster»; c) i servizi igienici, il locale per le perquisizioni e quello di detenzione nell’edi- ficio «Kuster», compreso l’accesso; d) la cabina di sdoganamento, compresa la parte riservata all’uso degli agenti tedeschi.
Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 25 aprile 19683 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concer- nente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Basilea-Hiltalinger- strasse/Weil-Friedlingen.
3 RU 1968 1242
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine RU 2011 di Basel-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen. Acc. con la Germania
Art. 5
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche
conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un
mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine RU 2011 di Basel-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen. Acc. con la Germania