AS 2012 6071
Ordinanza sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)
Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev)
Modifica del 14 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sui revisori del 22 agosto 20071 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 lett. a
2 Occorre in particolare prendere in considerazione:
a. le condanne penali;
Art. 8 cpv. 1 1 Le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente i servizi di revisione prescritti dalle legge soltanto se: a. sono iscritte nel registro di commercio come ditte individuali; e b. loro stesse e la loro ditta individuale dispongono della necessaria abilita- zione dell’autorità di vigilanza.
Art. 9 cpv. 2 2 Le imprese di revisione che non eseguono revisioni ordinarie ma revisioni limitate ed in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione possono, invece di gestire un sistema interno di garanzia della qualità e di sorvegliarne l’adeguatezza e l’efficacia, sottoporsi a un sistema di valutazione regolare della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado.
Art. 19 lett. g L’iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti: g. se del caso le funzioni della persona, la ditta o il nome secondo il registro di commercio, indirizzo e numero d’identificazione delle imprese attribuito all’impresa di revisione:
1 RS 221.302.3
2012-2326 6071
Ordinanza sui revisori RU 2012
1. di cui la persona è titolare o socio,
2. nel cui organo superiore di direzione o di amministrazione o nel cui
organo di gestione la persona siede,
3. di cui la persona è dipendente, o
4. a cui la persona è legata in forma analoga al numero 3.
Art. 20 lett. c, fbis, fter, g e gbis L’iscrizione concernente un’impresa di revisione contiene i dati seguenti: c. indirizzo e sede e, per quanto concerne le succursali di imprese di revisione con sede all’estero, l’indicazione della sede principale; fbis. la normativa tecnica per l’esercizio del sistema interno di assicurazione della qualità o l’indicazione che non vi è un tale sistema (art. 49 cpv. 2); fter. il genere di assicurazione esterna della qualità o l’indicazione che non vi è assicurazione esterna della qualità; g. numero d’identificazione delle imprese, indirizzo e sede di tutte le succursali in Svizzera iscritte nel registro di commercio; gbis. se del caso indicazioni per garantire la tracciabilità delle iscrizioni, in parti- colare in caso di ristrutturazioni;
Art. 21 cpv. 2 e 3 2 Le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale iscrivono, modificano e cancellano direttamente online nel registro dell’autorità di sorveglianza l’abilita- zione concessa secondo una legge speciale a persone e imprese. L’autorità di sorve- glianza regola i dettagli dell’accesso al registro in un’ordinanza.
3 Abrogato
Art. 21a Trasferimento dell’abilitazione 1 Due imprese di revisione possono chiedere all’autorità di sorveglianza il trasferi- mento dell’abilitazione da un’impresa di revisione all’altra.
2 L’autorità di sorveglianza trasferisce l’abilitazione se:
a. il trasferimento dell’abilitazione poggia sul trasferimento della relativa atti- vità commerciale; e b. l’impresa assuntrice adempie le condizioni dell’abilitazione.
3 L’abilitazione di una persona fisica non può essere trasferita.
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Art. 22a Rettifica del registro 1 L’autorità di sorveglianza dà corso d’ufficio al procedimento di rettifica di un’iscrizione nel registro se quest’ultima non corrisponde o non corrisponde più ai fatti o alla situazione giuridica e se le persone o le imprese di revisione con obbligo di comunicazione (art. 15 cpv. 3 LSR) non hanno eseguito esse stesse la rettifica o la relativa comunicazione. 2 A tal scopo, essa invita le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro a provvedervi entro 30 giorni o a dimostrare che non occorre nessuna rettifica.
3 Se non è in grado di raggiungere le persone o le imprese di revisione tenute a
eseguire la rettifica, l’autorità di sorveglianza pubblica l’ingiunzione nel Foglio federale. 4 Se le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro non vi provvedono, l’autorità di sorveglianza prende una decisione che ordina la rettifica.
Art. 23 Conservazione e archiviazione degli atti 1 L’autorità di sorveglianza conserva separatamente e in ordine cronologico gli atti relativi a ciascuna persona e impresa.
2 Gli atti relativi a una persona o a un’impresa sono conservati per 20 anni
dall’acquisizione dell’ultimo atto. Se una persona o un’impresa è cancellata dal registro, gli atti possono essere distrutti dieci anni dopo la cancellazione. Quest’ultima norma non si applica se un’impresa è cancellata dal registro in seguito a fusione, scissione o ad altri tipi di ristrutturazione. 3 Dopo la scadenza del termine di conservazione gli atti sono offerti all’Archivio federale. Gli atti che l’Archivio federale giudica senza valore archivistico sono distrutti.
Art. 30 Rapporto
1 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono presentare ogni anno
all’autorità di sorveglianza un rapporto al 30 giugno sul rispetto delle disposizioni in materia di sorveglianza (rapporto di sorveglianza). Il rapporto deve essere presentato entro il 30 settembre. 2 Non occorre presentare il rapporto di sorveglianza nell’anno civile corrente in cui l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale è stata abilitata o nell’anno civile in cui è controllata dall’autorità di sorveglianza.
Art. 34, rubrica Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
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Art. 38 Abilitazione
1 L’autorità di sorveglianza riscuote un emolumento dal richiedente per:
a. la valutazione della domanda di abilitazione; b. il rinnovo dell’abilitazione; c. il cambiamento del tipo di abilitazione; d. il trasferimento dell’abilitazione (art. 21a).
2 L’emolumento ammonta a:
a. 800 franchi per le persone fisiche; b. 1500 franchi per le imprese di revisione. 3 L’emolumento per la prima abilitazione di un’impresa individuale in cui soltanto il titolare fornisce servizi di revisione è considerato pagato con l’emolumento per l’abilitazione del titolare. In caso di rinnovo della loro abilitazione. è riscosso dalle imprese individuali l’emolumento per l’abilitazione di una persona fisica.
4 In caso di oneri straordinari, viene riscosso un emolumento doppio. Le spese
vengono contabilizzate separatamente. 5 Per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, l’emolumento è riscosso in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 250 franchi. L’emolu- mento ammonta al minimo a 5000 franchi. Anche le imprese che si sottopongono volontariamente alla sorveglianza sono soggette al pagamento dell’emolumento.
Art. 40 cpv. 2 Abrogato
Art. 45 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2
1 È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 50 000 franchi.
Art. 49 Sistema di assicurazione della qualità
1 Dal 15 dicembre 2013 le imprese di revisione che eseguono revisioni ordinarie
devono disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità e sorvegliarne l’adeguatezza e l’efficacia (art. 9 cpv. 1). 2 Le imprese di revisione che non eseguono revisioni ordinarie ma revisioni limitate in cui soltanto una persona dispone della necessaria abilitazione e che non dispon- gono di un sistema interno di garanzia della qualità devono essere collegate dal 1° settembre 2016 a un sistema di valutazione regolare della loro attività di controllo da parte di professionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2).
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II L’ordinanza VOSTRA del 29 settembre 20062 è modificata come segue:
Art. 22 cpv. 1 lett. j
1 Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di
un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze, necessari all’adempimento dei compiti elencati: j. l’Autorità federale di sorveglianza per la concessione o la revoca delle dei revisori: abilitazioni di revisori e periti revisori nonché per l’irrogazione di misure nei confronti delle persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale.
Allegato 2 Sostituzione di un’espressione Nell’allegato 2 l’espressione «Servizio federale di sicurezza (SFS)» è sostituita con l’espressione «Servizio federale di sicurezza (SFS) e Autorità federale di sorve- glianza dei revisori (ASR)».
III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.
14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 331
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