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AS 2011 3967

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)

del 17 agosto 2011

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno

20101 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI),

ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’impiego degli organi di sicu- rezza delle imprese di trasporto pubblico, la formazione e il perfezionamento di tali organi, il loro equipaggiamento e armamento, la collaborazione con le autorità di polizia come pure la vigilanza esercitata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. impresa di sicurezza: un’organizzazione privata secondo l’articolo 5 capo- verso 3 LFSI; b. personale di sicurezza: il personale del servizio di sicurezza o della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione.

Art. 3 Diritto applicabile Per quanto concerne l’uso della forza fisica, di mezzi ausiliari e di armi, sono appli- cabili la legge del 20 marzo 20082 sulla coercizione e l’ordinanza del 12 novembre

20083 sulla coercizione.

Art. 4 Mezzi ausiliari e armi consentiti 1 Il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare i mezzi ausiliari e le armi seguenti: a. mezzi d’immobilizzazione; b. preparati naturali o sintetici a base di pepe;

RS 745.21

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c. cani di servizio; d. manganelli e bastoni di difesa.

2 La polizia dei trasporti può inoltre impiegare armi da fuoco.

Art. 5 Deposito di garanzia 1 Qualora la persona che si comporta in modo contrario alle prescrizioni non sia in grado di attestare in modo attendibile la propria identità e il proprio luogo di resi- denza o non abbia un domicilio fisso in Svizzera, il personale di sicurezza può esigere un deposito a titolo di garanzia. 2 L’ammontare del deposito di garanzia è stabilito in base all’importo presumibile della multa, delle spese procedurali e dell’indennizzo di danni e oneri. 3 Il deposito può essere fornito in contanti, mediante pagamento con carta di credito o di addebito, consegna di un oggetto di valore o garanzia rilasciata da un istituto bancario o assicurativo con sede in Svizzera. 4 Il personale di sicurezza conferma con una ricevuta la consegna del deposito di garanzia. 5 Se viene presentata denuncia penale contro una persona che ha fornito un deposito di garanzia, tale deposito è consegnato all’autorità inquirente assieme alla denuncia penale. Un’eventuale eccedenza è rimborsata.

Art. 6 Costi della polizia dei trasporti 1 La polizia dei trasporti pubblica i prezzi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo. 2 Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la polizia dei trasporti. 3 Offrono le prestazioni della propria polizia dei trasporti ad altre imprese di traspor- to a condizioni comparabili.

Art. 7 Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a un’impresa di sicurezza 1 L’UFT rilascia l’autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a un’impresa di sicurezza qualora l’impresa di trasporto dimostri che l’impresa di sicurezza soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 20074 sull’impiego di società di sicurezza e dispone di un’autorizzazione cantonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio. 2 L’impresa di trasporto stipula con l’impresa di sicurezza una convenzione scritta sul trasferimento dei compiti di protezione. La convenzione deve essere approvata dall’UFT.

4 RS 124

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3 La convenzione impegna l’impresa di sicurezza a:

a. fornire informazioni sullo stato dei compiti ad essa delegati, su richiesta dell’impresa di trasporto o dell’UFT; b. comunicare l’identità del personale del servizio di sicurezza all’impresa di trasporto e all’UFT; c. sostituire immediatamente il personale del servizio di sicurezza che non di- spone delle conoscenze necessarie o che compromette l’adempimento dei compiti; d. notificare immediatamente all’impresa di trasporto e agli organi di polizia interessati circostanze che potrebbero compromettere l’adempimento dei compiti; e. comunicare immediatamente all’impresa di trasporto i casi in cui i requisiti concernenti l’impresa di sicurezza e la formazione non sono più soddisfatti; f. garantire la formazione del personale del servizio di sicurezza conforme- mente all’articolo 8 capoverso 1. 4 L’impresa di trasporto controlla se l’impresa di sicurezza adempie regolarmente gli obblighi di cui al capoverso 3 e i compiti ad essa delegati.

Art. 8 Formazione 1 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza assicura che il personale di sicu- rezza adempia i requisiti di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 31 ottobre 20075 sull’impiego di società di sicurezza. 2 Il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione deve essere in possesso di un attestato professionale di agente di polizia secondo le indicazioni dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. 3 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza assicura che il personale di sicu- rezza possa frequentare corsi di perfezionamento specifici.

Art. 9 Identificabilità 1 L’impresa di trasporto provvede affinché il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale delle autorità di polizia. 2 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza provvede affinché il personale del servizio di sicurezza incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale della polizia dei trasporti o delle autorità di polizia.

5 RS 124

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Art. 10 Convenzione con le autorità di polizia L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza disciplina la collaborazione con le autorità di polizia cantonali o comunali in una convenzione scritta. Una copia della convenzione va inoltrata all’UFT.

Art. 11 Informazioni e notifiche all’UFT

1 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza inoltra all’UFT:

a. le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza; b. ulteriori documenti e informazioni richiesti dall’UFT per poter esercitare la vigilanza. 2 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza presenta all’UFT, entro la fine di marzo di ogni anno, un rapporto sull’attività di sicurezza dell’anno precedente. L’allegato della presente ordinanza contiene le direttive inerenti ai rapporti sull’attività di sicurezza. 3 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza notifica senza indugio all’UFT le circostanze che compromettono seriamente l’adempimento dei compiti di sicurezza.

Art. 12 Disposizione transitoria 1 L’UFT può autorizzare deroghe all’adempimento dei requisiti in materia di forma- zione (art. 8) per il personale che ha svolto compiti di polizia ferroviaria secondo il diritto anteriore.

2 Entro il 30 giugno 2012 le imprese di trasporto sono tenute a:

a. trasferire a una polizia dei trasporti ai sensi della presente ordinanza i com- piti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore da organizzazioni private; b. trasferire al personale di sicurezza ai sensi della presente ordinanza i compiti di polizia ferroviaria svolti secondo il diritto anteriore dal personale delle imprese ferroviarie; c. adeguare alle disposizioni della presente ordinanza le convenzioni stipulate con imprese di sicurezza secondo il diritto anteriore.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2011.

17 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 11 cpv. 2)

Rapporti sull’attività di sicurezza

I rapporti sull’attività di sicurezza devono contenere i dati seguenti:

1. Rapporto:

a. Temi principali e compiti particolarmente impegnativi affrontati nel- l’anno considerato; b. Collaborazione con le imprese di trasporto, le autorità di polizia e altri organi di sicurezza; c. Valutazione globale.

2. Statistica:

a. Numero delle persone impiegate presso gli organi di sicurezza; b. Livello di formazione delle persone impiegate; c. Fluttuazione del personale; d. Numero e tipo di interventi / casi; e. Numero e genere delle denunce penali; f. Numero e genere degli interventi in cui si è fatto uso di mezzi ausiliari e di armi; g. Numero delle consegne alle autorità di polizia.

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