AS 2012 6967
Ordinanza sull'accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull'autorizzazione d'accesso al Centro media (OAGio)
Ordinanza sull’accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull’autorizzazione d’accesso al Centro media (OAGio)
del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 62f della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina l’accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale (Centro media) e l’autorizzazione d’accesso al Centro media. 2 La presente ordinanza non si applica ai rappresentanti dei media esteri; il loro accreditamento è disciplinato dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Sezione 2: Accreditamento
Art. 2 Condizioni 1 I giornalisti ottengono l’accreditamento se, con un grado di occupazione almeno del 60 per cento di un impiego a tempo pieno, svolgono un’attività giornalistica che copre l’attualità di Palazzo federale per media accessibili a un ampio pubblico.
2 È considerata attività giornalistica anche la cronaca fotografica.
Art. 3 Competenza La Cancelleria federale è competente per l’accreditamento dei giornalisti.
RS 172.071 1 RS 172.010
2012-2776 6967
Accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e RU 2012
Art. 4 Procedura
1 Chi vuole essere accreditato deve presentare una domanda scritta.
2 La domanda deve comprovare che le condizioni previste nell’articolo 2 sono adem- piute. 3 Per i giornalisti con datore di lavoro fisso è sufficiente come prova un attestato del datore di lavoro in cui figurino il periodo in cui è svolta l’attività giornalistica e il relativo grado di occupazione, nonché il rapporto di impiego. I giornalisti indipen- denti devono fornire la prova avvalendosi di documenti adeguati.
4 Prima di decidere, la Cancelleria federale sottopone la domanda per parere ai
Servizi del Parlamento e al Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale. 5 Il cambiamento di datore di lavoro e la cessazione del rapporto d’impiego compor- tano la perdita dell’accreditamento.
Art. 5 Validità
1 L’accreditamento vale sino alla fine della legislatura in corso.
2 Viene rinnovato se il titolare conferma per scritto che le condizioni di cui all’arti- colo 2 sono ancora adempiute.
Art. 6 Effetti I giornalisti accreditati hanno diritto alle seguenti agevolazioni di lavoro: a. possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate per loro dal Governo, dall’amministrazione o dall’Assemblea federale; b. possono accedere gratuitamente ai documenti pubblicati dal Governo e dall’amministrazione in forma stampata o elettronica quali Foglio federale, raccolte di leggi, Annuario federale, messaggi e rapporti, comunicati e altre informazioni; c. hanno accesso a tutti i locali a loro disposizione presso il Centro media; d. possono usare le postazioni e gli strumenti di lavoro nel Centro media, nei limiti delle disponibilità. La Cancelleria federale mette a loro disposizione le postazioni e gli strumenti di lavoro d’intesa con il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale. Disciplina le pertinenti condizioni in un rego- lamento; e. possono usare le caselle postali nel Centro media, nei limiti delle disponibi- lità. Le modalità sono convenute con il Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale; f. possono accedere elettronicamente ai comunicati diffusi dalle agenzie di stampa; g. sono incorporati nel sistema d’allarme gestito in comune dalla Cancelleria federale e dal Comitato dell’Unione dei giornalisti di Palazzo federale;
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h. ricevono l’accesso alle pagine di news.admin.ch protette da codici d’accesso.
Sezione 3: Autorizzazione d’accesso al Centro media
Art. 7 Condizioni
1 Possono chiedere un’autorizzazione d’accesso al Centro media:
a. i giornalisti che non adempiono le condizioni di accreditamento previste nell’articolo 2; b. i collaboratori tecnici con datore di lavoro fisso che per l’esercizio della loro professione necessitano di un accesso permanente al Centro media. 2 Sono inoltre autorizzati ad accedere al Centro media i giornalisti in possesso di un accreditamento giornaliero conformemente all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordi- nanza del 3 ottobre 20032 sull’amministrazione parlamentare.
Art. 8 Competenza La Cancelleria federale è competente per il rilascio delle autorizzazioni d’accesso.
Art. 9 Procedura
1 Chi vuole ottenere un’autorizzazione d’accesso deve presentare una domanda
scritta. 2 Alla domanda deve essere allegato un attestato in cui il datore di lavoro o il capo- redattore certifichino che la persona interessata lavora per loro conto. 3 Il cambiamento di datore di lavoro o la cessazione del rapporto d’impiego compor- tano la perdita dell’accreditamento.
Art. 10 Validità
1 L’autorizzazione d’accesso è valida:
a. un anno per i giornalisti (art. 7 cpv. 1 lett. a); b. sino alla fine della legislatura in corso per collaboratori tecnici con datore di lavoro fisso (art. 7 cpv. 1 lett. b); c. il giorno nel quale è valido l’accreditamento per i titolari di un accredita- mento giornaliero (art. 7 cpv. 2). 2 La validità delle autorizzazioni d’accesso conformemente al capoverso 1 lettera a o b è prorogata se il titolare conferma per scritto che le condizioni di cui all’articolo 7 sono ancora adempiute.
2 RS 171.115
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Art. 11 Effetti I detentori di un’autorizzazione d’accesso hanno diritto alle agevolazioni di lavoro di cui all’articolo 6 lettere a e c.
Sezione 4: Disposizioni comuni
Art. 12 Tessera d’accesso 1 La Cancelleria federale rilascia ai giornalisti accreditati e ai detentori di un’autoriz- zazione d’accesso una tessera sotto forma di badge nel quale i diritti d’accesso sono registrati elettronicamente. 2 Alla scadenza dell’accreditamento o dell’autorizzazione d’accesso il badge deve essere restituito alla Cancelleria federale, salvo che non sia stata presentata una domanda di proroga dell’accreditamento, rispettivamente dell’autorizzazione d’accesso.
Art. 13 Elenco pubblico 1 La Cancelleria federale pubblica un elenco elettronico dei giornalisti che sono accreditati o che sono detentori di un’autorizzazione d’accesso al Centro media.
2 L’elenco contiene:
a. il nome e il cognome del giornalista; b. il nome dell’organo d’informazione per il quale il giornalista lavora; c. il diritto d’accesso conferito.
Art. 14 Revoca dell’accreditamento o dell’autorizzazione d’accesso La Cancelleria federale revoca l’accreditamento o l’autorizzazione se: a. le condizioni di cui all’articolo 2 rispettivamente all’articolo 7 non sono più adempiute; o b. vi è abuso manifesto delle agevolazioni di lavoro di cui all’articolo 6 rispet- tivamente all’articolo 11.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Disposizione transitoria Gli accreditamenti e le autorizzazioni d’accesso ancora validi al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza mantengono la loro validità sino al termine della legislatura in corso rispettivamente per un anno.
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Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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