AS 2011 4633
Regolamento del Consiglio nazionale
Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) (Commissione dell’immunità)
Modifica del 30 settembre 2011
Il Consiglio nazionale, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 agosto 20101; visto il parere del Consiglio federale del 20 ottobre 20102, decreta:
I Il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20033 è modificato come segue:
Art. 10 n. 12 La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti:
12. Commissione dell’immunità (CdI).
Art. 13a Commissione dell’immunità
1 La Commissione dell’immunità consta di nove membri.
2 Per ogni membro della Commissione è eletto un sostituto permanente.
Art. 21 cpv. 3 Abrogato
Titolo prima dell’art. 33cter
f. Immunità relativa
Art. 33cter La Commissione dell’immunità è competente per trattare le richieste di soppressione dell’immunità di un deputato o di un magistrato e le altre richieste analoghe.