AS 2011 3385
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico)
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico)
Modifica del 17 dicembre 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20081, decreta:
I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 2 Essa s’applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell’articolo 48. Gli arti- coli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche agli istituti di previ- denza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP).
Art. 48 cpv. 2, primo periodo 2 Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica. …
Art. 49 cpv. 2, frase introduttiva e n. 16 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla pre- videnza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:
16. la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo
periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a–72g),
2008-0683 3385
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. LF RU 2011
Art. 50 cpv. 2 2 Tali disposizioni possono essere contenute nell’atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall’ente di diritto pubblico interessato.
Art. 51 cpv. 5 Abrogato
Art. 51a Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza
1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale,
provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e prin- cipi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organiz- zazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorve- glia la gestione.
2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:
a. definisce il sistema di finanziamento; b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, non- ché i principi per l’impiego dei fondi liberi; c. emana e modifica i regolamenti; d. allestisce e approva il conto annuale; e. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche; f. definisce l’organizzazione; g. organizza la contabilità; h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione; i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavora- tori e dei datori di lavoro; j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione; k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione; l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previ- denza e all’eventuale riassicuratore; m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimo- nio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso; n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’inve- stimento patrimoniale e gli impegni; o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
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p. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro. 3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’ese- cuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri. 4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione. 5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i com- piti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 del Codice delle obbligazioni4.
6 È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 2, secondo periodo.
3 Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell’avere di vecchiaia (art. 15).
Art. 56 cpv. 3 3 Se più datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finan- ziarie o più associazioni sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, la cassa pensioni insolvibile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è in linea di massima parificata agli istituti di previdenza insolvibili. L’insolvibilità delle casse pensioni affiliate è valutata singolarmente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
1 Nei confronti delle persone a cui è imputabile l’insolvibilità dell’istituto di previ- denza o della cassa pensioni affiliata, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell’istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.
Art. 61 cpv. 1 e 3 1 I Cantoni designano l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previ- denza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale. 3 L’autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridi- ca. Nell’esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni.
4 RS 220
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Titolo prima dell’art. 65 Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza Titolo primo: Disposizioni generali
2 Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le presta- zioni nell’ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigi- bili. A tal proposito possono tenere conto soltanto dell’effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite esistente (principio del bilancio in cassa chiusa). Sono fatti salvi gli articoli 72a–72g. 2bis Tutti gli impegni dell’istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli arti-
Art. 69 Abrogato
Titolo prima dell’art. 72a
Titolo secondo: Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale
Art. 72a Sistema della capitalizzazione parziale 1 Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 non soddisfano le esigenze della capi- talizzazione integrale e beneficiano della garanzia dello Stato secondo l’articolo 72c possono, con il consenso dell’autorità di vigilanza, derogare al principio della capita- lizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce segnatamente che: a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti; b. fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, il grado di copertura dell’insieme degli impegni dell’istituto di previdenza e quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi siano mantenuti almeno al loro valore iniziale; c. il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di ren- dite e degli assicurati attivi sia almeno pari all’80 per cento; d. qualsiasi aumento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.
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2 L’autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva la prosecuzione della gestione dell’istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale. Provvede affinché il piano di finanziamento preveda il mantenimento dei gradi di copertura esistenti. 3 Gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di fluttuazione nella riparti- zione qualora sia prevedibile un cambiamento nella struttura dell’effettivo degli assi- curati. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto a una quota pro- porzionale della riserva di fluttuazione nella ripartizione.
Art. 72b Gradi di copertura iniziali 1 Per gradi di copertura iniziali s’intendono i gradi di copertura esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010. 2 Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali va tenuto integralmente conto della riserva matematica necessaria al pagamento delle rendite esigibili. 3 Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione possono essere dedotte dal patrimonio di previdenza.
Art. 72c Garanzia dello Stato 1 Vi è garanzia dello Stato se l’ente di diritto pubblico garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell’istituto di previdenza, nella misura in cui non sono intera- mente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell’articolo 72a capoverso 1 lettera b: a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita; b. prestazioni di uscita dovute all’effettivo di assicurati uscente in caso di liqui- dazione parziale; c. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all’effettivo di assicu- rati rimanente. 2 La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all’istituto successivamente.
Art. 72d Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale L’istituto di previdenza fa verificare periodicamente dal perito in materia di previ- denza professionale se con il sistema della capitalizzazione parziale il suo equilibrio finanziario è garantito a lungo termine e se il piano di finanziamento di cui all’arti- colo 72a capoverso 1 è rispettato.
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Art. 72e Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell’articolo 72a capoverso 1 lettera b non è più raggiunto, l’istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65c–65e.
Art. 72f Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale 1 Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze. 2 L’ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l’istituto di pre- videnza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.
Art. 72g Rapporto del Consiglio federale Ogni dieci anni il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, segnatamente sul rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza.
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice civile5
6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano
nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:
14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67
5 RS 210 6 All’entrata in vigore della modifica del 19 dic. 2008 del Codice civile (FF 2009 141) 7 RS 831.40
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2. Legge del 3 ottobre 20038 sulla fusione
Art. 97 cpv. 1
1 Gli istituti di previdenza possono trasformarsi in una fondazione.
3. Legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio
Art. 19 Disavanzo tecnico 1 In caso di libero passaggio, gli istituti di previdenza non possono dedurre il disa- vanzo tecnico dalla prestazione d’uscita. 2 Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale (art. 23 cpv. 2). Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell’articolo 72a capo- verso 1 lettera b LPP10 non sia più raggiunto.
Art. 23 cpv. 2 2 La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d, 72a capo- verso 4 e 72c capoverso 1 lettere b e c LPP11.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 a. Determinazione dei gradi di copertura iniziali Entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica, l’organo supremo del- l’istituto di previdenza determina i gradi di copertura iniziali ai sensi dell’artico- lo 72a capoverso 1 lettera b. b. Forma giuridica degli istituti di previdenza Gli istituti di previdenza registrati che al momento dell’entrata in vigore della pre- sente modifica rivestono la forma della società cooperativa possono proseguire la loro attività sotto questa forma fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione in una fondazione. A questi istituti si applicano a titolo sussidiario le disposizioni sulla società cooperativa di cui agli articoli 828–926 del Codice delle obbligazioni12.
8 RS 221.301 9 RS 831.42 10 RS 831.40 11 RS 831.40 12 RS 220
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c. Grado di copertura insufficiente 1 Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che non raggiungono il grado di copertura minimo di cui all’articolo 72a capoverso 1 lettera c sottopongono ogni cinque anni all’autorità di vigilanza un piano volto a consentire loro di raggiungere tale grado di copertura al più tardi 40 anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. 2 Se il grado di copertura è inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1° gennaio 2030, gli enti di diritto pubblico versano ai loro istituti di previ- denza, sulla differenza, gli interessi di cui all’articolo 15 capoverso 2.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 aprile 2011.13 2 Ad eccezione delle modifiche al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
3 Entrano in vigore il 1° gennaio 2014:
a. gli articoli 48 capoverso 2 prima frase, 50 capoverso 2, 51 capoverso 5, 51a capoverso 6; nonché b. le cifre II 2 (modifica della legge sulla fusione) e III b (disposizioni transito- rie).
10 e 22 giugno In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
13 FF 2010 7965