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AS 2011 4739

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 5a Navigazione sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno fino alla frontiera svizzera sotto a Basilea (art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA)

Il trasporto di persone con battelli sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costan- za e sul Reno tra il lago Inferiore di Costanza e la frontiera svizzera sotto a Basilea è considerato effettuato all’estero.

Art. 6a Luogo della prestazione per le prestazioni della ristorazione, le prestazioni culturali e simili eseguite nell’ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera (art. 9 LIVA)

1 Le prestazioni di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere c e d LIVA eseguite

nell’ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera, parzialmente in terri- torio svizzero e parzialmente all’estero oppure sul lago di Costanza, e il cui luogo della prestazione non può essere collocato chiaramente in territorio svizzero o este- ro, sono considerate eseguite nel luogo in cui il prestatore ha la sede della sua atti- vità economica o uno stabilimento d’impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività. 2 Se il contribuente prova che una prestazione di cui al capoverso 1 è stata eseguita all’estero, si applica l’articolo 8 capoverso 2 lettera c e d LIVA.

Art. 63 cpv. 3

3 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa:

a. se al momento dell’acquisto del bene usato è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA; b. se il contribuente ha importato il bene usato;

1 RS 641.201

2011-1447 4739

Ordinanza sull’IVA RU 2011

c. se sono acquistati beni di cui all’articolo 21 capoverso 2 LIVA, ad eccezione dei beni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 24 LIVA; d. se il contribuente ha acquistato il bene in territorio svizzero da una persona che ha importato tale bene in esenzione d’imposta; e. per la parte dell’importo pagato nell’ambito della liquidazione dei danni ec- cedente il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.

Art. 131 lett. a L’AFC è autorizzata a trattare i dati e le informazioni descritti qui di seguito ai fini dei seguenti compiti: a. accertamento dell’assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone: nominativi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di costituzione, indirizzo, domicilio e sede sociale, numeri di mezzi di telecomunicazione, indirizzo di posta elet- tronica, attinenza, genere di attività commerciale, cifre d’affari realizzate o preventivate, data d’iscrizione e di cancellazione, riferimento bancario, indi- cazioni necessarie per il rappresentante legale e, per i titolari di ditte indivi- duali, il numero d’assicurato AVS;

Titolo ottavo: Organo consultivo per l’IVA

Art. 157 Statuto (art. 109 LIVA)

L’organo consultivo per l’IVA (organo consultivo) è una commissione extraparla- mentare ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 158 Composizione dell’organo consultivo 1 L’organo consultivo si compone del capo della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’AFC e di 14 membri permanenti in rappresentanza dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, dell’economia, degli operatori fiscali e dei consumatori. 2 Il capo della Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’AFC pre- siede l’organo consultivo. Propone al Consiglio federale la nomina di un membro permanente quale sostituto. 3 Egli può invitare altri rappresentanti dell’Amministrazione federale o di branche interessate a prendere parte alle sedute dell’organo consultivo.

2 RS 172.010

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Ordinanza sull’IVA RU 2011

Art. 159 cpv. 2 2 La Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’AFC assume i com- piti di segretariato che il presidente le assegna e tiene il verbale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sull’IVA RU 2011

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