AS 2012 6273
Convenzione del 20 ottobre 1972 sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (con R e All.)
Convenzione del 20 ottobre 1972 sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (con R e All.)
RS 0.747.363.321; RU 1977 1089
Emendamento al regolamento internazionale1 Adottato il 4 novembre 1993 Entrato in vigore per la Svizzera il 4 novembre 1995
Traduzione2
Regola 26 b) i) La seguente espressione è stralciata: «una nave di lunghezza inferiore a 20 metri può, invece di questo segnale, mostrare un paniere»
Regola 26 c) i) La seguente espressione è stralciata: «una nave di lunghezza inferiore a 20 metri può, invece di questo segnale, mostrare un paniere»
Regola 26 d) L’attuale paragrafo d) è sostituito dal testo seguente: «d) I segnali suppletivi descritti nell’allegato II del presente regolamento si applica- no ad una nave intenta a pescare a breve distanza da altre navi intente a pescare»
Allegato I sezione 3 - Disposizione orizzontale dei fanali e spazio fra di loro Un nuovo paragrafo d) è aggiunto con il seguente tenore. «d) Se per una nave a propulsione meccanica è prescritto un solo fanale di testa d’albero, quest’ultimo deve trovarsi a proravia del centro della nave; se invece si tratta di una nave di lunghezza inferiore a 20 metri, detto fanale non deve essere posto a proravia del centro della nave, bensì quanto più a proravia possibile»
1 RU 1977 1089, 1983 876, 1989 1763 e 1991 1346
2 Dal testo originale francese (RO 2012 6273).
2012-2321 6273
Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare RU 2012
Allegato I sezione 9 - Settori orizzontali di visibilità Il paragrafo b) esistente è rinumerato in b) i). Il nuovo paragrafo b) ii) è aggiunto con il seguente tenore: «(b) (ii) Se nella pratica è impossibile ottemperare al paragrafo b) i) della presente sezione ponendo un solo fanale visibile su tutto l’orizzonte, devono essere utilizzati due fanali visibili su tutto l’orizzonte e adeguatamente sistemati o oscurati in modo da apparire, per quanto possibile, come un unico fanale da una distanza di un miglio.»
Allegato I sezione 13 - Approvazione Questa sezione è rinumerata in:
«14. Approvazione» e una nuova sezione 13 è inserita come segue:
«13. Mezzi navali ad alta velocità Il fanale di testa d’albero dei mezzi navali ad alta velocità il cui rapporto lun- ghezza/larghezza è inferiore a 3.0 può essere sistemato ad un’altezza che, in rela- zione alla lunghezza del mezzo navale, è inferiore a quella prescritta nella sezione 2 a) i) del presente allegato, a condizione che l’angolo alla base del triangolo isoscele formato dal fanale di testa d’albero e i fanali laterali, visti di fronte, non sia minore di 27 gradi.»
Allegato II sezione 2 - Segnali per le sciabiche La frase introduttiva del paragrafo a) è modificata come segue: «a) Le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente a pescare a strascico con sciabica o con qualsiasi altro apparecchio immerso devono mostrare:»
La frase introduttiva del paragrafo b) è modificata come segue: «b) Tutte le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente alla pesca a strascico in coppia devono mostrare:»
Il nuovo paragrafo c) è aggiunto con il seguente tenore: «c) Una nave di lunghezza inferiore a 20 metri intenta alla pesca a strascico con sciabica o con qualsiasi altro apparecchio immerso o intenta alla pesca a strascico in coppia, può mostrare i fanali prescritti nel paragrafo a) o b) della presente sezione secondo il caso.»
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Allegato IV, sottoparagrafo 1 o) La lettera o) è modificata come segue: «1 o) segnali approvati trasmessi da sistemi di radiocomunicazione, compresi i risponditori radar dei mezzi di salvataggio.»
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