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AS 2013 1555

Trattato concernente l'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo «Europe Central» fra la Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera

Traduzione1

Trattato concernente l’istituzione del blocco funzionale di spazio aereo «Europe Central» fra la Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera

Concluso a Bruxelles il 2 dicembre 2010 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 13 marzo 2012 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2013

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera

Gli Stati contraenti, visti i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea relativi al cielo unico europeo, le corrispondenti disposizioni esecutive, la dichiara- zione degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo e l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo; visto lo studio di fattibilità relativo al blocco funzionale di spazio aereo «Europe Central» (Functional Airspace Block Europe Central, FABEC) del 18 settembre 2008; vista la dichiarazione comune d’intenti concernente la creazione di un blocco fun- zionale di spazio aereo «Europe Central» del 18 novembre 2008; considerando che lo spazio aereo al di sopra del territorio degli Stati contraenti del FABEC e lo spazio aereo sotto la loro responsabilità rappresentano una delle zone di traffico aereo più complesse d’Europa; considerando che un approccio più fortemente integrato alla gestione del traffico aereo costituisce un passo essenziale per rispondere alle esigenze del traffico aereo civile e militare in questa zona; considerando che una stretta collaborazione fra gli operatori di servizi di sicurezza aerea risponde alle esigenze del traffico aereo civile e militare in questa zona; considerando che l’istituzione del FABEC comporta necessariamente un migliora- mento e un aumento dell’erogazione transfrontaliera di servizi di sicurezza aerea;

RS 0.748.06

1 Dai testi originali francese e tedesco (RO/AS 2013 1555).

2010-2587 1555

Istituzione del blocco funzionale di spazio aereo «Europe Central» RU 2013

considerando la cultura del sistema di segnalazione non sanzionatorio (Just Culture) contenuta nella legislazione europea e internazionale; considerando che gli Stati contraenti, con l’istituzione del FABEC, a prescindere dalla frontiere esistenti, mirano a ottimizzare la capacità, l’efficacia e l’efficienza della rete di gestione del traffico aereo mantenendo un elevato livello di sicurezza; nella convinzione che l’istituzione del FABEC comporti un valore aggiunto sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Principi generali

Art. 1 Definizioni Ove non stabilito diversamente, i termini utilizzati nel presente Trattato hanno il significato loro attribuito dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti sul cielo unico europeo in vigore negli Stati contraenti. Per l’applicazione del presente Trattato: a) «Trattato» indica, ove non stabilito diversamente, il presente Trattato e i suoi emendamenti; b) «spazio aereo interessato» indica lo spazio aereo al di sopra del territorio degli Stati contraenti e lo spazio aereo sotto la loro responsabilità confor- memente alle regole dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI), come stabilito nell’articolo 3; c) «Convenzione di Chicago» indica la Convenzione relativa all’aviazione civi- le internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, e include: – tutti gli emendamenti ratificati dagli Stati contraenti e applicati in virtù dell’articolo 94 lettera a della Convenzione di Chicago, e – tutti gli allegati e gli emendamenti adottati in virtù dell’articolo 90 della Convenzione di Chicago, nella misura in cui le norme internazionali secondo l’articolo 37 della Convenzione di Chicago e contenute in tali allegati e tali emendamenti siano in vigore in tutti gli Stati contraenti; d) «zona transfrontaliera» indica lo spazio aereo al di sopra di confini interna- zionali, riservato per un periodo determinato all’utilizzazione esclusiva di determinati utenti; e) «blocco funzionale di spazio aereo ‹Europe Central› (FABEC)» indica il blocco funzionale di spazio aereo istituito dagli Stati contraenti sulla base del presente Trattato; f) «traffico aereo operativo» indica voli che non soddisfano le disposizioni vi- genti per il traffico aereo generale e per i quali sono state stabilite regole e procedure dalle autorità nazionali competenti. Il traffico aereo operativo può comprendere anche voli civili come, per esempio, voli sperimentali, che ri-

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chiedono determinate deroghe alle regole dell’OACI per poter soddisfare i loro requisiti operativi; g) «aeromobili di Stato» indica aeromobili utilizzati in servizi militari, doganali e di polizia; h) «servizio di controllo tattico» indica la predisposizione di servizi di supporto al traffico aereo operativo da parte dell’esercito allo scopo di portare a ter- mine la missione assegnata e di assicurare che siano mantenute in ogni mo- mento distanze sufficienti fra gli aeromobili; i) «territorio» indica le regioni terrestri e le acque territoriali adiacenti che, in base al diritto internazionale, ricadono sotto la sovranità di uno Stato contra- ente.

Art. 2 Oggetto del presente Trattato (1) Il presente Trattato istituisce il FABEC e il Consiglio del FABEC per assicurar- ne la direzione. (2) Il presente Trattato non istituisce alcuna organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica internazionale. (3) Il presente Trattato definisce le condizioni e i principi di direzione generali in base a cui gli Stati contraenti devono assicurare la gestione del traffico aereo e l’erogazione di servizi di sicurezza aerea nello spazio aereo interessato. (4) Il presente Trattato definisce il quadro in cui devono essere definiti i singoli accordi tecnici e operativi per gli ambiti di attività degli operatori di servizi di sicu- rezza aerea.

Art. 3 Campo d’applicazione geografico (1) Il presente Trattato si applica allo spazio aereo interessato, che comprende le regioni d’informazione di volo (Flight Information Region, FIR) e le regioni supe- riori d’informazione di volo (Upper Information Region, UIR) dell’Europa continen- tale seguenti: a) FIR Bremen; b) FIR Langen; c) FIR München; d) UIR Hannover; e) UIR Rhein; f) FIR/UIR Bruxelles; g) FIR Bordeaux; h) FIR Brest; i) FIR Marseille; j) FIR Paris;

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k) FIR Reims; l) UIR France; m) FIR Amsterdam; n) FIR/UIR Switzerland. (2) Per la Repubblica francese, il presente Trattato si applica unicamente ai Dipar- timenti della Repubblica francese situati in Europa. (3) Per il Regno dei Paesi Bassi, il presente Trattato si applica unicamente alla parte del Regno dei Paesi Bassi situata in Europa.

Art. 4 Sovranità (1) Se un FIR o un UIR si estende nello spazio aereo situato al di sopra del territorio di un altro Stato contraente, la sovranità di tale Stato contraente in relazione alla parte di spazio aereo situata al di sopra del suo territorio non viene toccata. (2) Le disposizioni del presente Trattato si applicano senza pregiudicare le compe- tenze degli Stati contraenti in relazione a interessi militari e della sicurezza.

Art. 5 Aeromobili di Stato (1) Ove non concordato o regolamentato diversamente, l’articolo 3 lettera c della Convenzione di Chicago si applica interamente agli aeromobili di Stato. (2) Gli Stati contraenti si impegnano a introdurre una procedura semplificata per il rilascio di autorizzazioni di ingresso e di sorvolo diplomatiche o autorizzazioni speciali per le attività militari di addestramento svolte nello spazio aereo interessato.

Art. 6 Obiettivo del FABEC Il FABEC ha quale obiettivo di raggiungere performance ottimali per quanto riguar- da la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, la capacità, l’efficienza dei costi, l’efficienza dei voli e l’efficacia delle missioni militari, attraverso l’organizzazione dello spazio aereo e della gestione del traffico aereo nello spazio aereo interessato.

Art. 7 Obblighi degli Stati contraenti (1) Per raggiungere l’obiettivo del FABEC, gli Stati contraenti si impegnano a collaborare e ad adottare misure adeguate, conformemente alle loro procedure na- zionali, in particolare nei seguenti settori: a) spazio aereo; b) armonizzazione di norme e procedure; c) erogazione di servizi di sicurezza aerea; d) collaborazione fra organi civili e militari; e) tasse; f) vigilanza;

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g) performance; h) direzione. (2) Gli Stati contraenti attuano le decisioni adottate dal Consiglio del FABEC e si impegnano a definire le necessarie norme e procedure nazionali. (3) Gli Stati contraenti assicurano l’esecuzione del presente Trattato.

Capitolo II: Spazio aereo

Art. 8 Spazio aereo del FABEC (1) Gli Stati contraenti assicurano congiuntamente l’organizzazione e la gestione di uno spazio aereo senza soluzione di continuità nonché il coordinamento dei flussi di traffico e la gestione delle capacità, tenendo adeguatamente conto delle procedure per la collaborazione a livello internazionale, indipendentemente dai confini esi- stenti. (2) Gli Stati contraenti assicurano, in particolare: a) lo sviluppo di una politica comune dello spazio aereo, in stretta collabora- zione fra autorità civili e militari; b) l’organizzazione della struttura dello spazio aereo interessato, per favorirne la deframmentazione e la settorizzazione dinamica; c) l’esame delle modifiche relative allo spazio aereo interessato che si ripercuo- tono sulla perfomance a livello del FABEC; d) il coordinamento con EUROCONTROL; e) la consultazione degli utenti dello spazio aereo, se necessario congiunta- mente; f) l’istituzione coordinata di zone transfrontaliere.

Art. 9 Utilizzazione flessibile dello spazio aereo (1) Gli Stati contraenti collaborano sul piano giuridico, operativo e tecnico all’appli- cazione efficiente e coerente del concetto di utilizzazione flessibile dello spazio aereo, tenendo conto sia delle esigenze civili, sia di quelle militari. (2) Gli Stati contraenti assicurano che i fornitori civili e militari di servizi di con- trollo del traffico aereo sottoscrivano accordi e definiscano procedure comuni. (3) Gli Stati contraenti assicurano che le autorità civili e militari coordinino la gestione dello spazio aereo a livello strategico. (4) Gli Stati contraenti assicurano la creazione di una funzione comune di gestione dello spazio aereo fra fornitori di servizi civili e militari di controllo del traffico aereo, a livello pretattico. (5) Gli Stati contraenti assicurano il coordinamento fra le unità dei fornitori di servizi di controllo del traffico aereo e le unità militari di controllo, a livello tattico.

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Capitolo III: Armonizzazione

Art. 10 Armonizzazione delle regole e delle procedure (1) Gli Stati contraenti si impegnano ad armonizzare le loro norme di diritto mate- riale e procedurale rilevanti ai fini del FABEC. (2) A questo scopo gli Stati contraenti si consultano regolarmente per rilevare ed eliminare le differenze fra le loro rispettive normative. (3) Gli Stati contraenti assicurano che i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo dello spazio aereo interessato sviluppino e applichino un sistema globale comune di gestione della sicurezza. (4) Gli Stati contraenti coordinano la classificazione delle diverse parti dello spazio aereo interessato in conformità con le specifiche europee e vegliano a ridurre le differenze esistenti fra loro nella prassi.

Capitolo IV: Erogazione di servizi di sicurezza aerea

Art. 11 Servizi di sicurezza aerea Gli Stati contraenti assicurano l’erogazione dei seguenti servizi di sicurezza aerea: a) servizi di controllo del traffico aereo; b) servizi di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza; c) servizi di informazione aeronautica; d) servizi meteorologici.

Art. 12 Servizi di controllo del traffico aereo (1) Gli Stati contraenti designano congiuntamente, in un accordo comune, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo nello spazio aereo interessato. (2) I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo nello spazio aereo interessato che non sono stati designati ai sensi del paragrafo 1, vengono designati congiunta- mente dagli Stati contraenti dopo notifica da parte dello Stato contraente interessato, se erogano esclusivamente uno o più di uno dei seguenti servizi: a) servizi di informazione di volo d’aerodromo; b) servizi di controllo del traffico aereo limitati a una zona di controllo degli aerodromi; oppure c) servizi di controllo del traffico aereo sotto vigilanza militare. (3) I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano gli eventuali accordi sull’erogazione di servi- zi di controllo del traffico aereo stipulati prima dell’entrata in vigore del presente Trattato fra Stati contraenti o fra uno Stato contraente e uno Stato terzo.

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(4) Gli Stati contraenti s’informano reciprocamente sui diritti e i doveri dei fornitori di servizi di controllo del traffico aereo designati esistenti a livello nazionale e sulle eventuali modifiche concernenti la loro certificazione o il loro statuto giuridico. (5) Gli Stati contraenti informano congiuntamente la Commissione europea e gli altri Stati membri su tutte le decisioni concernenti la designazione dei fornitori di servizi di controllo del traffico aereo adottate sulla base del presente articolo. (6) Gli Stati contraenti promuovono una stretta collaborazione fra fornitori di servi- zi di controllo del traffico aereo.

Art. 13 Servizi di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza Gli Stati contraenti lavorano all’implementazione di sistemi tecnici unitari e all’impiego economicamente efficiente di un’infrastruttura destinata all’erogazione di servizi di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza da parte di operatori di servizi di sicurezza aerea civili.

Art. 14 Servizi di informazione aeronautica Gli Stati contraenti collaborano nel settore dell’informazione aeronautica e coordi- nano l’erogazione di servizi di informazione aeronautica.

Art. 15 Servizi meteorologici (1) Gli Stati contraenti assicurano la collaborazione fra i fornitori di servizi meteo- rologici aeronautici. (2) Ogni Stato contraente designa esclusivamente un fornitore di servizi meteorolo- gici aeronautici e ne informa il Consiglio del FABEC.

Art. 16 Relazioni fra fornitori di servizi (1) Gli Stati contraenti assicurano che gli operatori di servizi di sicurezza aerea formalizzino attraverso accordi scritti o altri accordi legalmente equivalenti le rela- zioni di lavoro ritenute necessarie per il coordinamento dei loro servizi nello spazio aereo interessato. (2) Gli accordi scritti o gli altri accordi legalmente equivalenti fra fornitori di servizi di controllo del traffico aereo concernenti servizi transfrontalieri nello spazio aereo interessato sono approvati dagli Stati contraenti interessati previa consultazione del Consiglio del FABEC. Dopo la loro approvazione, sono comunicati al Consiglio del FABEC. (3) In caso di accordi scritti o di altri accordi legalmente equivalenti con Stati confi- nanti concernenti l’erogazione di servizi di controllo del traffico aereo al di fuori dello spazio aereo interessato, lo Stato contraente interessato assicura o gli Stati contraenti interessati assicurano che tali accordi scritti o tali accordi legalmente equivalenti non costituiscano pregiudizio per il presente Trattato e che siano comu- nicati al Consiglio del FABEC.

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Capitolo V: Principi di collaborazione fra organi civili e militari

Art. 17 Attività militari (1) Tenendo in adeguata considerazione i principi dell’utilizzazione flessibile dello spazio aereo e in conformità con le normative nazionali e le convenzioni internazio- nali applicabili, gli Stati contraenti interessati stipulano, se del caso, accordi scritti per consentire attività di addestramento militare nello spazio aereo interessato a prescindere dai confini nazionali esistenti. (2) Gli Stati contraenti interessati autorizzano l’erogazione di servizi di controllo del traffico aereo transfrontalieri da parte di un fornitore di servizi di controllo del traffico aereo civile o militare di un altro Stato contraente interessato per gli aero- mobili di Stato utilizzati nel traffico aereo generale o in quello operativo, confor- memente ai corrispondenti accordi scritti comunicati al Consiglio del FABEC. (3) Gli Stati contraenti interessati autorizzano l’erogazione di servizi di controllo tattico per il traffico aereo operativo da parte delle organizzazioni di difesa aerea e dei servizi di condotta dell’impiego di un altro Stato contraente interessato, confor- memente ai corrispondenti accordi scritti comunicati al Consiglio del FABEC. (4) Per l’erogazione di servizi transfrontalieri nello spazio aereo interessato, gli Stati contraenti promuovono una stretta collaborazione fra gli operatori di servizi di sicurezza aerea civili e militari e le rispettive organizzazioni di difesa aerea e i rispettivi servizi di condotta dell’impiego. (5) Per semplificare la collaborazione fra organi civili e militari, in particolare nel settore della sicurezza, gli Stati contraenti operano per armonizzare i pertinenti accordi civili o militari.

Capitolo VI: Tasse

Art. 18 Tassazione (1) Gli Stati contraenti sviluppano e applicano principi comuni per la tassazione all’interno dello spazio aereo interessato, tenendo conto della possibilità di eccezioni nazionali. (2) Gli Stati contraenti hanno l’intenzione di applicare un’aliquota unitaria per i voli in rotta nello spazio aereo interessato e si adoperano per istituirvi una zona tariffaria comune. (3) Il Consiglio del FABEC decide in merito all’introduzione, alle condizioni e all’applicazione di un’aliquota unitaria per i voli in rotta nello spazio aereo interes- sato nonché all’istituzione, in questo spazio aereo, di una zona tariffaria comune. (4) L’aliquota unitaria proposta congiuntamente per i voli in rotta nello spazio aereo interessato è sottoposta, dopo la decisione del Consiglio del FABEC, al competente organo di EUROCONTROL per fissazione.

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(5) Prima dell’introduzione e dell’applicazione di un’aliquota unitaria per i voli in rotta nello spazio aereo interessato, gli Stati contraenti coordinano le loro aliquote per i voli in rotta nello spazio aereo interessato a livello del Consiglio del FABEC. (6) Gli Stati contraenti, in particolare: a) adempiono congiuntamente i necessari obblighi derivanti da una zona tarif- faria comune per i voli in rotta nello spazio aereo interessato; b) prendono le disposizioni necessarie per assicurare coerenza e unitarietà nell’applicazione delle regole e delle prescrizioni in materia di tasse; c) assicurano, per quanto necessario, il coordinamento comune con EURO- CONTROL.

Capitolo VII: Vigilanza

Art. 19 Vigilanza sugli operatori di servizi di sicurezza aerea (1) Gli Stati contraenti assicurano che le loro autorità nazionali di vigilanza collabo- rino strettamente nella vigilanza sugli operatori di servizi di sicurezza aerea nello spazio aereo interessato e che armonizzino le loro regole procedurali. (2) Gli Stati contraenti riconoscono reciprocamente i compiti delle loro autorità nazionali di vigilanza e i risultati dell’adempimento di tali compiti. (3) Gli Stati contraenti assicurano che le loro autorità nazionali di vigilanza stipuli- no accordi per la collaborazione descritta al paragrafo 1, compreso un accordo sulla procedura da adottare nei casi di mancato rispetto dei requisiti comuni applicabili e sul riconoscimento reciproco dei compiti di vigilanza, nonché sui risultati del- l’adempimento di tali compiti. Questi accordi possono anche comprendere una convenzione sulla suddivisione delle competenze in relazione ai compiti di vigilan- za. Gli accordi sono comunicati al Consiglio del FABEC dalle autorità di vigilanza nazionali interessate. (4) L’autorità nazionale di vigilanza che ha certificato l’operatore di servizi di sicurezza aerea che eroga servizi transfrontalieri nello spazio aereo interessato è competente per la vigilanza su questo operatore di servizi di sicurezza aerea, in stretta collaborazione con l’autorità nazionale di vigilanza dell’altro Stato contraente interessato, ovvero con le autorità nazionali di vigilanza degli altri Stati contraenti interessati. (5) Se lo Stato contraente sul cui territorio sono erogati i servizi di sicurezza aerea di cui al paragrafo 4 chiede che la vigilanza sia esercitata dalla propria autorità nazionale di vigilanza, le autorità di vigilanza nazionali interessate si accordano sulle condizioni di tale vigilanza. (6) Gli Stati contraenti interessati assicurano che le proprie autorità nazionali di vigilanza istituiscano un meccanismo comune per lo scambio di informazioni, la consultazione e il coordinamento nell’erogazione di servizi transfrontalieri, in modo da garantire che le misure correttive eventualmente necessarie siano adottate senza indugio.

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(7) Gli Stati contraenti assicurano che le decisioni prese in virtù del presente artico- lo siano attuate. (8) Come ultima possibilità, ogni Stato contraente si riserva il diritto di sospendere o di revocare l’approvazione accordata in virtù dell’articolo 16 paragrafo 2, dopo averne dato regolare comunicazione allo Stato contraente interessato e al Consiglio del FABEC.

Capitolo VIII: Performance

Art. 20 Sistema di performance (1) Gli Stati contraenti attuano un sistema di performance per il FABEC e applicano un piano di performance per il FABEC compatibile con gli obiettivi di performance dell’Unione europea e che tenga conto delle esigenze militari. Questo piano di performance deve essere approvato dal Consiglio del FABEC. (2) Il piano di performance contiene obiettivi di performance per il FABEC che comprendano almeno i seguenti ambiti fondamentali: a) sicurezza; b) ambiente; c) capacità; d) efficienza dei costi; e) efficacia delle missioni militari. (3) Il piano di performance contiene una serie di indicatori chiave di performance chiari e misurabili per gli ambiti fondamentali e per un periodo di riferimento defi- nito. (4) Il piano di performance comporta meccanismi di incentivazione per il FABEC. (5) Il Consiglio del FABEC decide l’attuazione e gli elementi del piano di perfor- mance per il FABEC. (6) Prima dell’applicazione del piano di performance per il FABEC, il Consiglio del FABEC definisce obiettivi di performance a livello del FABEC e coordina i piani di performance nazionali. (7) L’elaborazione del piano di performance è oggetto di consultazioni con le parti interessate. (8) Gli Stati contraenti assicurano che l’attuazione del piano di performance per il FABEC sia verificata e che siano adottate, se necessario, misure correttive. (9) Gli Stati contraenti effettuano una valutazione periodica dell’organizzazione e del funzionamento del sistema di performance per il FABEC e adottano, se necessa- rio, misure correttive.

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Capitolo IX: Direzione

Art. 21 Il Consiglio del FABEC (1) Il Consiglio del FABEC è composto dai seguenti rappresentanti di ciascuno Stato contraente: a) un rappresentante dell’autorità competente in materia di aviazione civile; e b) un rappresentante dell’autorità competente in materia di aviazione militare. (2) Su invito del Consiglio del FABEC altri partecipanti possono assistere alle sue sedute in qualità di osservatori.

Art. 22 Compiti del Consiglio del FABEC (1) Il Consiglio del FABEC dirige il FABEC. (2) Affinché gli obblighi derivanti agli Stati contraenti dal presente Trattato siano adempiuti, il Consiglio del FABEC ha il compito di adottare decisioni per: a) assicurare l’esecuzione del presente Trattato e il raggiungimento degli obiet- tivi del FABEC in generale; b) stabilire lo sviluppo della collaborazione fra organi civili e militari; c) concordare una strutturazione e un modo di procedere comuni per lo spazio aereo interessato; d) definire le modalità di collaborazione nell’applicazione del modello di uti- lizzazione flessibile dello spazio aereo; e) sostenere l’armonizzazione delle regole in materia di diritto materiale e pro- cedurale; f) semplificare la procedura di designazione comune dei fornitori di servizi di controllo del traffico aereo; g) approvare il sistema di tariffazione applicabile nello spazio aereo interessato e fissare una tariffa unitaria per i voli in rotta nello spazio aereo interessato; h) sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un sistema di gestione della sicurezza comune completo; i) fissare obiettivi strategici per lo sviluppo del FABEC, valutare i risultati raggiunti ed eventualmente adottare misure opportune; j) approvare il piano di performance e i relativi obiettivi di performance; k) approvare il proprio regolamento interno e quelli dei comitati, dei gruppi di lavoro e della Commissione consultiva per i servizi di sicurezza aerea; l) istituire comitati diversi da quelli previsti dal presente Trattato e gruppi di lavoro che lo sostengano in determinate questioni, e approvare le proposte di questi comitati e gruppi di lavoro; m) assicurare il coordinamento del FABEC con blocchi funzionali di spazio ae- reo confinanti, tenendo conto dell’efficienza delle interfacce;

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n) coordinare i punti di vista degli Stati contraenti in relazione all’applicazione di accordi internazionali, in particolare in relazione al lavoro dell’OACI, di EUROCONTROL, della Commissione europea, dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea e delle imprese comuni nel settore della gestione del traffico aereo; o) facilitare la composizione di controversie fra Stati contraenti; p) adottare le misure necessarie in caso di adesione di uno Stato al presente Trattato; q) adottare le misure necessarie in caso di denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente; r) valutare la compatibilità del presente Trattato con le modifiche dei regola- menti concernenti il cielo unico europeo; s) proporre emendamenti del presente Trattato; t) assicurare, se del caso, la consultazione degli operatori di servizi di sicurezza aerea, degli utenti dello spazio aereo e di altri soggetti coinvolti.

Art. 23 Funzionamento (1) La presidenza del Consiglio del FABEC è assunta a turno da uno Stato contra- ente. (2) Le decisioni del Consiglio del FABEC sono prese all’unanimità. Ogni Stato contraente dispone di un voto. Le decisioni del Consiglio del FABEC sono conside- rate decisioni dei rappresentanti degli Stati contraenti. (3) Le decisioni entrano in vigore due mesi dopo la loro approvazione, salvo che uno Stato contraente comunichi agli altri Stati contraenti, entro due mesi dall’appro- vazione della decisione, che esso può attuare tale decisione solo con il consenso dei suoi organi legislativi. In questo caso la decisone entra in vigore il giorno dopo che l’ultimo Stato contraente interessato ha comunicato agli altri Stati contraenti che i suoi organi legislativi hanno dato il loro consenso. (4) Il regolamento interno emanato dal Consiglio del FABEC contiene in particolare disposizioni in merito alla convocazione delle sedute, alla trasmissione preventiva dell’ordine del giorno, alla nomina e alla durata della carica del presidente, nonché alla procedura di voto, compresa la possibilità di prendere decisioni mediante scam- bio di corrispondenza. (5) Il Consiglio del FABEC si riunisce su invito del presidente almeno due volte l’anno e in caso di necessità. Ciascuno Stato contraente è autorizzato a chiedere la convocazione di una seduta.

Art. 24 Comitati e gruppi di lavoro (1) Per raggiungere lo scopo del FABEC e a sostegno del Consiglio del FABEC sono istituiti un Comitato «Spazio aereo», un Comitato «Armonizzazione e consu- lenza», un Comitato «Finanze e performance» e un Comitato «Autorità di vigilanza nazionali». Il Consiglio del FABEC può istituire altri comitati e gruppi di lavoro.

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(2) I comitati e i gruppi di lavoro sono composti da esperti civili e militari nominati dagli Stati contraenti. (3) Su invito dei comitati o dei gruppi di lavoro, altri partecipanti possono assistere alle sedute in qualità di osservatori. (4) Se non stabilito diversamente dal regolamento interno o da una decisione del Consiglio del FABEC, i comitati e i gruppi di lavoro riferiscono direttamente ed esclusivamente al Consiglio del FABEC.

Art. 25 Comitato «Spazio aereo» Il Comitato «Spazio aereo» sostiene il Consiglio del FABEC nell’esecuzione degli articoli 8 e 9 e svolge altri compiti attribuitigli dal Consiglio del FABEC.

Art. 26 Comitato «Armonizzazione e consulenza» Il Comitato «Armonizzazione e consulenza» sostiene il Consiglio del FABEC nell’esecuzione degli articoli 10 e 12 e svolge altri compiti attribuitigli dal Consiglio del FABEC.

Art. 27 Comitato «Finanze e performance» Il Comitato «Finanze e performance» sostiene il Consiglio del FABEC nell’ese- cuzione dell’articolo 18 e, se del caso, dell’articolo 20 e svolge altri compiti attribui- tigli dal Consiglio del FABEC.

Art. 28 Comitato «Autorità di vigilanza nazionali» Senza pregiudizio dell’articolo 24 paragrafo 4 e delle competenze direttamente trasferite alle autorità di vigilanza nazionali, il Comitato «Autorità di vigilanza nazionali» sostiene il Consiglio del FABEC nell’esecuzione dell’articolo 19 e, se del caso, dell’articolo 20 e svolge altri compiti attribuitigli dal Consiglio del FABEC.

Capitolo X: Consultazione degli operatori di servizi di sicurezza aerea

Art. 29 Commissione consultiva per i servizi di sicurezza aerea (1) È istituita una Commissione consultiva per i servizi di sicurezza aerea per assi- curare la consultazione degli operatori di servizi di sicurezza aerea sulle questioni inerenti l’erogazione dei servizi all’interno del FABEC. (2) La Commissione consultiva per i servizi di sicurezza aerea è composta da: a) rappresentanti del Consiglio del FABEC; e b) rappresentanti degli operatori di servizi di sicurezza aerea. (3) Su invito del Consiglio del FABEC, altri partecipanti possono assistere alle sedute in qualità di osservatori.

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(4) I verbali delle sedute della Commissione consultiva per i servizi di sicurezza aerea sono trasmessi al Consiglio del FABEC.

Capitolo XI: Responsabilità civile

Art. 30 Regime di responsabilità civile (1) Uno Stato contraente rifonde un danno conformemente al paragrafo 4, se tale danno: a) si è verificato nello spazio aereo al di sopra del suo territorio o nello spazio aereo sotto la sua responsabilità secondo le regole dell’OACI; e b) è stato causato per colpa di un fornitore di servizi di controllo del traffico aereo designato conformemente all’articolo 12, dai suoi dipendenti o da altre persone agenti su suo mandato, escluso il fornitore la cui sede operativa principale si trova nel territorio dello Stato contraente interessato. Il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo indicato alla lettera b è designato, nel seguito, «fornitore effettivo di servizi di controllo del traffico aereo». (2) Le richieste di risarcimento non possono essere fatte valere direttamente nei confronti del fornitore effettivo di servizi di controllo del traffico aereo, dei suoi dipendenti o di altre persone agenti su suo mandato. (3) Il diritto alla rifusione dei danni conformemente al paragrafo 1 si estingue se non viene intentata alcuna azione entro due anni dalla data della decisione giudizia- ria definitiva di cui al paragrafo 4. (4) La rifusione dei danni conformemente al paragrafo 1 può essere fatta valere soltanto per i danni non indennizzati sulla base di decisioni giudiziarie definitive emanate in conformità con una legislazione o con una regolamentazione nazionale o internazionale determinante. Una decisione è considerata definitiva se, conforme- mente al diritto nazionale, internazionale o ad altre prescrizioni, non è più disponibi- le alcuno strumento di ricorso. (5) Il diritto alla rifusione dei danni conformemente ai paragrafi 1 e 4 deve essere fatto valere nello Stato contraente interessato. L’autorità competente esamina la richiesta e decide in conformità con le norme e le disposizioni sostanziali rilevanti dello Stato contraente interessato. Se non si giunge a un accordo in merito alla richiesta, decide il tribunale competente dello Stato contraente interessato, in con- formità con le sue norme e disposizioni sostanziali rilevanti. (6) Il fornitore effettivo di servizi di controllo del traffico aereo rimborsa allo Stato contraente interessato l’importo da esso pagato a titolo di rifusione dei danni ai sensi del paragrafo 1 o i costi sostenuti ai sensi del paragrafo 1. Lo Stato contraente del

fornitore effettivo di servizi di controllo del traffico aereo assicura che quest’ultimo rispetti tale obbligo e in caso di inadempienza gli subentra a partire dalla prima richiesta di rimborso presentata.

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(7) Controversie in merito al rimborso di cui al paragrafo 6 fra lo Stato contraente del fornitore effettivo di servizi di controllo del traffico aereo e lo Stato contraente di cui al paragrafo 1 possono essere sottoposte da ciascuno dei due Stati contraenti a una procedura arbitrale secondo le regole facoltative della Corte arbitrale permanen- te per le controversie fra due Stati (Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States). Alla controversia si applicano le norme e le disposizioni sostanziali rilevanti di cui al paragrafo 5. Si applica inoltre l’articolo 32 paragrafi 3 e 4. (8) Il presente Trattato non esclude che lo Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 e lo Stato contraente del fornitore effettivo di servizi di controllo del traffico aereo convengano di suddividersi i costi derivanti da un danno ai sensi del paragrafo 1. (9) Il presente Trattato non limita il diritto di regresso di uno Stato contraente o di un fornitore effettivo di servizi di controllo del traffico aereo nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche. (10) Gli Stati contraenti si informano reciprocamente non appena vengono a cono- scenza di una richiesta di rifusione dei danni conformemente ai paragrafi 1 e 4 e non appena una simile richiesta è regolata in via definitiva. (11) I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo designati devono disporre di un’adeguata copertura per le richieste di rifusione dei danni ai sensi del presente Trattato, in modo da poter rispettare l’obbligo di cui al paragrafo 6. (12) Il presente articolo non pregiudica gli accordi di diritto internazionale sui danni causati dalle forze militari di uno Stato contraente sul territorio di un altro Stato contraente. (13) Il presente articolo prevale sulle disposizioni in materia di responsabilità civile contenute in accordi fra due Stati contraenti concernenti l’erogazione di servizi di controllo del traffico aereo.

Capitolo XII: Incidenti e gravi inconvenienti

Art. 31 Inchieste su incidenti e gravi inconvenienti (1) In caso di incidenti o gravi inconvenienti ai sensi della Convenzione di Chicago che si verificano nello spazio aereo interessato, lo Stato contraente che effettua le inchieste informa immediatamente il Consiglio del FABEC in merito alle carenze eventualmente riscontrate a livello del FABEC. (2) Le comunicazioni, le notifiche e i rapporti in merito alle inchieste sugli incidenti e i gravi inconvenienti sono redatti in lingua inglese, oppure sono redatti in una delle lingue nazionali degli Stati contraenti e accompagnati da una traduzione in lingua inglese. (3) In caso di divergenze fra il presente articolo e disposizioni concernenti le inchie- ste su incidenti e gravi inconvenienti contenute in accordi fra due Stati contraenti in merito all’erogazione di servizi di sicurezza aerea, prevale il presente articolo.

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Capitolo XIII: Disposizioni finali

Art. 32 Composizione delle controversie (1) Le controversie fra gli Stati contraenti in merito all’interpretazione, all’applica- zione o all’esecuzione del presente Trattato, che non possono essere composte entro sei mesi attraverso negoziati diretti fra gli Stati contraenti interessati o in altro modo, sono sottoposte al Consiglio del FABEC. (2) Se la controversia non può essere composta dal Consiglio del FABEC entro tre mesi dal suo intervento, ciascuno degli Stati contraenti interessati è autorizzato a sottoporre tale controversia a una procedura arbitrale secondo le regole facoltative della Corte arbitrale permanente per le controversie fra due Stati (Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States). (3) I costi comuni della procedura arbitrale sono suddivisi in parti uguali fra gli Stati contraenti che partecipano a tale procedura. (4) Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per gli Stati contraenti coin- volti nella controversia.

Art. 33 Adesione al presente Trattato (1) Il presente Trattato è aperto all’adesione. Lo Stato che desidera divenire parte contraente del Trattato inoltra la sua domanda di adesione al Depositario. (2) Le condizioni per l’adesione e gli emendamenti del presente Trattato che ne derivano sono oggetto di un accordo fra gli Stati contraenti e lo Stato che chiede l’adesione. L’accordo concernente l’adesione è ratificato dagli Stati contraenti e dallo Stato che chiede l’adesione, dopo che sono state soddisfatte le loro rispettive esigenze costituzionali al riguardo. (3) L’accordo concernente l’adesione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di ratifica presso il Depositario. (4) Il Consiglio del FABEC adotta tutte le misure che un’adesione rende necessarie.

Art. 34 Denuncia del presente Trattato (1) In caso di denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente, quest’ultimo ne in forma il Consiglio del FABEC e notifica la sua decisione al Depositario. (2) La denuncia diventa effettiva un anno dopo la ricezione della notifica da parte del Depositario. (3) Il Consiglio del FABEC adotta tutte le misure che una denuncia rende necessa- rie. (4) Lo Stato contraente che denuncia il presente Trattato sostiene, di regola, i costi che derivano dalla denuncia. Le conseguenze finanziarie derivanti dalla denuncia vengono regolate in un accordo speciale da stipularsi fra tale Stato contraente e gli

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altri Stati contraenti. Ciò non costituisce pregiudizio per il diritto di denuncia dello Stato contraente. (5) La denuncia non esonera lo Stato contraente denunciante dal rispetto del para- grafo 4 e dell’articolo 32.

Art. 35 Emendamenti del presente Trattato (1) Se uno Stato contraente desidera emendare il presente Trattato, ne informa debitamente il Consiglio del FABEC. (2) Gli emendamenti del presente Trattato sono decisi dagli Stati contraenti su proposta del Consiglio del FABEC. (3) Gli emendamenti del presente Trattato devono essere ratificati dagli Stati con- traenti, dopo che sono state soddisfatte le loro rispettive esigenze costituzionali al riguardo. (4) Gli emendamenti del presente Trattato entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di ratifica presso il Deposita- rio.

Art. 36 Estinzione e sospensione del presente Trattato (1) In ogni momento, gli Stati contraenti possono decidere all’unanimità di porre fine al presente Trattato. (2) L’estinzione ha luogo con il deposito presso il Depositario di una dichiarazione scritta degli Stati contraenti in cui si attesta che il presente Trattato cessa di valere a decorrere da una data stabilita dagli Stati contraenti stessi. (3) Gli Stati contraenti determinano e si suddividono di comune accordo i costi derivanti dall’estinzione. (4) Ciascuno Stato contraente ha il diritto di sospendere immediatamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Trattato per ragioni di sicurezza nazionale. Lo Stato contraente che sospende, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Trat- tato informa immediatamente gli altri Stati contraenti della sua decisione e la notifi- ca al Depositario. (5) Lo Stato contraente che sospende, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Trattato si adopera per porre termine al più presto alla sospensione. Informa imme- diatamente gli altri Stati contraenti della sua decisione e la notifica al Depositario. (6) Lo Stato contraente che sospende, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Trattato sostiene, di regola, i costi che derivano dalla sospensione. Le conseguenze finanziarie derivanti dalla sospensione vengono regolate in un accordo speciale da stipularsi fra tale Stato contraente e gli altri Stati contraenti. (7) Estinzione e sospensione non esonerano gli Stati contraenti dal rispetto dell’arti- colo 32.

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Art. 37 Registrazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale Il presente Trattato e i successivi emendamenti sono registrati presso l’OACI con- formemente all’articolo 83 della Convenzione di Chicago.

Art. 38 Entrata in vigore del presente Trattato Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo il deposito dell’ultimo strumento di ratifica presso il Depositario.

Art. 39 Il Depositario e i suoi compiti (1) Il Governo del Regno del Belgio è Depositario del presente Trattato. Gli stru- menti di ratifica sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio. (2) Il Depositario: a) informa gli Stati contraenti in merito: – al deposito di ogni strumento di ratifica e alla data del deposito, – alla data di entrata in vigore del presente Trattato e dei suoi emenda- menti, – a ogni richiesta di uno Stato di aderire al presente Trattato, – a ogni denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente, alla data di tale denuncia e alla data in cui il Trattato cessa di avere ef- fetto per lo Stato contraente interessato; b) registra il presente Trattato e ogni successivo emendamento presso l’OACI; c) informa la Commissione europea in merito alla data di entrata in vigore del presente Trattato e di successivi emendamenti; d) informa l’OACI e la Commissione europea in merito: – a ogni adesione al presente Trattato e alla data di adesione, – a ogni denuncia del presente Trattato e alla data di denuncia, – a ogni sospensione o sospensione parziale del presente Trattato e alla data di sospensione, – all’estinzione del presente Trattato e alla data di estinzione; e) mette a disposizione degli Stati contraenti copie autenticate del presente Trattato; f) svolge altri compiti abitualmente attribuiti al Depositario.

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In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trat- tato.

Fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010, in un unico originale nelle lingue tedesca, francese e olandese, ogni testo facente ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 17 maggio 2013

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Belgio 30 aprile 2013 1° giugno 2013 Francia 31 ottobre 2012 1° giugno 2013 Germania 1° ottobre 2012 1° giugno 2013 Lussemburgo 24 gennaio 2012 1° giugno 2013 Paesi Bassi 26 ottobre 2012 1° giugno 2013 Svizzera 13 marzo 2012 1° giugno 2013

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Trattato concernente l'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo «Europe Central» fra la Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera | Lexipedia | Lexipedia