AS 2012 1281
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della (RPIC)
del 15 giugno 2007 (Stato il 1° gennaio 2012)1
L’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPCPC), visto l’articolo 32c capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giu- gno 20073 alla Cassa di previdenza della Confederazione. 2 Esso disciplina l’assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell’invalidità nel quadro della Cassa di previdenza della Confedera- zione.
Art. 2 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e ai beneficiari di rendite.
Art. 3 Piani previdenziali Per i contributi di risparmio (art. 24), i contributi volontari di risparmio (art. 25) e i riscatti (art. 32) sono previsti i seguenti piani previdenziali: a. piano standard: per l’assicurazione delle persone impiegate fino alla classe di stipendio 23 compresa; b. piano per i quadri 1: per l’assicurazione delle persone impiegate delle classi di stipendio 24–29; c. piano per i quadri 2: per l’assicurazione delle persone impiegate a partire dalla classe di stipendio 30.
RS 172.220.141.1
1 Le disposizioni modificate sono contrassegnate con una nota a piè di pagina.
2 RS 172.220.1 3 FF 2008 5165
2011-2688 1281
R di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della RU 2012
Art. 4 Obiettivo di prestazioni I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano su un’età di pen- sionamento di 65 anni.
Art. 5 Abbreviazioni Le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento figurano nell’allegato 7.
Art. 6 Unione domestica registrata L’unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le ripercussioni dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio.
Art. 7 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni I diritti fondati sul presente regolamento non possono essere ceduti o costituti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo 10 (promozione della proprietà d’abitazioni).
Art. 8 Interesse, interesse di mora Nella misura in cui il presente regolamento non preveda altrimenti, i tassi di interesse applicabili sono stabiliti ogni anno dalla Commissione della cassa. I tassi di interesse figurano nell’allegato 1.
Art. 9 Spese amministrative, emolumenti dell’autorità di vigilanza e contributi al Fondo di garanzia LPP Il finanziamento delle spese amministrative, degli emolumenti dell’autorità di vigi- lanza e dei contributi al Fondo di garanzia LPP è oggetto di una convenzione di affiliazione separata tra i datori di lavoro e PUBLICA.
Art. 10 Obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti
1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i
beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l’obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBLICA e di presentare tutti i documenti necessari. Alle riserve relative allo stato di salute si applicano gli articoli
15 e 16.
2 Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio: a. il matrimonio o il nuovo matrimonio nonché l’inizio di una convivenza ai sensi dell’articolo 45, nel caso del diritto a una rendita per coniugi o convi- venti;
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b. la registrazione di un’unione domestica ai sensi della LUD, nel caso del diritto a una rendita per coniugi o conviventi; c. la conclusione della formazione o il raggiungimento dell’abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per figli rispettivamente per orfani oltre il 18° anno di età; d. il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita. 3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio i proventi computabili ai sensi dell’articolo 77 capoverso 3, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell’entità della rendita. 4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio a PUBLICA.
Art. 11 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione
1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i
beneficiari di rendite e i loro superstiti devono compensare a PUBLICA i costi del maggior dispendio che risulta a PUBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive. I dettagli sono stabiliti nel regolamento dei costi.
2 Si considera che gli obblighi di informazione e di comunicazione sono violati
quando l’informazione o la comunicazione non sono fornite tempestivamente o nel caso di un rifiuto di fornire informazioni o comunicazioni. 3 Se la persona assicurata che ha presentato a PUBLICA una richiesta di versamento di prestazioni viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che le incom- bono, PUBLICA sospende gli accertamenti concernenti il diritto alle prestazioni e decide in merito a tale diritto soltanto ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie. 4 Se la persona assicurata o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni di PUBLICA viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che gli incom- bono, PUBLICA sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie. 5 Le prestazioni sono in ogni caso pagate soltanto se l’avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presenta- zione tardiva di questi documenti le prestazioni sono pagate senza interesse.
Art. 12 Obbligo di informazione di PUBLICA, certificato personale 1 All’atto della sua ammissione a PUBLICA la persona assicurata riceve un certifi- cato personale, nel quale figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale dell’assicurato. Quest’ultimo riceve almeno una volta all’anno un certificato personale.
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2 PUBLICA informa adeguatamente almeno una volta all’anno le persone assicurate
in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché sulla com- posizione dell’organo paritetico.
Art. 13 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro
1 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, entro i termini prescritti, le persone
impiegate da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupa- zione, lo stato civile, la data del matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli articoli 41, 47 e 58. Il datore di lavoro è responsabile della completezza e dell’esattezza delle indicazioni. 2 In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto di assicurazione della persona assicurata è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata.
Capitolo 2: Persone assicurate
Art. 14 Condizioni di ammissione nell’assicurazione Le persone impiegate sono assicurate contro i rischi di decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Esse sono anche assicurate per la vecchiaia a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età.
Art. 15 Riserva relativa allo stato di salute 1 Nel caso di nuove ammissioni la cui somma di rischio supera un milione di franchi e di assicurati con un aumento permanente di almeno 40 000 franchi dello stipendio annuo e una somma di rischio superiore a un milione di franchi, PUBLICA può applicare una riserva relativa allo stato di salute per la copertura dei rischi di decesso e di invalidità. Un’eventuale riserva si applica al massimo per cinque anni. 2 La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate non può essere sminuita da una nuova riserva relativa allo stato di salute.
3 Nei casi di cui al capoverso 1, PUBLICA rileva tramite questionari lo stato di
salute della persona da assicurare. Se l’informazione consente di presumere un rischio assicurativo più elevato, PUBLICA ordina entro tre mesi dalla ricezione dell’informazione un esame dello stato di salute presso il MedicalService.4
4 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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4 Se è effettuato un esame dello stato di salute, PUBLICA procede a una copertura provvisoria dal momento della costituzione o della modifica del rapporto di assicu- razione fino a quello della ricezione del rapporto del MedicalService.5 In base al rapporto, PUBLICA decide con effetto retroattivo per quanto riguarda la copertura definitiva con o senza riserva. PUBLICA informa la persona assicurata in merito alla riserva.
5 La persona assicurata è in ogni caso tenuta a informare PUBLICA in merito a
riserve relative allo stato di salute esistenti e applicate da precedenti istituti di previ- denza. 6 Se i pregiudizi alla salute indicati nella riserva provocano, entro il termine della riserva, il decesso della persona assicurata o un’incapacità al lavoro che ne deter- mina l’invalidità, sussiste il diritto alle seguenti prestazioni nell’entità menzionata e oltre la durata della riserva: a. le prestazioni secondo la LPP; e b. nel quadro dell’assicurazione sovraobbligatoria: se del caso una rendita finanziata tramite il capitale di copertura disponibile.
Art. 16 Violazione dell’obbligo di denuncia 1 Se nel questionario di cui all’articolo 15 capoverso 3 la persona assicurata comuni- ca in maniera inesatta o sottace rischi di salute che conosceva o doveva conoscere oppure comunica in maniera inesatta o sottace riserve relative allo stato di salute applicate da precedenti istituti di previdenza, PUBLICA può limitare retroattivamen- te la copertura assicurativa alle prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 6. 2 Il diritto di limitare la copertura assicurativa si estingue al termine di quattro setti- mane dal momento in cui PUBLICA ha avuto conoscenza della violazione del- l’obbligo di denuncia. 3 Se PUBLICA limita la copertura assicurativa fondandosi sul capoverso 1, si estin- gue parimenti l’obbligo di PUBLICA di fornire prestazioni per casi di previdenza già insorti, la cui realizzazione o entità sono state influenzate dalla violazione dell’obbligo di denuncia. In un simile caso PUBLICA esige la restituzione delle prestazioni sovraobbligatorie qualora le abbia già fornite.
5 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Art. 17 Persone non ammesse nell’assicurazione Non sono ammessi nell’assicurazione di PUBLICA le persone impiegate: a.6 per le quali è stato costituito un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; è fatto salvo l’articolo 1k OPP2; b. occupate soltanto a titolo accessorio da un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione e già assicurate obbligatoriamente per un’attività lucrativa principale oppure che esercitano un’attività indipendente a titolo di professione principale; c. invalide ai sensi della LAI nella misura di almeno il 70 per cento; d. che in quanto personale locale all’estero operano come personale non trasfe- ribile del DFAE e per le quali il DFAE non è tenuto a versare contributi all’AVS; oppure e. che hanno compiuto il 65° anno di età.
Art. 18 Fine dell’assicurazione
1 L’assicurazione termina:
a. con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità; b. 7 al compimento del 65° anno di età, fatto salvo l’articolo 18b c. …8 2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità l’interessato rimane assicu- rato presso PUBLICA per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.
Art. 18a9 Mantenimento della protezione previdenziale in caso di congedo non pagato Su richiesta della persona assicurata, durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato, la copertura assicurativa esistente è mantenuta interamente o parzialmente conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.
6 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 2 e del 15 settembre 2009, nonché del 20 ottobre 2009, approvata dal CF l’11 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (FF 2009 7381). 7 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
8 Abrogata dalla decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il
24 novembre 2010, con effetto dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 9 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Art. 18b10 Mantenimento della previdenza per la vecchiaia dopo il compimento del 65° anno di età Se dopo il compimento del 65° anno di età il rapporto di lavoro prosegue, su richie- sta della persona assicurata la previdenza per la vecchiaia è mantenuta fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età.
Art. 18c11 Mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante 1 Se dopo il compimento del 58° anno di età lo stipendio annuo determinante di un assicurato è ridotto al massimo della metà, su richiesta della persona assicurata la previdenza è mantenuta interamente o parzialmente al livello del precedente guada- gno assicurato. 2 La previdenza è mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al mas- simo fino alla fine del rapporto di lavoro. Tale copertura previdenziale cessa in ogni caso al compimento del 65° anno di età.
Capitolo 3: Basi di calcolo
Art. 19 Stipendio annuo determinante 1 Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio annuo determinante per l’assicurazione e lo comunica a PUBLICA. 2 I criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante sono definiti dal datore di lavoro secondo principi uniformi per ogni categoria di assicurati e nell’osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione. 3 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. Sono fatti salvi gli articoli 18a e 18c.12 4 Il datore di lavoro può stabilire anticipatamente lo stipendio annuo determinante sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. In questo caso devono essere prese in considerazione le modifiche già convenute per l’anno in corso. In caso di forti fluttuazioni del grado di occupazione o dell’entità dello stipendio, lo stipendio annuo determinante è stabilito forfetariamente in base allo stipendio medio del pertinente gruppo professionale. 5 In caso di forti fluttuazioni degli stipendi, l’obbligo contributivo è stabilito in base allo stipendio annuo determinate secondo il certificato di salario AVS. Fino al
10 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 11 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 12 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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momento del conteggio definitivo il datore di lavoro deve versare acconti di contri- buti a PUBLICA. 6 Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante lo stipendio che realizzerebbe in caso di occupazione durante l’anno intero.
Art. 20 Guadagno assicurato
1 Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito
dell’importo di coordinamento.
2 L’importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento dello stipendio annuo
determinante, ma al massimo all’importo limite inferiore di cui all’articolo 8 capo- verso 1 LPP. 3 Nel caso delle persone assicurate parzialmente invalide l’importo di coordinamento ai sensi del capoverso 2 è ridotto in maniera corrispondente al diritto alla rendita parziale. 4 Il guadagno assicurato valido immediatamente prima della riduzione funge da base per il calcolo del guadagno assicurato massimo mantenuto.13
Art. 21 Occupazione a tempo parziale Nel caso delle persone assicurate occupate a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio che sarebbe realizzato in caso di occupa- zione al 100 per cento. Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione effettivo.
Art. 22 Guadagno non assicurabile Il reddito conseguito presso un datore di lavoro non affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione o realizzato tramite un’attività lucrativa indipendente non può essere assicurato presso PUBLICA.
Capitolo 4: Contributi di risparmio, premio di rischio, prestazioni di uscita apportate e riscatto
Art. 23 Contributi di risparmio e premio di rischio Per il calcolo dei contribuiti di risparmio e del premio di rischio il guadagno assicu- rato è determinante.
13 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Art. 24 Contributi di risparmio 1 I contributi di risparmio sono prelevati a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età. Sono graduati in funzione dell’età e costituiscono gli accrediti di vecchiaia. 2 Ai singoli piani previdenziali si applicano i seguenti contributi di risparmio:14
a. piano standard, per le persone impiegate fino alla classe di stipendio 23 compresa:
Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli accrediti di (classe di contributo) dell’impiegato del datore di lavoro vecchiaia (%) (%) (%)
22–34 5.5 5.5 11.0 35–44 7.0 7.0 14.0 45–54 9.0 11.5 20.5 55–70 12.0 15.0 27.0
b. piano per i quadri 1, per le persone impiegate delle classi di stipendio 24–29:
Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli accrediti (classe di contributo) dell’impiegato del datore di lavoro di vecchiaia (%) (%) (%)
22–34 5.5 5.5 11.0 35–44 7.0 7.0 14.0 45–54 9.25 13.75 23.0 55–70 12.25 17.25 29.5
c. piano per i quadri 2, per le persone impiegate a partire dalla classe di stipen- dio 30:
Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli accrediti di (classe di contributo) dell’impiegato del datore di lavoro vecchiaia (%) (%) (%)
22–34 6.75 6.75 13.5 35–44 8.25 8.25 16.5 45–54 9.75 15.75 25.5 55–70 12.75 19.25 32.0
3 L’età per determinare i contributi di risparmio e quindi gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita della persona assicurata.
14 Modificato secondo la decisione dell’OPCPC del 13 agosto e 2 settembre 2009, approvata dal CF il 14 ottobre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (FF 2009 7387).
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4 Il cambiamento della classe di contributo ai sensi del capoverso 1 è effettuato il 1° gennaio dell’anno in cui viene raggiunta la classe di età corrispondente. 5 …15
Art. 25 Contributo volontario di risparmio 1 La persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio a titolo di complemento ai contributi di risparmio di cui all’articolo 24. 2 Nel caso di un’assicurazione nel piano standard o nel piano per i quadri 1 è possi- bile optare tra un contributo volontario di risparmio del 2 o del 4 per cento.16…17 3 La persona assicurata nel piano per i quadri 2 può optare tra un contributo volonta- rio di risparmio dell’1 o del 2 per cento. 4 Il guadagno assicurato della persona assicurata costituisce la base per determinare il contributo volontario di risparmio.18 …19 5 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA il versamento di un contributo volontario di risparmio, la modifica della sua entità o la rinuncia completa entro il 30 novembre dell’anno in corso.20 Per le persone impiegate da assicurare per la prima volta la comunicazione avviene senza indugio dopo l’entrata.21 6 La mutazione ha di volta in volta effetto dal 1° gennaio successivo alla comunica- zione.22 Per le persone impiegate da assicurare per la prima volta essa avviene il primo giorno del mese successivo all’entrata.23 7 …24
Art. 26 Premio di rischio 1 Per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità è riscosso un premio di rischio.
15 Abrogato dalla decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, con effetto dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 16 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 13 agosto e 2 settembre 2009, approvata dal CF il 14 ottobre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (FF 2009 7387). 17 Secondo periodo abrogato dalla decisione dell’OPCPC del 13 agosto e 2 settembre 2009, approvato dal CF il 14 otttobre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (FF 2009 7387). 18 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). In origi- ne articolo 25 capoverso 6. 19 Secondo periodo abrogato dalla decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, con effetto dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
20 In origine articolo 25 capoverso 4, primo periodo.
21 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vato dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287).
22 In origine articolo 25 capoverso 4, secondo periodo.
23 Periodo modoficato secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 24 Abrogato dalla decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, con effetto dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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2 Il premio di rischio è pagato dal datore di lavoro.
3 L’obbligo del pagamento del premio insorge con l’ammissione nell’assicurazione. Esso termina: a. con il decesso della persona assicurata; b. con la cessazione del rapporto di lavoro; c. con il compimento del 65° anno di età della persona assicurata; d. in caso di invalidità ai sensi dell’articolo 53.
Art. 27 Pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio I contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese a PUBLICA. Il contributo di rispar- mio (art. 24 e 25) della persona assicurata è dedotto ogni mese dal suo stipendio.
Art. 28 Obbligo di pagare i contributi e i premi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non pagato, di riduzione dello stipendio annuo determinante e di decesso25 1È dovuto l’intero contributo mensile se l’ammissione della persona assicurata nell’assicurazione avviene prima del 15 del mese. Se l’ammissione della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, i contributi sono dovuti a contare dal 1° giorno del mese successivo. 2 Non è dovuto alcun contributo per il mese corrente se la persona assicurata esce prima del 15 del mese. Se l’uscita della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, è dovuto l’intero contributo mensile. 3 La normativa ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica per analogia al congedo non pagato (art. 29) e al mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello sti- pendio annuo determinante (art. 29a).26 4 In caso di decesso della persona assicurata è dovuto il contributo per tutto il mese.
Art. 29 Congedo 1 Senza avviso contrario del datore di lavoro, durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato l’assicurazione rimane immutata almeno per due mesi. 2 La persona assicurata può mantenere l’assicurazione a contare dal terzo mese di congedo anche per i soli rischi di decesso e di invalidità. L’accredito di vecchiaia disponibile continua a essere rimunerato.27
25 Titolo modificato secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 26 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 27 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Art. 29a28 Contributi di risparmio e premio di rischio per il mantenimento della previdenza in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante 1 Se in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante la previdenza è mante- nuta conformemente all’articolo 18c, la persona assicurata deve pagare, oltre ai propri contributi di risparmio, i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio (art. 24 e 26) ai fini del mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. 2 Un’eventuale partecipazione finanziaria del datore di lavoro al mantenimento della previdenza avviene conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.
Art. 30 Prestazioni di uscita apportate Le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti in caso di ammissione a PUBLICA. Essi sono integralmente accreditati all’avere di vecchiaia della persona assicurata.
Art. 31 Prestazione di uscita versata in seguito a divorzio La quota della prestazione di uscita versata alla persona assicurata in seguito a divorzio è integralmente accreditata al suo avere di vecchiaia.
Art. 32 Riscatto 1 Fatto salvo il capoverso 4, il riscatto è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all’allegato 2. Sono determinanti l’età e il guadagno assicurato al momento del riscatto. Nel caso delle persone assicurate ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 (stipendio annuo) è determinante il guadagno assicurato medio mensile moltiplicato per dodici, calcolato al massimo sugli ultimi dodici mesi. 2 Nel quadro del capoverso 1 la persona assicurata può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall’ammissione nell’assicurazione, l’entità del primo riscatto. Trascorso questo termine l’importo minimo del riscatto ammonta a 5000 franchi. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a 5000 franchi l’intero importo deve essere pagato in un solo versamento. 3 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia che non hanno ancora compiuto il 65° anno di età e assumono un’attività presso un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione possono riscattare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell’insorgere dell’evento di previdenza vecchiaia. 4 I riscatti effettuati dopo l’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha determinato l’invalidità sono rimborsati (art. 57 cpv. 3).
28 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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5 Se si sono ottenuti prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abita- zioni, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Se l’importo anticipato non può essere rimborsato fino al compimento del 62° anno di età (art. 93 cpv. 2 lett. a), i riscatti possono essere effettuati nella misura in cui, unitamente ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento.29
Art. 32a30 Aumento della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età
1 Al più presto quando presenta la domanda per percepire una rendita prima del
compimento del 65° anno di età, la persona assicurata può aumentare mediante un riscatto la propria rendita di vecchiaia al massimo fino all’ammontare della propria rendita di invalidità assicurata. Per il calcolo della rendita di vecchiaia non si tiene conto di un eventuale avere proveniente dai contributi volontari di risparmio. Se la comunicazione di questo riscatto avviene meno di tre mesi prima del pensionamen- to, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento dei costi. 2 L’aumento della rendita di vecchiaia può essere effettuato solo mediante un paga- mento diretto unico. 3 Se perviene a PUBLICA dopo il pensionamento della persona assicurata, l’importo pagato per finanziare l’aumento della rendita di vecchiaia è rimborsato.
Art. 33 Comunicazione dei riscatti alle autorità fiscali 1 Nel caso dei prelievi anticipati effettuati nel corso dei tre anni successivi al riscat- to, PUBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente ai prelievi anticipati, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.31
2 Se la persona assicurata esce da PUBLICA nel corso dei tre anni successivi al
riscatto e sussiste il diritto al pagamento in contanti della prestazione di uscita ai sensi dell’articolo 83, PUBLICA comunica alle autorità fiscali, simultaneamente al pagamento in contanti, anche i riscatti operati nel corso dei tre anni precedenti.32
29 Periodo introdotto mediante la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, approvata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). Modificato secon- do la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 30 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 31 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 32 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Capitolo 5: Misure di risanamento
Art. 34 Misure in caso di copertura insufficiente 1 Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, l’organo paritetico attua misure di risanamento nell’osservanza delle disposizioni legali.33 2 L’organo paritetico può prelevare dai datori di lavoro, dalla persona assicurata e, entro i limiti dell’articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP, dai beneficiari di rendite un contributo di risanamento limitato, sempreché altre misure non consentano di rag- giungere l’obiettivo. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi della persona assicurata.
3 Il contributo di risanamento può essere prelevato soltanto con il consenso del
datore di lavoro nella misura in cui serve a finanziare prestazioni sovraobbligatorie. 4 Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di uscita, delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e di decesso. 5 In caso di prelievo di un contributo di risanamento l’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione informa le persone assicurate e i beneficiari di rendite in merito: a. all’aliquota o all’importo; b. alla durata prevista; c. alla ripartizione tra datore di lavoro e assicurati; d. alle modalità di pagamento. 6 Se il prelievo di contributi di risanamento si rivela insufficiente, il tasso di inte- resse minimo sugli averi di vecchiaia LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5 per cento per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per cinque anni. 7 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizza- zione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. 8 In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell’importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. L’organo paritetico deve comunicare la durata e l’entità della misura all’assicurato al quale viene limita- to o rifiutato il versamento.
33 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287).
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Art. 35 Pagamento dei contributi di risanamento 1 I contributi di risanamento che devono essere prestati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate sono dovuti per intero dal datore di lavoro.
2 La deduzione della quota di contributo è effettuata:
a. mensilmente dallo stipendio delle persone assicurate; b. mensilmente dalla rendita dei beneficiari di rendite.
Capitolo 6: Prestazioni Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia
Art. 36 Avere di vecchiaia
1 Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia.
2 L’avere di vecchiaia è composto:
a. dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24; b. dalle prestazioni di uscita apportate ai sensi dell’articolo 30; c. dai versamenti a favore della persona assicurata in seguito a divorzio in virtù dell’articolo 31; d. dai riscatti ai sensi dell’articolo 32; e.34 dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni o dai versa- menti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previ- denza; f. da eventuali accrediti complementari; g. da riscatti eventualmente effettuati dal datore di lavoro; h. dagli interessi ai sensi dell’allegato 1.
3 Sono dedotti dall’avere di vecchiaia:
a. i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni o provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (art. 91); b. le quote di prestazione di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (art. 99). 4–8 …35
34 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 35 Abrogati mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, con effetto dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Art. 36a36 Rimunerazione 1 Per l’anno in corso gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati senza interesse nell’avere di vecchiaia.37 2 A fine anno l’avere di vecchiaia rilevato alla fine dell’anno precedente è rimunera- to con il tasso di interesse di cui all’allegato 1 numero 1.38 Eventuali accrediti sull’avere di vecchiaia di cui all’articolo 36 capoverso 2 lettere b–g sono rimunerati pro rata temporis con l’identico tasso di interesse.39 3 Se è necessario un calcolo della prestazione di uscita, in particolare in caso di un evento di previdenza o di uscita, l’avere di vecchiaia rilevato alla fine dell’anno precedente è rimunerato pro rata temporis con il tasso di interesse di cui all’alle- gato 1 numero 2.40 4 L’organo paritetico stabilisce alla fine di ogni anno i tassi di interesse per:
a. la rimunerazione dell’avere di vecchiaia nell’anno in corso (all. 1 n. 1); b. la rimunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita nell’anno successivo (all. 1 n. 2).41 5I capoversi 1–4 si applicano per analogia all’avere proveniente dai contributi volontari di risparmio.
Art. 37 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia 1 Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese succes- sivo al compimento del 60° anno di età della persona assicurata, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età. 2 Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede. 3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previ- denza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora compiuto il 65° anno di età ed è
36 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
37 In origine articolo 36 capoverso 4.
38 In origine articolo 36 capoverso 5. Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 39 In origine articolo 36 capoverso 6. Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 40 In origine articolo 36 capoverso 7. Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 41 In origine articolo 36 capoverso 8. Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).42 4 La persona assicurata deve chiedere per scritto a PUBLICA il trasferimento della prestazione di uscita al più tardi 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro43. Se la domanda è effettuata meno di 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo tale fine, i relativi costi amministrativi possono essere fatturati alla persona assicurata sempreché il regolamento dei costi lo preveda.
Art. 38 Pensionamento parziale 1 Se riduce il suo grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età, in una volta sola o in più volte, la persona assicurata ha diritto per ogni riduzione a una prestazione parziale di vecchiaia corrispondente alla riduzione del grado di occupa- zione.44 Il grado di pensionamento parziale corrisponde alla riduzione del grado di occupazione. 2 …45
3 In caso di pensionamento parziale, l’avere di vecchiaia è convertito proporzional- mente secondo l’articolo 39 in una prestazione parziale di vecchiaia. La quota resi- dua continua a essere gestita come avere di vecchiaia di cui all’articolo 36. Il guada- gno assicurato residuo è calcolato secondo le disposizioni sull’occupazione a tempo parziale (art. 21). 3 L’articolo 37 capoversi 3 e 4 si applica per analogia se alla fine del rapporto di lavoro la persona assicurata ha diritto a una rendita parziale di vecchiaia e non ha ancora compiuto il 70° anno di età. È fatto salvo il mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c.46
Art. 39 Rendita di vecchiaia
1 Fatto salvo l’articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita.
2 L’importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell’avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell’articolo 36, aumen- tato di un eventuale avere proveniente dai contributi volontari di risparmio (art. 25) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l’età di pensionamento al momento del pensionamento secondo l’allegato 3.
42 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 43 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 44 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC 8 settembre 2010 approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 45 Abrogato mediante la decisione dell'OPCPC dell’8 settembre 2010 approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025) 46 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell'8 settembre 2010 appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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3 Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile.
Art. 40 Prelievo di capitale 1 All’atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 50 per cento della somma dell’avere di vec- chiaia secondo l’articolo 36 nonché della somma di un eventuale avere derivante dai contributi volontari di risparmio (art. 25) disponibile a quel momento per la corri- spondente prestazione di vecchiaia. Se la comunicazione del prelievo di capitale è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento dei costi. La liquida- zione in capitale è versata ad avvenuto pagamento dei costi amministrativi. 2 Se al momento del pensionamento la persona assicurata desidera prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, più del 50 per cento di cui al capoverso 1, la comunicazione relativa a tale liquidazione in capitale deve pervenire per scritto a PUBLICA al più tardi tre anni prima del pensionamento. L’importo massimo possi- bile della liquidazione in capitale è pari al 100 per cento dell’avere esistente secondo il capoverso 1 al momento del pensionamento. 3 Se ritorna sulla decisione di cui al capoverso 2 e rinuncia in tutto o in parte al prelievo di una liquidazione unica in capitale, la persona assicurata può ottenere la rendita corrispondente al più presto tre anni dopo che PUBLICA ha avuto cono- scenza della decisione di ripensamento. Tale decisione va comunicata per scritto a PUBLICA. 4 Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. 5 Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre presta- zioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. 6 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le presta- zioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i nuovi riscatti in caso di divorzio secondo l’articolo 22c LFLP.
Art. 41 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia 1 I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso. 2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere for- nita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è sospeso.
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Art. 42 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia La rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia.
Sezione 2: Prestazioni per superstiti
Art. 43 Principio
1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:
a. 47 era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art. 18 lett. a LPP); b. in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro com- presa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicu- rata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP); c. è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), pre- sentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure d. riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si verificò il decesso (art. 18 lett. d LPP). 2 L’avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 25) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l’ordine seguente: a. al coniuge superstite nonché ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani; b.48 alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell’articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; c. ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani; d. ai genitori;
47 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 48 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 2 e 15 settembre 2009, nonché del 20 ottobre. 2009, approvate dal CF l’11 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (FF 2009 7381).
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e. ai fratelli e sorelle; f. agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.49 3 La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.50
Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: a. deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; b.51 ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure c. percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale ren- dita entro due anni dal decesso del coniuge. 2 Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione unica pari all’entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50.52 Se nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, tale liquidazione è computata nella rendita per coniugi. 3 Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.
4 Il diritto si estingue in caso di matrimonio, nuovo matrimonio o decesso.
5 Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi secondo il capoverso 1 lettera b se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se la sentenza di divorzio gli assegna una rendita oppure una liquidazione in capitale invece di una rendita vitali- zia.
Art. 45 Diritto alla rendita per conviventi 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce nessuna rendita per coniugi o nessuna rendita corrente per conviventi da un istituto del secondo pilastro in virtù di un altro caso di previdenza e se:
49 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 50 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, approvata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 51 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 52 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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a.53 ha compiuto il 40° anno di età e ha ininterrottamente convissuto con la per- sona defunta almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure b. deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente regolamento. 2 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la convivenza è stata comu- nicata per scritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza. Tale contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, deve essere inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita. 3 La convivenza ai sensi della presente disposizione è un’unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la LUD. Per convivenza si intende anche un’unione domestica analoga al matrimonio di persone affini, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio. 4 Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della personaassicurata o del beneficiario di rendita, al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell’assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita. 5 La durata della convivenza è computata in quella del matrimonio successivo con- formemente alle condizioni del diritto alla rendita per coniugi di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera b, purché il contratto di convivenza, debitamente firmato da entrambi i conviventi, sia inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita. 6 La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui esso viene fatto valere. Su richiesta di PUBLICA il convivente superstite deve fornire le indicazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte: a. la prova del Comune di domicilio con la quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicu- rata o del beneficiario della rendita oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita sussisteva un’economia domestica comune; b. la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;
c. informazioni concernenti i figli comuni; d. ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di ren- dita.
7 Il diritto si estingue:
a. in caso di matrimonio, di inizio di una convivenza ai sensi del presente arti- colo o di decesso del convivente superstite;
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b. se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato.
8 Se l’accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se
vengono fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell’articolo 49 (capitale garan- tito in caso di decesso), PUBLICA può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l’erogazione posticipata delle prestazioni.
Art. 46 Entità della rendita per coniugi o conviventi
1 Le rendite annuali per coniugi o conviventi ammontano:
a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: – a due terzi della rendita di invalidità assicurata; b. al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: – a due terzi della rendita corrente; c. al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: – a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36. 2 Se il coniuge o il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni e se il matrimonio o la convivenza sono durati meno di 5 anni e se il super- stite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni. 3 La rendita per coniugi secondo l’articolo 44 capoverso 5 corrisponde al massimo all’importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP. …54 4 Le prestazioni di PUBLICA ai sensi del capoverso 3 sono ridotte nella misura in cui, sommate alle prestazioni delle altre assicurazioni alle quali è dato diritto in seguito al decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita, in parti- colare dell’AVS e dell’AI, superano l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.
Art. 46a55 Prelievo di capitale al posto di una rendita per coniugi o conviventi 1 Le rendite per coniugi o conviventi di cui all’articolo 46 capoverso 1 lettere a e c possono essere percepite interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale. Questo si applica anche alle rendite per coniugi o conviventi
54 Periodo abrogato mediante la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, approvata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 55 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera b, sempreché la persona defunta benefi- ciava di una rendita di invalidità. 2 Se desidera percepire la rendita per coniugi o conviventi interamente o parzial- mente sotto forma di liquidazione unica in capitale, l’avente diritto deve trasmettere a PUBLICA una corrispondente dichiarazione scritta e firmata di proprio pugno. Questa dichiarazione deve pervenire a PUBLICA prima del secondo pagamento della rendita. Eventuali pagamenti della rendita sono dedotti dalla liquidazione in capitale. 3 La liquidazione in capitale corrisponde al valore in contanti della rendita percepita come liquidazione in capitale.
4 Le rendite per coniugi o conviventi sono ridotte in misura corrispondente alla
liquidazione in capitale ottenuta. 5 Se il coniuge o il convivente superstite non ha ancora compiuto il 45° anno di età, la liquidazione in capitale è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato a partire dall’età dell’avente diritto al momento del decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità fino a raggiungere 45 anni. La liquida- zione in capitale corrisponde però almeno al capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50.
Art. 46b56 Capitale supplementare garantito in caso di decesso Se il capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50 supera il capitale di copertura necessario per la rendita di cui all’articolo 46 capoverso 1, la parte ecce- dente è versata all’avente diritto sotto forma di liquidazione unica in capitale secondo l’articolo 44 o 45.
Art. 47 Diritto alla rendita per orfani 1 I figli di un assicurato o di un beneficiario di rendita defunto hanno diritto a una rendita per orfani. 2 Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. 3 Il diritto alla rendita per orfani sussiste finché il figlio ha compiuto il 18° anno di età. Esso sussiste inoltre fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che il figlio si trova ancora in formazione o è invalido nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI. 4 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere forni- ta spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.
56 Introdotto mediante la decisone dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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5 Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o il beneficiario della rendita doveva provvedere.
Art. 48 Entità della rendita per orfani
1 La rendita per orfani ammonta:
a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: – a un sesto della rendita di invalidità assicurata; b. al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: – a un sesto della rendita corrente; c. al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: – a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36.
2 Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani.
Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso.57 A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell’ordine seguente: a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata; b. le persone che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; c. i figli della persona assicurata; d. i genitori.
2 Non sono aventi diritto le persone che percepiscono una rendita per coniugi o
conviventi da un altro istituto di previdenza. 3 Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari. 4 Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto alla Cassa di previdenza della Confederazione.58
57 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 58 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287).
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Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde alla metà dell’avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Esso è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani (art. 47 e 48).59
Sezione 3: Prestazioni di invalidità
Art. 51 Invalidità 1 Il diritto alle prestazioni di invalidità sussiste soltanto se vi è una decisione esecu- toria dell’AI.
2 Ha diritto alle prestazioni di invalidità la persona assicurata che:
a. ai sensi dell’AI, è invalida per almeno il 40 per cento ed era assicurata pres- so PUBLICA al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (art. 23 lett. a LPP); b. in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro com- presa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicu- rata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. b LPP); oppure c. è diventata invalida quando era minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. c LPP). 3 È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragione- volmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’inca- pacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. 6 LPGA). 4 In caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età il diritto alla rendita di invalidità è dato unicamente se l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità è insorta prima del pensionamento.
Art. 52 Nascita ed estinzione del diritto 1 Il diritto alle prestazioni di invalidità di PUBLICA nasce al più presto alla cessa- zione del diritto della persona assicurata alla continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
59 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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2 Il diritto si estingue:
a. al decesso del beneficiario della rendita; b. nella misura in cui è nuovamente raggiunta la capacità al lavoro; oppure c. dopo il compimento del 65° anno di età. 3 A contare dal compimento del 65° anno di età è erogata una rendita di vecchiaia al posto della rendita di invalidità. Tale rendita di vecchiaia non può essere prelevata sotto forma di capitale.
Art. 53 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio 1 Con l’erogazione di una rendita di invalidità la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio secondo l’articolo 24 e del premio di rischio secondo l’articolo 26 in misura corrispondente al diritto alla rendita.
2 L’esenzione:
a. è data a prescindere dal fatto che l’invalidità sia dovuta a infortunio o malat- tia; b. comprende anche gli aumenti futuri degli accrediti di vecchiaia dovuti all’età.
Art. 54 Avere di vecchiaia di una persona invalida 1 L’avere di vecchiaia di una persona invalida è ripartito in una parte attiva e in una parte passiva corrispondenti al diritto alla rendita. 2 Nella misura in cui la persona assicurata percepisce una rendita di invalidità, la parte passiva del suo avere di vecchiaia è aumentata in ragione degli accrediti annui di vecchiaia che le sarebbero stati accordati se non fosse divenuta invalida; è deter- minante in questo caso il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità non sono prese in consi- derazione.60 3 Per il calcolo della rendita di vecchiaia è applicabile per analogia l’articolo 39.
4 In caso di reinserimento la prestazione di uscita corrisponde alla parte dell’avere di vecchiaia costituito secondo il capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con la fine del diritto alla rendita di invalidità.61
60 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 61 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, approvata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287).
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Art. 55 Trattamento dei contributi volontari di risparmio (art. 25) in caso di invalidità
1 In caso di invalidità parziale l’avente diritto può disporre nei seguenti modi
dell’avere accumulato con i contributi volontari di risparmio (art. 25): a. conservarlo a favore di un successivo aumento della rendita di vecchiaia (art. 39 cpv. 2); oppure b. riscuotere la parte corrispondente al diritto alla rendita parziale come liqui- dazione unica in capitale. 2 In caso di invalidità totale l’avere accumulato è versato come liquidazione unica in capitale.
3 In caso di decesso l’avere accumulato è versato conformemente all’articolo 43
capoverso 2.
Art. 56 Entità del diritto a una rendita di invalidità L’invalido ha diritto: a. a un quarto della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 40 per cento ai sensi della LAI; b. alla metà della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 50 per cento ai sensi della LAI; c. ai tre quarti della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 60 per cento ai sensi della LAI; d. all’intera rendita di invalidità nel caso di un’invalidità di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.
Art. 57 Calcolo della rendita di invalidità 1 Le prestazioni di invalidità sono calcolate secondo il tasso di conversione applica- bile all’età ordinaria di pensionamento AVS (all. 3). In tale ambito sono computati come avere di vecchiaia: a. l’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 che la persona assicurata ha acqui- sito fino alla nascita del diritto alla prestazione di invalidità; e b. la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l’articolo 24 a contare dalla nascita del diritto alla prestazione di invalidità fino al compimento del 65° anno di età. È determinante ai fini dell’entità degli accrediti di vecchiaia il guadagno assicurato al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità non sono prese in considera- zione.62
62 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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2 L’avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia sono rimunerati con un interesse del due per cento. Si applica l’articolo 36a capoversi 1 e 2.63 3 Gli aumenti dei contributi di risparmio dovuti a aumenti salariali e i riscatti pagati dopo l’insorgere dell’incapacità al lavoro non sono presi in considerazione nel calcolo dell’avere di vecchiaia secondo il capoverso 1. I corrispondenti riscatti e contributi di risparmio della persona assicurata, come pure il premio di rischio sugli aumenti salariali sono rimborsati. 4 La prestazione di invalidità non deve superare il 60 per cento del guadagno assicu- rato al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di inva- lidità non sono prese in considerazione.64 5 Se il diritto a una rendita di invalidità nasce nel corso di un congedo non pagato o di un congedo parzialmente pagato, l’ultimo guadagno assicurato prima dell’inizio del congedo è determinante per il calcolo della rendita di invalidità. 6 Per il calcolo delle rendite per superstiti secondo gli articoli 46 capoverso 1 lettera a e 48 capoverso 1 lettera a sono determinanti il guadagno assicurato e l’avere di vecchiaia al momento del decesso.
Art. 58 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità 1 I beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso. 2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere forni- ta spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è sospeso.
Art. 59 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità La rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità ammonta a un sesto della rendita di invalidità.
63 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 64 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Capitolo 7: Rendita transitoria, invalidità professionale e piano sociale Sezione 1: Rendita transitoria
Art. 60 Diritto 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria dall’inizio della rendita di vecchiaia fino all’età ordinaria di pensionamento AVS.
2 La persona assicurata deve comunicare a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima
dell’inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se intende percepire una mezza rendita transitoria, una rendita transitoria intera o nessuna rendita transitoria. 3 Il datore di lavoro e la persona assicurata devono accreditare a PUBLICA, al più tardi prima dell’inizio del diritto alla rendita, le loro quote di finanziamento della rendita transitoria effettivamente richiesta, stabilite dalle disposizioni del diritto del lavoro.
4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della
riscossione della rendita transitoria, se intende finanziare la propria quota confor- memente ai principi di calcolo secondo gli allegati 4 o 5: a. con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (all. 4 cifra I, tabella 1 o 2); b. con il riscatto della riduzione ai sensi della lettera a (all. 4 cifra II); oppure c. con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell’età AVS, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, alle quali ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (all. 5 cifra I, tabella 1 o 2).65 5 In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età AVS di un beneficiario della rendita che ha optato a favore del finanziamento secondo il capoverso 4 lettera c, le prestazioni per superstiti sono ridotte sotto il profilo attuariale (all. 5 cifra II).66 6 Chi percepisce la rendita di vecchiaia come capitale può esigere la rendita transito- ria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 4 lettera b.67
Art. 61 Entità della rendita transitoria 1 La rendita transitoria corrisponde all’importo massimo della mezza rendita o della rendita intera AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione.
2 I datori di lavoro comunicano a PUBLICA il grado medio di occupazione tre mesi
prima dell’uscita per motivi di età della persona assicurata.
65 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 66 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 67 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287).
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Sezione 2: Prestazione di invalidità professionale
Art. 62 Diritto 1 In caso di invalidità professionale la persona assicurata ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. una decisione dell’AI che esclude il diritto a una rendita o che prevede sol- tanto una rendita parziale passa in giudicato; e c. i provvedimenti di integrazione sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa della persona assicurata. 2 È data invalidità professionale integrale se per motivi di salute una persona assicu- rata non è più in grado di esercitare l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell’AI non ha diritto a una rendita. 3 È data invalidità professionale parziale se per motivi di salute una persona assicu- rata: a. non è più in grado di esercitare l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell’AI ha diritto a una rendita parziale; oppure b. è solo parzialmente in grado di esercitare l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell’AI non ha alcun diritto a una rendita, oppure soltanto il diritto a una rendita parziale che non superi il grado di invalidità professionale secondo l’articolo 63 capoverso 6.
4 La presenza di un’invalidità professionale è constatata dal MedicalService su
richiesta del datore di lavoro. 5 Il MedicalService si esprime in merito al momento in cui è subentrata l’invalidità professionale integrale o parziale. La sua decisione è determinante per la fissazione della nascita del diritto alle prestazioni in seguito a invalidità professionale. 6 Il diritto alle prestazioni in seguito a invalidità professionale si estingue con il decesso del beneficiario della prestazione, ma al più tardi e nella misura in cui la persona assicurata ha diritto a una rendita dell’AI o a una rendita di vecchiaia dell’AVS o nella misura in cui, secondo le constatazioni del MedicalService, non sussiste più alcuna invalidità professionale. Se l’AI versa retroattivamente le sue rendite, le rendite AI di sostituzione versate in eccesso devono essere restituite alla Cassa di previdenza della Confederazione (art. 63 cpv. 1 lett. b). PUBLICA può esigere il pagamento direttamente dall’AI.68
68 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287).
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7 I beneficiari di prestazioni di invalidità professionale hanno diritto a una rendita per figli complementare alla rendita di invalidità professionale per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso (art. 47). Il diritto a una rendita per figli nasce simultaneamente al diritto alla rendita di invalidità profes- sionale. Esso si estingue con la soppressione della rendita di invalidità professionale o se le condizioni ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 non sono più adempiute. L’articolo 47 capoverso 4 si applica anche alle rendite per figli complementari alla rendita di invalidità professionale. 8 In funzione del grado di invalidità professionale (art. 63 cpv. 6) vi è diritto all’esenzione dai contributi e dal premio nonché alla costituzione dell’avere di vecchiaia in analogia agli articoli 53 e 54. 9 Il datore di lavoro trasferisce a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento: a. delle prestazioni in seguito a invalidità professionale; e b. dell’esenzione dai contributi di risparmio corrispondente al grado di invali- dità professionale (art. 63 cpv. 6).
Art. 63 Genere e entità delle prestazioni di invalidità professionale
1 La prestazione di invalidità professionale si compone di:
a. una rendita di invalidità professionale; b. una rendita AI di sostituzione. 2 La rendita annuale intera di invalidità professionale corrisponde alla rendita annua- le intera di invalidità di PUBLICA secondo l’articolo 56. 3 La rendita annuale intera AI di sostituzione corrisponde all’importo massimo della rendita intera AVS, ponderato in funzione del grado medio di occupazione. I datori di lavoro comunicano a PUBLICA il grado medio di occupazione. 4 La rendita intera per figli complementare alla rendita di invalidità professionale corrisponde a un sesto della rendita intera di invalidità professionale. 5 Il diritto alle prestazioni di invalidità professionale sussiste in misura pari al grado di invalidità professionale. 6 Il grado di invalidità professionale corrisponde alla differenza tra il guadagno assicurato prima e il guadagno assicurato dopo che è subentrato il danno alla salute e sono state eseguite misure mediche o provvedimenti di integrazione professionale; si tiene conto di un’eventuale rendita parziale assegnata dall’AI.
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Sezione 3: Prestazioni del piano sociale
Art. 64 Se un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione scioglie il rapporto di lavoro con una persona assicurata che ha compiuto il 58° anno di età, senza che questa ne abbia colpa, è dato diritto a una rendita di vecchiaia a vita e a una rendita transitoria ai sensi dell’articolo 61, finanziata dal datore di lavoro. L’entità della rendita di vecchiaia è retta dall’articolo 63 capoverso 2. L’articolo 62 capoverso 9 si applica per analogia al finanziamento della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria.
Capitolo 8: Disposizioni comuni concernenti le prestazioni
Art. 65 Limitazione dei diritti 1 I diritti che vanno oltre il presente regolamento, in particolare i diritti a risorse non vincolate della Cassa di previdenza della Confederazione o di PUBLICA, non pos- sono essere fatti valere nell’ambito dell’assicurazione secondo il presente regola- mento. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione parziale. 2 In caso di uscita di un datore di lavoro o di un’unità amministrativa da PUBLICA o da una cassa di previdenza oppure in caso di cambiamento di statuto (art. 32f LPers) la procedura nonché i diritti delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite sono retti dalle disposizioni legali e dal regolamento di liquidazione parziale.
Art. 66 Erogazione delle prestazioni come liquidazione in capitale
1 Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita
secondo le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che: a. la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è inferiore al due per cento dell’im- porto minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS; b. la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6 per cento o la rendita per orfani è inferiore al due per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS; c. la rendita di invalidità o la rendita di invalidità professionale è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è inferiore al due per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS. 2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti della persona assi- curata o dei suoi superstiti nei confronti di PUBLICA, in particolare i diritti a even- tuali futuri adeguamenti legali o volontari all’evoluzione dei prezzi nonché alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità.
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Art. 67 Rapporto con le prestazioni legali Se per la persona assicurata obbligatoriamente in virtù della LPP le prestazioni secondo il presente regolamento sono inferiori alle prestazioni secondo la LPP, sono versate queste ultime prestazioni.
Art. 68 Prestazioni dopo l’uscita da PUBLICA
1 Se PUBLICA rimane competente per il caso di previdenza dopo l’uscita dalla
stessa, le prestazioni sono rette dalle disposizioni regolamentari valide al momento della nascita del diritto. 2 Se le condizioni della prestazione mutano dopo la prima assegnazione della stessa, i diritti alle prestazioni sono valutati in funzione delle disposizioni valide al momento della nuova valutazione del diritto.
Art. 69 Obbligo di prestazione anticipata di PUBLICA Se PUBLICA è tenuta a fornire una prestazione anticipata perché l’istituto di previ- denza al quale compete la fornitura della prestazione non è ancora stato designato e perché l’avente diritto era assicurato da ultimo presso PUBLICA (art. 26 cpv. 4 LPP), il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP. Se risulta a posteriori che PUBLICA non era tenuta a fornire la prestazione, gli importi anticipati sono recla- mati con interesse all’istituto di previdenza tenuto a fornire la prestazione.
Art. 70 Pagamento delle prestazioni
1 Le prestazioni di PUBLICA sono versate sul conto bancario o postale designato
dall’avente diritto. Tutti i versamenti sono effettuati esclusivamente su un unico conto. I costi dovuti al versamento su un conto estero possono essere addossati alla persona assicurata. Il versamento viene effettuato in ogni caso in franchi svizzeri.
2 Le prestazioni ricorrenti di PUBLICA sono trasferite nel corso dei primi dieci
giorni del mese. 3 Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale sono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione. 4 La prestazione è versata integralmente per il mese in cui nasce o si estingue il diritto.
Art. 71 Rettifica di prestazioni 1 PUBLICA provvede alla rettifica se risulta a posteriori che una prestazione è stata fissata in maniera inesatta.
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2 Se PUBLICA ha fornito una prestazione di rendita troppo bassa, il pagamento di
prestazioni arretrate che va operato in seguito alla rettifica è effettuato con interesse (all. 1, n. 3) a contare dalla nascita del diritto.69
Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente
1 Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve
restituirla con interesse (all. 1 n. 4).70
2 Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinun-
ciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.
Art. 73 Prescrizione
1 La prescrizione dei diritti alle prestazioni è retta dall’articolo 41 LPP.
2 La prescrizione dei diritti di restituzione è retta dall’articolo 35a LPP.
Art. 74 Certificato di vita 1 PUBLICA può vincolare il pagamento della prestazione di rendita a un certificato di vita. 2 Gli aventi diritto con domicilio all’estero ricevono ogni anno un formulario corri- spondente. Se questo non è rinviato interamente compilato a PUBLICA entro il termine impartito, il pagamento della rendita è sospeso senza altra comunicazione.
Art. 75 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e di invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza della Confederazione. L’organo paritetico decide ogni anno se e in quale misura le rendite sono adeguate. La decisione è spiegata nel rapporto annuale. È fatto salvo l’arti- colo 36 capoverso 1 LPP.
Art. 76 Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio
1 PUBLICA può ridurre le sue prestazioni in maniera corrispondente se l’AVS/AI
riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l’avente diritto ha provocato il deces- so o l’invalidità per colpa grave o si è opposto a un provvedimento d’integrazione dell’AI.
69 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 70 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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2 Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle presta- zioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.
Art. 77 Sovraindennizzo
1 Le prestazioni di PUBLICA in caso di decesso o di invalidità sono ridotte se,
unitamente agli altri proventi computabili di medesimo genere e destinazione a favore della persona assicurata o dei suoi superstiti, superano il 100 per cento del salario di cui la persona assicurata è presumibilmente privato. 2 Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare versa una rendita di invalidità oltre l’età del pensionamento, la rendita di vecchiaia di PUBLICA pagabile a contare da tale data è trattata come una rendita di invalidità.
3 Si considerano proventi computabili ai sensi del capoverso 1:
a. le prestazioni dell’AVS e dell’AI; b. le prestazioni dell’assicurazione militare; c. le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni; d. le prestazioni delle assicurazioni sociali svizzere ed estere; e. le prestazioni della previdenza professionale; f. le prestazioni di assicurazioni private ai cui costi il datore di lavoro ha con- tribuito almeno per metà; g. ulteriori redditi da attività lucrativa o sostitutivi conseguiti o ragionevol- mente ancora conseguibili del beneficiario di prestazioni di invalidità. 4 Le prestazioni di vecchiaia sono ridotte se, unitamente alle prestazioni dell’assicu- razione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, superano il 100 per cento del salario di cui la persona assicurata è presumibilmente privato. 5 Le prestazioni di assicurazioni private i cui premi sono stati pagati personalmente dalla persona assicurata, gli assegni per grandi invalidi, le indennità, gli importi per riparazione morale e le altre prestazioni analoghe non sono presi in considerazione come proventi computabili. 6 Si tiene conto globalmente delle prestazioni per superstiti di PUBLICA e degli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi del capoverso 3. Le eventuali liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite.
7 La quota di prestazioni assicurate non pagate a motivo del sovraindennizzo è
devoluta alla Cassa di previdenza della Confederazione. 8 Se l’assicurazione militare, l’assicurazione contro gli infortuni o l’AVS/AI rifiuta o riduce le prestazioni a motivo del comportamento di grave negligenza o intenzionale della persona assicurata, per la fissazione delle prestazioni di PUBLICA si prendono
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in considerazione le prestazioni non ridotte ai sensi della LAM, della LAINF o della LAVS/LAI. 9 Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle presta- zioni di PUBLICA. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regola- mento per i casi di rigore.
Art. 78 Diritti nei confronti di terzi responsabili Al momento dell’evento assicurato PUBLICA subentra, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di altri beneficiari ai sensi dell’articolo 49 nei confronti di terzi responsabili di detto evento.
Art. 79 Prestazioni volontarie nei casi di rigore 1 In speciali casi di rigore la Commissione della cassa può, su richiesta motivata della persona assicurata e del beneficiario della rendita, accordare l’erogazione di una prestazione non espressamente prevista dal presente regolamento, ma corrispon- dente allo scopo previdenziale di PUBLICA.
2 La Commissione della Cassa disciplina in un regolamento per i casi di rigore i
dettagli concernenti la definizione del caso di rigore, l’entità e la durata della presta- zione.
Capitolo 9: Prestazioni di uscita
Art. 80 Diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età Non è dato diritto a una prestazione di uscita se il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età, salvo se la persona assicurata ha apportato una prestazione di uscita a PUBLICA. In questo caso la persona assicurata ha diritto alla prestazione di uscita apportata, compreso l’interesse (all. 1 n. 5).71
Art. 81 Diritto in caso di cessazione completa del rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età 1 La persona assicurata ha diritto a una prestazione di uscita se cessa completamente il rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età, senza che subentri un evento di previdenza. 2 Nel caso di una persona parzialmente invalida il diritto è limitato alla prestazione di uscita sulla parte attiva dell’assicurazione.
71 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre. 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Art. 82 Forma di ottenimento della protezione previdenziale 1 La prestazione di uscita della persona assicurata è trasferita all’istituto di previ- denza del nuovo datore di lavoro se la persona assicurata conclude un nuovo rap- porto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età.
2 Non appena è a conoscenza dell’uscita della persona assicurata, PUBLICA lo
invita a fornirle le indicazioni necessarie al trasferimento della prestazione di uscita.
3 PUBLICA informa gli assicurati che non concludono un nuovo rapporto di lavoro
in merito alle possibilità di conservare la protezione previdenziale ed esige da parte loro le informazioni corrispondenti. Gli assicurati devono comunicare a PUBLICA in quale forma ammessa (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio) intendono conservare la loro protezione previdenziale. La loro prestazione di uscita può essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio. 4 In assenza di comunicazione da parte della persona assicurata, PUBLICA trasferi- sce la prestazione di uscita alla fondazione dell’istituto collettore, al più presto dopo un termine di sei mesi e al più tardi dopo due anni. 5 La rimunerazione della prestazione di uscita è retta dall’articolo 2 capoversi 3 e 4 LFLP (all. 1 n. 6).72 6 Se la persona assicurata riduce il suo grado di occupazione senza che subentri un evento di previdenza, la totalità dell’avere di vecchiaia risparmiato fino a quel mo- mento rimane presso PUBLICA. Entro il termine di tre mesi dalla riduzione del grado di occupazione la persona assicurata può nondimeno fare valere per scritto il trasferimento della quota di avere di vecchiaia corrispondente a tale riduzione. Al trasferimento di questa quota si applicano per analogia i capoversi 1 e 3. È fatto salvo il mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c per gli assicurati che hanno compiuto il 58° anno di età ma che non hanno ancora compiuto il 60° anno di età. Nel caso di riduzioni del grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età si applica l’articolo 84°a.73
Art. 83 Pagamento in contanti 1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se: a. lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Liechtenstein; è fatto salvo il capoverso 4; b. inizia un’attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure c. la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo che ha versato.
72 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 73 Quarto e quinto periodo introdotti dalla decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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2 La persona assicurata deve fornire la prova dell’esistenza di un motivo di paga- mento in contanti. Deve in particolare esibire: a. una conferma del controllo degli abitanti in caso di partenza definitiva dalla Svizzera; b. una conferma della cassa di compensazione AVS in caso di inizio di un’attività lucrativa indipendente.
3 In caso di dubbio PUBLICA può esigere ulteriori prove.
4 La persona assicurata non può esigere un pagamento in contanti pari all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell’uscita da PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e sottostà ulteriormente in detto Stato all’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e dei rischi di decesso e di invalidità. 5 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti in ragione dell’avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell’uscita da PUBLICA secondo l’articolo 15 LPP se trasferisce il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein e vi inizia un’attività lucrativa indipendente. 6 Nel caso degli assicurati coniugati il pagamento in contanti della prestazione di uscita presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. 7 Sono fatte salve eventuali limitazioni legali di pagamento se negli ultimi tre anni precedenti il pagamento in contanti la persona assicurata ha effettuato un riscatto per migliorare la propria protezione previdenziale.
Art. 84 Diritto in caso di cessazione intera o parziale del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età74 1 Se per motivi diversi dal decesso e dall’invalidità il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età (art. 37 cpv. 3 e art. 38 cpv. 4), la persona assicurata può optare tra: a. il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro; b. il prelievo delle prestazioni di vecchiaia; oppure c.75 il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio, se è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione.
74 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 75 Introdotta mediante la decisione dell’OPCPC del 2 e 15 settembre 2009, nonché del 20 ottobre 2009, approvate dal CF l’11 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (FF 2009 7381).
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2 Gli assicurati che hanno compiuto il 65° anno di età possono chiedere il trasferi- mento della prestazione di uscita di cui al capoverso 1 lettera a solo se sono ammessi nell’assicurazione secondo il regolamento dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e la loro previdenza è protratta secondo l’articolo 33b LPP.76
Art. 84a77 Diritto in caso di riduzione dello stipendio annuo determinante dopo il compimento del 60° anno di età Se per motivi diversi dall’invalidità lo stipendio annuo determinante di una persona assicurata si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 60° anno di età, la persona assicurata può optare, oltre alle possibilità di cui all’articolo 84, tra: a. il mantenimento presso PUBLICA dell’avere di vecchiaia risparmiato fino a quel momento; b. il mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c.
Art. 85 Calcolo 1 La prestazione di uscita è calcolata in base all’articolo 15 LFLP (diritti nel primato dei contributi) e corrisponde all’importo dell’avere di vecchiaia ai sensi dell’arti- colo 36 esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso è dato almeno diritto alla prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP o all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP, qualora quest’ultimo superi la prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP. 2 Deduzione fatta dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni, del ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza e dei pagamenti in seguito a divorzio, l’importo minimo di cui all’articolo 17 LFLP si compone almeno della somma:78 a.79 delle prestazioni di uscita portate con sé e dei riscatti effettuati dalla persona assicurata, entrambi con interesse, secondo l’articolo 36a capoversi 3 e 4 let- tera b (all. 1 n. 2 e 6); b. dei contributi versati durante il periodo di contribuzione dalla persona assi- curata, senza interesse e aumentati del quattro per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età, ma al massimo del 100 per cento; i contributi volontari di risparmio di cui all’articolo 25 non sono presi in considerazione; c.80 gli eventuali riscatti effettuati dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 87, con interesse, secondo l’articolo 36a capoversi 3 e 4 lettera b (all. 1 n. 2).
76 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 77 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 78 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 79 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 80 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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3 Il tasso di interesse per la rimunerazione secondo il capoverso 2 si basa sulla LFLP. Durante un periodo di copertura insufficiente esso può essere ridotto al tasso con cui viene rimunerato l’avere di vecchiaia.81 4 Non sono computati (art. 17 cpv. 2 lett. f LFLP) i contributi eventualmente prele- vati per colmare la copertura insufficiente (art. 34). …82 5 Se in caso di congedo non pagato di cui all’articolo 18a o di mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c la persona assicurata ha pagato i contributi di risparmio e il premio di rischio del datore di lavoro, tali contributi e tale premio non sono considerati contributi del lavoratore per il calcolo della prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP.83 6 La prestazione di uscita calcolata secondo il capoverso 1 è aumentata di un eventu- ale avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 25).84
Art. 86 Rettifica delle prestazioni di uscita Se PUBLICA ha fornito una prestazione di uscita troppo bassa, l’interesse sugli arretrati è retto dall’articolo 7 LFLP (all. 1 n. 7).85
Art. 87 Partecipazione del datore di lavoro al riscatto 1 Se il datore di lavoro ha partecipato al riscatto della persona assicurata, l’importo corrispondente è dedotto dalla prestazione di uscita.
2 La deduzione si riduce per ogni anno di contribuzione a contare dal pagamento
della partecipazione del datore di lavoro nella misura di un decimo dell’importo assunto dal datore di lavoro. La parte non utilizzata è devoluta a un conto di riserve di contributi del datore di lavoro.
Art. 88 Informazioni in caso di libero passaggio In caso di libero passaggio la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell’istituto collettore ricevono le seguenti informa- zioni da PUBLICA:
81 In origine articolo 85 capoverso 4 secondo periodo. Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 82 Introdotto mediante le decisioni dell’OPCPC del 2 e 15 settembre 2009, approvate dal CF l’11 novembre 2009 (FF 2009 7381). Abrogato dalla decisione dell’OPCPC dell’8 set- tembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, con effetto dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 83 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 84 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). In origine articolo 85 capoverso 3. 85 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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a. l’entità dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36; b. l’entità dell’importo minimo secondo l’articolo 85 capoverso 2 (art. 17 LFLP); c. l’entità dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP; d. …86; e. l’entità dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni secondo gli articoli 91–98; f. informazioni concernenti la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza ai sensi degli articoli 91 e 94; g. se del caso l’entità dell’avere di vecchiaia al compimento del 50° anno di età o al 1° gennaio 1995; h. se del caso l’entità dell’avere di vecchiaia in caso di matrimonio o al 1° gen- naio 1995; i. se del caso l’entità della prestazione di uscita trasferita nel quadro di un divorzio.
Art. 89 Conservazione della protezione previdenziale in casi particolari PUBLICA effettua in ogni caso il conteggio come nel caso del libero passaggio se la persona assicurata passa dalla Cassa di previdenza della Confederazione a un’altra cassa di previdenza di PUBLICA.
Art. 90 Restituzione della prestazione di uscita a PUBLICA 1 Se PUBLICA deve fornire prestazioni ai superstiti o prestazioni di invalidità dopo avere trasferito la prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, tale prestazione di uscita le deve essere restituita con interesse (all. 1 n. 8) nella misura in cui è necessaria al pagamento delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità.87 2 Se la prestazione di uscita è stata pagata a un invalido o ai suoi superstiti, l’entità delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità è calcolata in base alla prestazione di uscita restituita.
86 Abrogata mediante dell’OPCPC del 5 novembre 2008, approvata dal CF il 14 gennaio 2009, con effetto dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 87 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Capitolo 10: Promozione della proprietà d’abitazioni
Art. 91 Prelievo anticipato e costituzione in pegno 1 Per finanziare la proprietà d’abitazioni ad uso proprio ai sensi degli articoli 1–4 OPPA, la persona assicurata può effettuare il prelievo anticipato di prestazioni di PUBLICA prima della loro scadenza oppure costituire in pegno il diritto alle presta- zioni di previdenza o ancora costituire in pegno un importo pari all’entità della prestazione di uscita.
2 PUBLICA può prelevare emolumenti amministrativi sui prelievi anticipati e la
costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d’abitazioni. Essi sono stabiliti nel regolamento dei costi e comunicati preliminarmente alla persona assicu- rata su sua richiesta.88
Art. 92 Prelievo anticipato 1 Le richieste di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d’abitazioni ad uso proprio sono trattate nell’ordine della loro ricezione. 2 L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Tale importo minimo non si applica all’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e di partecipazioni analoghe. 3 Il prelievo anticipato può essere fatto valere ogni cinque anni fino al compimento del 62° anno di età.89 Se prima dell’ammissione a PUBLICA la persona assicurata ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza, gli anni trascorsi da quel momento devono essere presi in considerazione. 4 La persona assicurata può effettuare fino al 50° anno di età un prelievo anticipato pari all’entità della prestazione di uscita. 5 La persona assicurata che ha superato l’età di 50 anni può effettuare al massimo un prelievo anticipato pari al maggiore di entrambi gli importi seguenti: a. l’importo della prestazione di uscita attestata al compimento del 50° anno di età, aumentato dei rimborsi effettuati dal compimento del 50° anno di età e diminuito dell’importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni destinati alla proprietà d’abitazioni dal compimento del 50° anno di età; b. la metà della differenza tra la prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio già destinata a quel momento alla proprietà d’abitazioni. 6 Nel caso delle persone assicurate coniugate il prelievo anticipato presuppone il consenso scritto del coniuge. PUBLICA può esigere l’autenticazione della firma. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso
88 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dalCF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 89 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dalCF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. 7 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
Art. 93 Rimborso
1 L’importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato se:
a. la proprietà d’abitazioni è alienata; b. sulla proprietà d’abitazioni sono concessi diritti economicamente equivalenti a un’alienazione; oppure c. al decesso della persona assicurata non è esigibile nessuna prestazione di previdenza.
2 L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:
a.90 al compimento del 62° anno di età; b. al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure c. al pagamento in contanti della prestazione di uscita. 3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 capoverso 2 lettera e. L’importo minimo del rimborso è di 20 000 franchi. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all’importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.
Art. 94 Costituzione in pegno
1 La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBLICA.
2 L’importo massimo costituibile in pegno corrisponde all’importo massimo che può essere prelevato anticipatamente. 3 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessa- ta la somma costituita in pegno, per: a. il pagamento in contanti della prestazione di uscita; b. il pagamento della prestazione di previdenza; c. il trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del coniuge dell’a persona assicurata.
4 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBLICA deve garantire
l’importo corrispondente.
90 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza PUBLICA deve comunicare
al creditore pignoratizio il destinatario e l’entità del trasferimento della prestazione di uscita. 6 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
Art. 95 Documenti da presentare Se intende ottenere un prelievo anticipato o effettuare una costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare a PUBLICA i documenti contrattuali relativi all’acquisto o alla costruzione della proprietà d’abitazioni o all’ammortamento dei mutui ipotecari, il regolamento rispettivamente il contratto di locazione o di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e i docu- menti corrispondenti nel caso di partecipazioni analoghe.
Art. 96 Pagamento
1 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in
cui la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa.
2 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato dietro presentazione dei docu-
menti corrispondenti e d’intesa con la persona assicurata, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b OPPA. 3 Il capoverso 2 si applica per analogia al pagamento in seguito alla realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di previdenza. 4 Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragione- volmente preteso entro sei mesi, PUBLICA stabilisce un ordine di priorità che deve essere reso noto all’autorità di vigilanza.
Art. 97 Calcolo del diritto residuo alle prestazioni 1 In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno l’ave- re di vecchiaia è diminuito nella misura dell’importo in questione e le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispondente.91 L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è anch’esso ridotto nella medesima proporzione. 2 Per evitare diminuzioni della protezione previdenziale consecutive a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso e di invalidità, PUBLICA informa la persona assicurata in merito alle possibilità di concludere un’assicurazione di rischio presso un’assicurazione privata.
91 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dalCF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Art. 98 Rimborso di imposte pagate Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno a un istituto della previdenza professionale. Il rimborso non può essere dedotto dal reddito imponibile.
Capitolo 11: Divorzio
Art. 99 Trasferimento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio Le corrispondenti disposizioni del CC, della LPP e della LFLP, comprese le disposi- zioni di esecuzione, si applicano alla divisione e al trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio.
Art. 100 Calcolo del diritto residuo alle prestazioni, nuovo riscatto 1 L’importo stabilito dal tribunale della prestazione di uscita da trasferire all’istituto di previdenza del coniuge divorziato determina una riduzione delle prestazioni assicurate. 2 L’avere di vecchiaia si riduce in misura pari all’importo trasferito. Anche l’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione. 3 Se il tribunale decide che una parte della prestazione di uscita della persona assicu- rata deve essere trasferita all’istituto di previdenza del coniuge oppure che essa deve essere computata nelle pretese fondate sul divorzio che garantiscono la previdenza, la persona assicurata può riscattarla nuovamente nella misura della prestazione di uscita trasferita. È applicabile l’articolo 32 capoverso 4.92 Capitolo 12: Contenzioso
Art. 101 1 Il giudizio delle controversie tra PUBLICA, i datori di lavoro e gli aventi diritto compete ai tribunali designati dai Cantoni ai sensi dell’articolo 73 LPP. Tali tribu- nali sono pure competenti per giudicare le controversie secondo l’articolo 73 capo- verso 1 lettere a–d LPP. 2 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale la persona assicurata era impiegata. 3 Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate con ricorso al Tribu- nale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).
92 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287).
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Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni transitorie
Art. 102 Disciplinamento transitorio per i contributi di risparmio delle persone assicurata 1 La diminuzione dei contributi di risparmio ammonta, per le persone assicurate che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento avevano compiuto: a. il 45°, ma non ancora il 50° anno di età: a un punto percentuale durante sette anni; b. il 50°, ma non ancora il 55° anno di età: a due punti percentuali durante sette anni.
2 Il datore di lavoro assume i costi di questo sgravio contributivo.
Art. 10393 Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente 1 Tutte le rendite, i supplementi fissi, le rendite transitorie e le rendite AI di sostitu- zione, fondati sul diritto previgente, sono trasferiti per lo stesso importo. 2 La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all’ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (all. 6).
3 Le rendite assegnate in seguito a scioglimento amministrativo del rapporto di
servizio ai sensi dell’articolo 32 degli Statuti della CFA e dell’articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiun- gimento dell’età ordinaria AVS. 4 Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne: a. l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi (art. 75); b. le rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore del presente regola- mento, ma che si riferiscono a prestazioni fondate sul diritto previgente (art. 43–48); c. la fine del diritto alle rendite per superstiti (art. 44 cpv. 4, art. 45 cpv. 7 e art. 47 cpv. 3 e 4); d. la riscossione di eventuali contributi di risanamento (art. 34 e 35); e. il calcolo del sovraindennizzo (art. 77):
1. in caso di decesso del beneficiario della rendita,
2. al raggiungimento dell’età ordinaria AVS da parte del beneficiario della
rendita, oppure
93 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287).
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3. in caso di nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da parte dell’assicu-
razione militare, dell’assicurazione contro gli infortuni o di un’altra assicurazione sociale.
Art. 10494 Supplemento fisso, rendita transitoria e rendita AI di sostituzione secondo il diritto previgente 1 Il diritto al supplemento fisso e alla rendita transitoria fondato sul diritto previgente si estingue: a. quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS; b. quando il coniuge del beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS oppure in caso di divorzio, sempreché il beneficiario della rendita percepisca un supplemento ai sensi dell’arti- colo 29 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CFA o ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CPC; oppure c. quando, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI, il diritto a una rendita AI è modificato oppure il grado di invalidità professionale è aumentato o ridotto in base alle constatazioni del MedicalService. 2 Se il diritto a un supplemento fisso si estingue secondo il capoverso 1 lettera c, la persona che percepisce una rendita di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 ha diritto a una rendita AI di sostituzione ai sensi del presente regolamento, corrispon- dente al grado di invalidità professionale ancora esistente. Ciò si applica anche quando la persona non aveva alcun diritto a un supplemento fisso e il diritto a una rendita AI è stato ridotto per la prima volta con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3 Se il grado di invalidità professionale è ridotto in seguito a una decisione dell’AI o del MedicalService, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regola- mento, l’entità della rendita AI di sostituzione fondata sul diritto previgente è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del grado di invalidità professionale. 4 Il diritto alla rendita AI di sostituzione fondato sul diritto previgente si estingue quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS.
94 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287).
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Art. 10595 Trasferimento di rendite di invalidità 1 Le rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 e le rendite di invalidità professionale di PUBLICA insorte prima dell’entrata in vigore del presente regola- mento sono trasferite a rendite di invalidità professionale di pari importo. 2 Le rendite di invalidità di PUBLICA insorte prima dell’entrata in vigore del pre- sente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità di pari importo. 3 Il presente regolamento si applica alle esigenze (art. 62 e 51) e all’entità (art. 62 e 56) del diritto alla rendita nel caso delle rendite di invalidità e di invalidità pro- fessionale ai sensi dei capoversi 1 e 2. Esso si applica parimenti all’inizio (art. 62 e 52) e al calcolo (art. 63 e 57) del diritto alle prestazioni in seguito ad aumento del grado di invalidità o di invalidità professionale, sempreché tale aumento abbia effetto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. 4 L’articolo 62 capoverso 6 si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi del capoverso 1; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L’articolo 52 capoverso 2 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità ai sensi del capo- verso 2.96 5 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 è ridotto in seguito a una decisione dell’AI o del MedicalService con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’entità della rendita è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del diritto alla rendita. L’entità delle rendite di invalidità insorta prima del 1° giugno 2003 rimane immutata se, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI o viene modificato per la prima volta il diritto a una rendita AI.
Art. 10697 Reinserimento di beneficiari di rendite di invalidità trasferite98 Se il beneficiario di una rendita di invalidità il cui diritto è nato prima del 1° giugno 2003 oppure di una rendita di invalidità professionale di PUBLICA o di una rendita di invalidità di PUBLICA (art. 105 cpv. 1 o 2) il cui diritto è nato prima del 1° luglio 2008 è reinserito con effetto a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, una prestazione di uscita secondo l’articolo 46 OCPC 1 o l’articolo 27 capoverso 3 OCPC 2 viene calcolata per il giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento.99 Per il calcolo della prestazione di uscita (art. 54 cpv. 4)
95 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 96 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 2 e 15 settembre 2009, nonché del 20 ottobre 2009, approvate dal CF l’11 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (FF 2009 7381). 97 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC del 5 novembre 2008, appro- vata dal CF il 14 gennaio 2009, in vigore dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287). 98 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 99 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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questo importo è preso in considerazione nell’avere di vecchiaia accumulato dall’entrata in vigore del presente regolamento secondo l’articolo 54 capoverso 2.
Art. 107 Riassunzione di beneficiari di rendite di vecchiaia trasferite100 1 Se è riassunto presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione e adempie le condizioni dell’assicurazione presso PUBLICA, il beneficiario di una rendita di vecchiaia secondo il diritto in vigore fino al 30 giugno
2008 è nuovamente assicurato presso PUBLICA. In questo caso il suo diritto alla
rendita cessa in misura pari al guadagno assicurato. 101 2 Il capitale di copertura ancora disponibile al momento della riassunzione è accredi- tato come prestazione di entrata conformemente ai principi attuariali. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone il cui diritto a una rendita di vecchiaia è insorto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e alle quali si applica la garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 25 della legge su PUBLICA.
Art. 108 Garanzia secondo l’articolo 25 della legge su PUBLICA 1 La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell’impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento. 2 Il diritto alla garanzia non è preso in considerazione e decade nel calcolo dell’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 107 capoverso 3. 3I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia. 4 I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i ricavi prove- nienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia. 5 In caso di riduzione dell’avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di nuovo riscatto integrali prima del pensiona- mento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato nuovo riscatto.
100 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025). 101 Disposizione modificata secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, appro- vata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Art. 108a102 Disposizioni transitorie relative alla modifica dell’8 settembre 2010 1 Per gli assicurati che al momento della riduzione del grado di occupazione hanno mantenuto la protezione previdenziale secondo il diritto previgente, dopo l’entrata in vigore della presente modifica si applicano le disposizioni concernenti il manteni- mento della previdenza di cui all’articolo 18c (art. 29a e art. 85 cpv. 5). 2 La rimunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita (art. 36a cpv. 4 lett. b) nel 2011 è retta dal tasso di interesse stabilito alla fine del 2010.
Sezione 2: Entrata in vigore
Art. 109 1 Il presente regolamento di previdenza entra in vigore unitamente al contratto di affiliazione.
2 Le modifiche del regolamento di previdenza costituiscono una modifica del con-
tratto di affiliazione. La loro validità è subordinata al consenso della parte contraente al contratto di affiliazione e dell’organo paritetico.
102 Introdotto mediante la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Allegati Allegato 1 Interessi Allegato 2 Riscatto Allegato 3 Tassi di conversione Allegato 4 Rendita transitoria I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia all’inizio dell’ottenimento di una rendita transito- ria II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata Allegato 5 Rendita transitoria I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria II. Riduzione della rendita per superstiti Allegato 6 Riduzione della rendita di vecchiaia all’ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente Allegato 7 Elenco delle abbreviazioni
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Allegato 1103 (art. 8)
Interessi
Stato al 1° gennaio 2011
1. Art. 36a Rimunerazione dell’avere di vecchiaia Non ancora
nell’anno in corso stabilita
2. Art. 36a Rimunerazione applicabile al calcolo della 1,50 %
prestazione di uscita nell’anno in corso
3. Art. 71 Interesse in caso di pagamento di prestazioni 1,50 %
arretrate Interesse di mora in caso di pagamento di 2,50 % prestazioni arretrate
4. Art. 72 Interesse in caso di restituzione 1,50 %
Interesse di mora in caso di restituzione 2,50 %
5. Art. 80 Rimunerazione delle prestazioni di uscita 1,50 %
apportate in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età
6. Art. 82 e Rimunerazione di prestazioni di uscita 1,50 %
Art. 85 Interesse di mora sulle prestazioni di uscita 2,50 %
7. Art. 86 Interesse di mora sul pagamento di prestazioni 2,50 %
di uscita arretrate
8. Art. 90 Interesse in caso di restituzione di prestazioni 1,50 %
di uscita
L’interesse minimo LPP a contare dal 1° gennaio 2012 ammonta all’1,50 %. Rimunerazione dell’avere di vecchiaia nell’anno precedente: 2,00 %.
103 Modificato secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Allegato 2 Riscatto (art. 32) AV max. = avere di vecchiaia secondo l’articolo 36, al quale viene aggiunto l’eventuale contributo volontario di risparmio secondo l’articolo 25
Standard (+0 %) Standard (+2 %) Standard (+4 %) Quadri_1 (+0 %) Quadri_1 (+2 %) Quadri_1 (+4 %) Quadri_2 (+0 %) Quadri_2 (+1 %) Quadri_2 (+2 %)
Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA)
22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 23 11.00 % 23 13.00 % 23 15.00 % 23 11.00 % 23 13.00 % 23 15.00 % 23 13.50 % 23 14.50 % 23 15.50 % 24 21.59 % 24 25.52 % 24 29.44 % 24 21.66 % 24 25.60 % 24 29.54 % 24 26.58 % 24 28.55 % 24 30.52 % 25 31.79 % 25 37.57 % 25 43.35 % 25 31.99 % 25 37.81 % 25 43.62 % 25 39.26 % 25 42.17 % 25 45.08 % 26 41.60 % 26 49.17 % 26 56.73 % 26 42.00 % 26 49.64 % 26 57.28 % 26 51.55 % 26 55.37 % 26 59.19 % 27 51.06 % 27 60.34 % 27 69.62 % 27 51.17 % 27 60.48 % 27 69.78 % 27 62.80 % 27 67.46 % 27 72.11 % 28 60.16 % 28 71.09 % 28 82.03 % 28 60.14 % 28 71.07 % 28 82.01 % 28 73.81 % 28 79.27 % 28 84.74 % 29 69.46 % 29 82.09 % 29 94.72 % 29 69.75 % 29 82.43 % 29 95.12 % 29 85.61 % 29 91.95 % 29 98.29 % 30 78.51 % 30 92.78 % 30 107.05 % 30 78.36 % 30 92.61 % 30 106.86 % 30 96.17 % 30 103.30 % 30 110.42 % 31 87.29 % 31 103.17 % 31 119.04 % 31 87.08 % 31 102.91 % 31 118.74 % 31 106.87 % 31 114.78 % 31 122.70 % 32 95.84 % 32 113.26 % 32 130.68 % 32 95.74 % 32 113.14 % 32 130.55 % 32 117.49 % 32 126.20 % 32 134.90 % 33 105.02 % 33 124.11 % 33 143.21 % 33 103.02 % 33 121.75 % 33 140.48 % 33 126.43 % 33 135.80 % 33 145.16 % 34 114.03 % 34 134.76 % 34 155.49 % 34 110.35 % 34 130.42 % 34 150.48 % 34 135.43 % 34 145.47 % 34 155.50 % 35 122.87 % 35 145.20 % 35 167.54 % 35 119.13 % 35 140.79 % 35 162.45 % 35 146.20 % 35 157.03 % 35 167.86 % 36 135.69 % 36 159.82 % 36 183.94 % 36 130.91 % 36 154.17 % 36 177.43 % 36 159.98 % 36 171.61 % 36 183.24 % 37 148.39 % 37 174.29 % 37 200.18 % 37 141.13 % 37 165.72 % 37 190.30 % 37 171.86 % 37 184.15 % 37 196.45 % 38 160.97 % 38 188.62 % 38 216.27 % 38 151.36 % 38 177.29 % 38 203.22 % 38 183.77 % 38 196.74 % 38 209.70 % 39 174.97 % 39 204.62 % 39 234.27 % 39 161.64 % 39 188.93 % 39 216.22 % 39 195.75 % 39 209.40 % 39 223.04 % 40 188.97 % 40 220.62 % 40 252.27 % 40 171.78 % 40 200.42 % 40 229.06 % 40 207.58 % 40 221.90 % 40 236.22 % 41 204.82 % 41 238.77 % 41 272.73 % 41 183.46 % 41 213.71 % 41 243.96 % 41 221.27 % 41 236.40 % 41 251.52 % 42 220.81 % 42 257.10 % 42 293.39 % 42 195.16 % 42 227.04 % 42 258.91 % 42 235.01 % 42 250.94 % 42 266.88 % 43 239.16 % 43 278.17 % 43 317.17 % 43 206.93 % 43 240.43 % 43 273.94 % 43 248.81 % 43 265.57 % 43 282.32 % 44 257.88 % 44 299.65 % 44 341.42 % 44 216.73 % 44 251.56 % 44 286.39 % 44 260.27 % 44 277.69 % 44 295.10 %
45 276.96 % 45 321.55 % 45 366.15 % 45 226.69 % 45 262.87 % 45 299.04 % 45 271.91 % 45 290.00 % 45 308.09 % 46 302.92 % 46 350.39 % 46 397.86 % 46 246.64 % 46 284.33 % 46 322.03 % 46 293.76 % 46 312.60 % 46 331.45 % 47 329.38 % 47 379.79 % 47 430.20 % 47 264.05 % 47 302.89 % 47 341.73 % 47 312.60 % 47 332.02 % 47 351.44 % 48 356.37 % 48 409.78 % 48 463.18 % 48 281.51 % 48 321.53 % 48 361.55 % 48 331.53 % 48 351.55 % 48 371.56 %
R di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione RU 2012
Standard (+0 %) Standard (+2 %) Standard (+4 %) Quadri_1 (+0 %) Quadri_1 (+2 %) Quadri_1 (+4 %) Quadri_2 (+0 %) Quadri_2 (+1 %) Quadri_2 (+2 %) Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA)
49 383.90 % 49 440.35 % 49 496.80 % 49 300.51 % 49 341.97 % 49 383.42 % 49 352.33 % 49 373.06 % 49 393.78 % 50 411.96 % 50 471.53 % 50 531.09 % 50 329.43 % 50 373.70 % 50 417.98 % 50 384.77 % 50 406.91 % 50 429.04 % 51 440.58 % 51 503.32 % 51 566.06 % 51 358.92 % 51 406.07 % 51 453.21 % 51 417.85 % 51 441.43 % 51 465.00 % 52 469.76 % 52 535.74 % 52 601.71 % 52 389.00 % 52 439.07 % 52 489.14 % 52 451.59 % 52 476.62 % 52 501.66 % 53 499.52 % 53 568.79 % 53 638.07 % 53 419.66 % 53 472.72 % 53 525.78 % 53 485.99 % 53 512.52 % 53 539.04 % 54 529.86 % 54 602.50 % 54 675.14 % 54 450.93 % 54 507.03 % 54 563.14 % 54 521.06 % 54 549.11 % 54 577.17 % 55 560.80 % 55 636.87 % 55 712.94 % 55 482.81 % 55 542.03 % 55 601.24 % 55 556.83 % 55 586.43 % 55 616.04 % 56 598.85 % 56 678.42 % 56 757.99 % 56 521.83 % 56 584.21 % 56 646.58 % 56 599.80 % 56 630.99 % 56 662.18 % 57 637.65 % 57 720.79 % 57 803.93 % 57 561.61 % 57 627.22 % 57 692.82 % 57 643.62 % 57 676.42 % 57 709.23 % 58 677.21 % 58 763.99 % 58 850.77 % 58 602.18 % 58 671.08 % 58 739.98 % 58 688.30 % 58 722.75 % 58 757.20 % 59 717.56 % 59 808.05 % 59 898.53 % 59 643.54 % 59 715.80 % 59 788.06 % 59 733.86 % 59 769.99 % 59 806.12 % 60 758.70 % 60 852.97 % 60 947.24 % 60 685.72 % 60 761.40 % 60 837.08 % 60 780.32 % 60 818.16 % 60 856.01 % 61 800.65 % 61 898.77 % 61 996.90 % 61 728.74 % 61 807.91 % 61 887.08 % 61 827.70 % 61 867.29 % 61 906.87 % 62 843.42 % 62 945.48 % 62 1047.55 % 62 772.59 % 62 855.33 % 62 938.06 % 62 876.01 % 62 917.38 % 62 958.74 % 63 887.04 % 63 993.11 % 63 1099.19 % 63 817.32 % 63 903.68 % 63 990.04 % 63 925.27 % 63 968.45 % 63 1011.63 % 64 931.52 % 64 1041.68 % 64 1151.85 % 64 862.92 % 64 952.99 % 64 1043.05 % 64 975.50 % 64 1020.53 % 64 1065.57 % 65 976.88 % 65 1091.21 % 65 1205.54 % 65 909.43 % 65 1003.26 % 65 1097.10 % 65 1026.72 % 65 1073.64 % 65 1120.56 % 66 1023.13 % 66 1141.71 % 66 1260.30 % 66 956.85 % 66 1054.53 % 66 1152.22 % 66 1078.96 % 66 1127.80 % 66 1176.64 %
Il riscatto è possibile fino al compimento del 65° anno di età. Esempio: Uomo, nato il 15 maggio 1980, guadagno assicurato = fr. 50 000, assicurato nel piano standard, senza contributi volontari di risparmio:
1. Data del calcolo: 1° gennaio 2007
avere di vecchiaia acquisito fr. 20 000 età LPP = 27 tasso = 51.06 % riscatto max. = 51.06 % × 50 000 – 20 000 = fr. 5530
2. Data di calcolo: 1° luglio 2007
avere di vecchiaia acquisito fr. 20 000 età LPP = 27/06 tasso* = 55.61 % riscatto max. = 55.61 % × 50 000 – 20 000 = fr. 7805 (* interpolazione tra età LPP 27 e 28, età calcolata 27+6/12) 3. Nel corso dell’anno civile corrispondente all’età finale occorre interpolare tra 65 e 66; per questo motivo sono indicati anche i valori per l’età LPP 66.
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Allegato 3 (art. 39, 46 e 57)
Tassi di conversione
Età Tasso di conversione
60 5,84 % 61 5,97 % 62 6,09 %
63 uomini* 6,23 %
donne* 6,31 %
64 uomini* 6,38 %
donne* 6,53 % 65 6,53 % 66 6,69 % 67 6,87 % 68 7,06 % 69 7,27 % 70 7,48 % * Art. 41a cpv. 2 LPers
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Allegato 4104 (art. 60 cpv. 4 lett. a e b)
Rendita transitoria
I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia all’inizio dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. a) Tabella 1: età AVS 65
Mese 0 1 2 3 4 5
60 262.40 258.75 255.10 251.45 247.80 244.15 Età all’inizio 61 218.60 214.65 210.65 206.70 202.75 198.75
dell’ottenimento 62 171.00 166.70 162.35 158.05 153. 75 149.40 63 119.20 114.45 109.70 105.00 100.25 95.50 della rendita 64 62.30 57.10 51.90 46.75 41.55 36.35 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mese 6 7 8 9 10 11
60 240.50 236.85 233.20 229.55 225.90 222.25 Età all’inizio 61 194.80 190.85 186. 85 182.90 178.95 174.95
dell’ottenimento 62 145.10 140.80 136.45 132.15 127.85 123.50 63 90.75 86.00 81.25 76.55 71.80 67.05 della rendita 64 31.15 25.95 20.75 15.60 10.40 5.20 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 Aggiornato secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Tabella 2: età AVS 64
Mese 0 1 2 3 4 5
Età all’inizio 60 214.60 210.70 206.80 202.90 198.95 195.05 61 167.70 163.45 159.20 154.95 150.70 146.45 dell’ottenimento 62 116.70 112.05 107.40 102.80 98.15 93.50
della rendita 63 61.00 55.90 50.85 45.75 40.65 35.60 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mese 6 7 8 9 10 11
Età all’inizio 60 191.15 187.25 183.35 179.45 175.50 171.60 61 142.20 137.95 133.70 129.45 125.20 120.95 dell’ottenimento 62 88.85 84.20 79.55 74.95 70.30 65.65
della rendita 63 30.50 25.40 20.35 15.25 10.15 5.10 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente alle disposizioni dell’OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanzia- mento.
Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a 26 520 franchi all’anno (fr. 2210.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi. Calcolo: Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65:
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b. età AVS 64:
II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. b)
Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita
Età 60 17.117 61 16.767 62 16.412 63 16.054 64 15.688 65 15.317
Esempio 2: La persona assicurata va in pensione all’età di 60 anni e ottiene una rendita transito- ria. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento. La persona assicurata intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico. Calcolo: (Fattore secondo la cifra II × riduzione mensile [secondo l’esempio 1] × 12) = quota del lavoratore = conferimento unico a. età AVS 65: b. età AVS 64:
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Allegato 5105 (art. 60 cpv. 4 lett. c e cpv. 5)
Rendita transitoria
I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungi- mento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. c) Tabella 1: età AVS 65
Mese 0 1 2 3 4 5
60 368.20 361.50 354.80 348.15 341.45 334.75 Età all’inizio 61 287.90 281.50 275.05 268.65 262.20 255.80
dell’ottenimento 62 210.85 204.70 198.60 192.45 186.35 180.20 63 137.30 131.45 125.60 119.75 113.85 108.00 della rendita 64 67.00 61.40 55.85 50.25 44.65 39.10 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mese 6 7 8 9 10 11
60 328.05 321.35 314.65 308.00 301.30 294.60 Età all’inizio 61 249.40 242.95 236.55 230.10 223.70 217.25
dell’ottenimento 62 174.10 167.95 161.80 155.70 149.55 143.45 63 102.15 96.30 90.45 84.60 78.70 72.85 della rendita 64 33.50 27.90 22.35 16.75 11.15 5.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 Aggiornato secondo la decisione dell’OPCPC dell’8 settembre 2010, approvata dal CF il 24 novembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011 (FF 2010 8025).
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Tabella 2: età AVS 64
Mese 0 1 2 3 4 5
Età all’inizio 60 280.30 274.05 267.85 261.60 255.35 249.15 61 205.50 199.55 193.55 187.60 181.60 175.65 dell’ottenimento 62 133.85 128.15 122.45 116.75 111.05 105.35
della rendita 63 65.40 59.95 54.50 49.05 43.60 38.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mese 6 7 8 9 10 11
Età all’inizio 60 242.90 236.65 230.45 224.20 217.95 211.75 61 169.70 163.70 157.75 151.75 145.80 139.80 dell’ottenimento 62 99.65 93.90 88.20 82.50 76.80 71.10
della rendita 63 32.70 27.25 21.80 16.35 10.90 5.45 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente alle disposizioni dell’OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanzia- mento.
Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a 26 520 franchi all’anno (fr. 2210.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi. Calcolo: Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65:
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b. età AVS 64:
II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 60 cpv. 5)
Tasso di riduzione della riduzione a vita a contare dal raggiungimento dell’età AVS in caso di decesso prima del raggiungimento dell’età AVS
Età all’ottenimento della a. età AVS 65 b. età AVS 64 rendita di vecchiaia 60 5,7 % 5,9 % 61 6,0 % 6,1 % 62 6,3 % 6,4 % 63 6,6 % 6,7 % 64 6,9 % 0% 65 0%
Esempio di calcolo: Una persona assicurata va in pensione all’età di 60 anni e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr. 6000.– al mese. Ottiene una rendita transitoria di fr. 2210.– al mese. La persona assicurata muore all’età di 63 anni.
Calcolo/riduzione della rendita per coniugi/ conviventi:
1. L’età di pensionamento stabilisce il tasso di riduzione a vita.
Nel caso di un uomo di 60 anni esso ammonta al 5,7 %. 2. Questo tasso va moltiplicato per il numero di anni che intercorrono tra il decesso e l’età AVS. La persona assicurata è deceduta all’età di 63 anni; la differenza tra l’età al decesso e l’età AVS è di 2 anni. Il tasso di riduzione della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell’età AVS ammonta a 2 × 5,7 %. = 11,4 %. 3. L’importo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungi- mento dell’età AVS va diminuito in funzione di questo tasso. La riduzione mensile all’età AVS in caso di pensionamento all’età di 60 anni ammonta a fr. 406.85 (secondo l’all. 5 cifra I, es. 1 lett. a) e viene ridotta di fr. 46.40 (11,4 % di fr. 406.85). La riduzione definitiva ammonta pertanto a fr. 360.45
4. La rendita di vecchiaia ridotta ammonta quindi a fr. 5639.55 (fr. 6000.– -
fr. 360.45), la rendita per superstiti a fr. 3759.70 (2/3 della rendita di vecchiaia ridotta).
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Allegato 6 (art. 103 cpv. 2)
Rendita transitoria
Riduzione della rendita di vecchiaia all’ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente Tabella 1: età AVS 65
Mese 0 1 2 3 4 5
60 196.40 192.80 189.20 185.60 181.95 178.35 Età all’inizio 61 153.10 149.65 146.25 142.80 139.35 135.95
dell’ottenimento 62 111.90 108.65 105.35 102.10 98.80 95.55 63 72.65 69.55 66.45 63.35 60.20 57.10 della rendita 64 35.35 32.40 29.45 26.50 23.55 20.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mese 6 7 8 9 10 11
60 174.75 171.15 167.55 163.95 160.30 156.70 Età all’inizio 61 132.50 129.05 125.65 122.20 118.75 115.35
dell’ottenimento 62 92.30 89.00 85.75 82.45 79.20 75.90 63 54.00 50.90 47.80 44.70 41.55 38.45 della rendita 64 17.70 14.75 11.80 8.85 5.90 2.95 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Tabella 2: età AVS 64
Mese 0 1 2 3 4 5
Età all’inizio 60 149.30 145.95 142.60 139.25 135.90 132.55 61 109.15 105.95 102.80 99.60 96.40 93.20 dell’ottenimento 62 70.90 67.85 64.85 61.80 58.80 55.75
della rendita 63 34.55 31.65 28.80 25.90 23.05 20.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mese 6 7 8 9 10 11
Età all’inizio 60 129.25 125.90 122.55 119.20 115.85 112.50 61 90.05 86.85 83.65 80.45 77.30 74.10 dell’ottenimento 62 52.75 49.70 46.65 43.65 40.60 37.60
della rendita 63 17.30 14.40 11.50 8.65 5.75 2.90 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Spiegazione: Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta secondo il diritto previgente e finan- ziata per metà dal beneficiario. Esempio: La rendita transitoria ammonta a 26 520 franchi all’anno (fr. 2210.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Calcolo: Fattore secondo le tabelle 1 o 2 × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. Età AVS 65: b. Età AVS 64:
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Allegato 7106
Elenco delle abbreviazioni
AI Assicurazione per l’invalidità AInf Assicurazione contro gli infortuni AM Assicurazione militare AVS Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210 DFAE Dipartimento federale degli affari esteri LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, RS 831.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10 Legge su PUBLICA Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA), RS 172.222.1 LFLP Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio), RS 831.42 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, RS 172.220.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.40 LTF Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domesti- ca registrata), RS 211.231 OCPC 1 Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l’assicurazione nel piano di base della cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2327
106 Aggiornato secondo le decisioni dell’OPCPC del 2 e 15 settembre 2009, nonché del 20 ottobre 2009, approvate dal CF l’11 novembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 (FF 2009 7381).
R di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della RU 2012
OCPC 2 Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confedera- zione, RU 2001 2358 OLP Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio), RS 831.425 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale, RS 172.220.111.3 OPP 2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.441.1 OPPA Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprie- tà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professio- nale, RS 831.411 RT Rendita transitoria Statuti della CFA Ordinanza del 2 marzo 1987 concernente la Cassa federale di assicurazione, RU 1987 1228 Statuti della CPC Ordinanza del 24 agosto 1994 sulla Cassa pensioni della Confederazione, RU 1995 533
R di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della RU 2012